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Document 31979R2374

    Regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione, del 26 ottobre 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2035/74 e (CEE) n. 2036/74

    GU L 272 del 30.10.1979, p. 16–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1989; abrogato da 31989R2848

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2374/oj

    31979R2374

    Regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione, del 26 ottobre 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2035/74 e (CEE) n. 2036/74

    Gazzetta ufficiale n. L 272 del 30/10/1979 pag. 0016 - 0020
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0192


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2374/79 DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 1979

    relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d ' intervento a determinare istituzioni ed enti di carattere sociale , e recante modifica del regolamenti ( CEE ) n . 2035/74 e ( CEE ) n . 2036/74

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

    considerando che la situazione del mercato delle carni bovine nella Comunità è caratterizzata dall ' esistenza di scorte costituite a seguito di interventi ; che occore evitare il prolungamento del magazzinaggio date le spese elevate che ne derivano ;

    considerando che è possibile applicare le disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 4 ) ;

    considerando che lo smaltimento delle carni presenta determinate difficoltà su un mercato caratterizzato dall ' abbondanza dell ' offerta ; che è di conseguenza opportuno procedere a vendite speciali , in modo da causare il minor disturbo possibile allo smaltimento normale delle carni sul mercato ; che la vendita a prezzo ridotto ad istituzioni ed enti di carattere sociale costituisce una delle misure che possono risultare efficaci se l ' azione è estesa ad un periodo sufficientemente lungo ;

    considerando che è opportuno vendere i prodotti ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , in applicazione delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 della Commissione ( 5 ) ; che , per garantire che il prodotto non sia deviato dalla sua destinazione , risulta tuttavia necessario prevedere talune modalità di controllo ; che è inoltre opportuno prevedere quantitativi minimi venduti in funzione delle necessità degli utilizzatori ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1055/77 del Consiglio ( 6 ) dispone , per i prodotti detenuti da un organismo d ' intervento e immagazzinati fuori del territorio della Stato membro da cui l ' organismo dipende , può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro ; che il regolamento ( CEE ) n . 1805/77 della Commissione ( 7 ) ha stabilito il metodo per il calcolo dei prezzi di vendita di detti prodotti ; che , onde evitare confusioni , occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali a detti prodotti ;

    considerando che , qualora il prodotto sia venduto in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato immagazzinato , è opportuno applicare il disposto del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2330/79 ( 9 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri possono autorizzare le istituzioni e gli enti di carattere , situati nel loro territorio , che ne facciano domanda , ad acquistare a un prezzo ridotto fissato forfettariamente in anticipo determinati prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d ' intervento .

    La domanda dell ' istituzione o dell ' ente è accompagnata dall ' impegno scritto di utilizzare i prodotti esclusivamente a beneficio delle persone da essi assistite .

    2 . La vendita ha luogo conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 e del presente regolamento .

    3 . Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1 stabiliscono un elenco delle istituzioni e degli enti ivi contemplati . L ' elenco , che contiene la denominazione e l ' indirizzo di ogni istituzione o ente e il numero approssimativo delle persone che rientrano nella sua sfera d ' attività , nonchù le modifiche di tale elenco , sono comunicati alla Commissione .

    4 . Gli organismi d ' intervento vendono i prodotti di cui dispongono alle istituzioni e agli enti che ne facciano domanda e che figurino in uno degli elenchi di cui al paragrafo precedente . Se un ' istituzione o un ente chiede di acquistare prodotti da un organismo d ' intervento situato in un altro Stato membro , è tenuto è presentare un attestato rilasciato dal servizio competente dello Stato membro da cui dipende . L ' organismo d ' intervento venditor annota sull ' attestato i quantitativi venduti .

    5 . I prodotti di cui al paragrafo 1 e i rispettivi prezzi di vendita sono fissati nell ' allegato .

    Articolo 2

    In deroga all ' articolo 17 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 la quantità minima venduta è di 500 chilogrammi per i quarti posteriori e di 250 chilogrammi per gli altri prodotti .

    Articolo 3

    1 . Le istituzioni o gli enti che figurano nell ' elenco di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , possono incaricare dell ' acquisto un intermediario o mandatario . In tal caso , l ' intermediario o il mandatario presenta le domande di fornitura delle istituzioni o degli enti rappresentati , giustificando l ' acquisto dei quantitativi richiesti da tali istituzioni o enti .

    Gli intermediari e mandatari possono immagazzinare i prodotti acquistati e , se del caso , disossarli e tagliarli secondo le necessità delle istituzioni o degli enti .

    2 . Gli intermediari , i mandatari , le istituzioni e gli enti di cui paragrafi precedenti tengono aggiornata una contabilità che permetta di stabilire la destinazione e l ' utilizzazione dei prodotti , segnatamente per controllare la corrispondenza dei quantitativi acquistati con quelli immessi in consumo .

    Articolo 4

    Gli organismi d ' intervento vendono in via prioritaria i prodotti immagazzinati da più lunga data . Essi non possono in alcun caso vendere prodotti presi in consegne dopo il 30 aprile 1979 .

    Articolo 5

    Ai fini del controllo delle operazioni di disossamento di disossamento e di taglio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , nonchù delle operazioni di consegna e di presa in consegna da parte dell ' istituzione o dell ' ente a carattere sociale beneficiario , 100 kg di carne disossata corrispondono a 130 kg di carne con osso .

    Articolo 6

    Il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 è modificato come segue :

    Nell ' allegato « II . Altri prodotti destinati a un ' utilizzazione e/o una destinazione diversa da quella indicata al punto I »

    a ) il paragrafo 6 è soppresso ;

    b ) - è aggiunto il seguente paragrafo 18 :

    « 18 . Regolamento ( CEE ) n . 2374/79 , del 26 ottobre 1979 , relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d ' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale ( 18 ) .

    ( 18 ) GU n . L 272 del 30 . 10 . 1979 , pag . 16 » ;

    - casella 104 :

    - « destinati ad istituzioni ( regolamento ( CEE ) n . 2374/79 ) » .

    Articolo 7

    I regolamenti ( CEE ) n . 2035/74 ( 10 ) e ( CEE n . 2036/74 ( 11 ) della Commissione sono abrogati .

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 26 ottobre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

    ( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 .

    ( 5 ) GU n . L 251 del 5 . 10 . 1979 , pag . 12 .

    ( 6 ) GU n . L 128 del 24 . 5 . 1977 , pag . 1 .

    ( 7 ) /GU n . L 198 del 5 . 8 . 1977 , pag . 19 .

    ( 8 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 .

    ( 9 ) GU n . L 266 del 24 . 10 . 1979 , pag . 15 .

    ( 10 ) GU n . L 210 dell ' 1 . 8 . 1974 , pag . 53 .

    ( 11 ) GU n . L 210 dell ' 1 . 8 . 1974 , pag . 56 .

    ALLEGATO

    Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti ( 1 )

    ITALIA * *

    - Quarti posteriori , taglio a 5 costole , detto pistola , provenienti dai : * *

    Vitelloni 1 * 132,422 *

    Vitelloni 2 * 126,397 *

    ( 1 ) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1805/77 .

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