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Document 31979R2374
Commission Regulation (EEC) No 2374/79 of 26 October 1979 on the sale at reduced prices of certain products in the beef and veal sector held by intervention agencies to certain welfare institutions and bodies, amending Regulation (EEC) No 1687/76 and repealing Regulations (EEC) No 2035/74 and (EEC) No 2036/74
Regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione, del 26 ottobre 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2035/74 e (CEE) n. 2036/74
Regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione, del 26 ottobre 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2035/74 e (CEE) n. 2036/74
GU L 272 del 30.10.1979, p. 16–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1989; abrogato da 31989R2848
Regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione, del 26 ottobre 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2035/74 e (CEE) n. 2036/74
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 30/10/1979 pag. 0016 - 0020
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0192
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2374/79 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1979 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d ' intervento a determinare istituzioni ed enti di carattere sociale , e recante modifica del regolamenti ( CEE ) n . 2035/74 e ( CEE ) n . 2036/74 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 , considerando che la situazione del mercato delle carni bovine nella Comunità è caratterizzata dall ' esistenza di scorte costituite a seguito di interventi ; che occore evitare il prolungamento del magazzinaggio date le spese elevate che ne derivano ; considerando che è possibile applicare le disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 4 ) ; considerando che lo smaltimento delle carni presenta determinate difficoltà su un mercato caratterizzato dall ' abbondanza dell ' offerta ; che è di conseguenza opportuno procedere a vendite speciali , in modo da causare il minor disturbo possibile allo smaltimento normale delle carni sul mercato ; che la vendita a prezzo ridotto ad istituzioni ed enti di carattere sociale costituisce una delle misure che possono risultare efficaci se l ' azione è estesa ad un periodo sufficientemente lungo ; considerando che è opportuno vendere i prodotti ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , in applicazione delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 della Commissione ( 5 ) ; che , per garantire che il prodotto non sia deviato dalla sua destinazione , risulta tuttavia necessario prevedere talune modalità di controllo ; che è inoltre opportuno prevedere quantitativi minimi venduti in funzione delle necessità degli utilizzatori ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1055/77 del Consiglio ( 6 ) dispone , per i prodotti detenuti da un organismo d ' intervento e immagazzinati fuori del territorio della Stato membro da cui l ' organismo dipende , può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro ; che il regolamento ( CEE ) n . 1805/77 della Commissione ( 7 ) ha stabilito il metodo per il calcolo dei prezzi di vendita di detti prodotti ; che , onde evitare confusioni , occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali a detti prodotti ; considerando che , qualora il prodotto sia venduto in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato immagazzinato , è opportuno applicare il disposto del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2330/79 ( 9 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli Stati membri possono autorizzare le istituzioni e gli enti di carattere , situati nel loro territorio , che ne facciano domanda , ad acquistare a un prezzo ridotto fissato forfettariamente in anticipo determinati prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d ' intervento . La domanda dell ' istituzione o dell ' ente è accompagnata dall ' impegno scritto di utilizzare i prodotti esclusivamente a beneficio delle persone da essi assistite . 2 . La vendita ha luogo conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 e del presente regolamento . 3 . Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1 stabiliscono un elenco delle istituzioni e degli enti ivi contemplati . L ' elenco , che contiene la denominazione e l ' indirizzo di ogni istituzione o ente e il numero approssimativo delle persone che rientrano nella sua sfera d ' attività , nonchù le modifiche di tale elenco , sono comunicati alla Commissione . 4 . Gli organismi d ' intervento vendono i prodotti di cui dispongono alle istituzioni e agli enti che ne facciano domanda e che figurino in uno degli elenchi di cui al paragrafo precedente . Se un ' istituzione o un ente chiede di acquistare prodotti da un organismo d ' intervento situato in un altro Stato membro , è tenuto è presentare un attestato rilasciato dal servizio competente dello Stato membro da cui dipende . L ' organismo d ' intervento venditor annota sull ' attestato i quantitativi venduti . 5 . I prodotti di cui al paragrafo 1 e i rispettivi prezzi di vendita sono fissati nell ' allegato . Articolo 2 In deroga all ' articolo 17 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 la quantità minima venduta è di 500 chilogrammi per i quarti posteriori e di 250 chilogrammi per gli altri prodotti . Articolo 3 1 . Le istituzioni o gli enti che figurano nell ' elenco di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , possono incaricare dell ' acquisto un intermediario o mandatario . In tal caso , l ' intermediario o il mandatario presenta le domande di fornitura delle istituzioni o degli enti rappresentati , giustificando l ' acquisto dei quantitativi richiesti da tali istituzioni o enti . Gli intermediari e mandatari possono immagazzinare i prodotti acquistati e , se del caso , disossarli e tagliarli secondo le necessità delle istituzioni o degli enti . 2 . Gli intermediari , i mandatari , le istituzioni e gli enti di cui paragrafi precedenti tengono aggiornata una contabilità che permetta di stabilire la destinazione e l ' utilizzazione dei prodotti , segnatamente per controllare la corrispondenza dei quantitativi acquistati con quelli immessi in consumo . Articolo 4 Gli organismi d ' intervento vendono in via prioritaria i prodotti immagazzinati da più lunga data . Essi non possono in alcun caso vendere prodotti presi in consegne dopo il 30 aprile 1979 . Articolo 5 Ai fini del controllo delle operazioni di disossamento di disossamento e di taglio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , nonchù delle operazioni di consegna e di presa in consegna da parte dell ' istituzione o dell ' ente a carattere sociale beneficiario , 100 kg di carne disossata corrispondono a 130 kg di carne con osso . Articolo 6 Il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 è modificato come segue : Nell ' allegato « II . Altri prodotti destinati a un ' utilizzazione e/o una destinazione diversa da quella indicata al punto I » a ) il paragrafo 6 è soppresso ; b ) - è aggiunto il seguente paragrafo 18 : « 18 . Regolamento ( CEE ) n . 2374/79 , del 26 ottobre 1979 , relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d ' intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale ( 18 ) . ( 18 ) GU n . L 272 del 30 . 10 . 1979 , pag . 16 » ; - casella 104 : - « destinati ad istituzioni ( regolamento ( CEE ) n . 2374/79 ) » . Articolo 7 I regolamenti ( CEE ) n . 2035/74 ( 10 ) e ( CEE n . 2036/74 ( 11 ) della Commissione sono abrogati . Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 26 ottobre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 251 del 5 . 10 . 1979 , pag . 12 . ( 6 ) GU n . L 128 del 24 . 5 . 1977 , pag . 1 . ( 7 ) /GU n . L 198 del 5 . 8 . 1977 , pag . 19 . ( 8 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 266 del 24 . 10 . 1979 , pag . 15 . ( 10 ) GU n . L 210 dell ' 1 . 8 . 1974 , pag . 53 . ( 11 ) GU n . L 210 dell ' 1 . 8 . 1974 , pag . 56 . ALLEGATO Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti ( 1 ) ITALIA * * - Quarti posteriori , taglio a 5 costole , detto pistola , provenienti dai : * * Vitelloni 1 * 132,422 * Vitelloni 2 * 126,397 * ( 1 ) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1805/77 .