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Document 31979R2329
Commission Regulation (EEC) No 2329/79 of 23 October 1979 on the sale at a price fixed in advance of bone-in beef and veal held by the intervention agencies, and repealing Regulations (EEC) No 2073/74 and (EEC) No 1027/78
Regolamento (CEE) n. 2329/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d' intervento e recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78
Regolamento (CEE) n. 2329/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d' intervento e recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78
GU L 266 del 24.10.1979, p. 11–14
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 2329/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d' intervento e recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78
Gazzetta ufficiale n. L 266 del 24/10/1979 pag. 0011 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0179
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2329/79 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 1979 relativo alla vendita , a prezzi fissati forfettariamente in anticipo , di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d ' intervento e recante abrogazione dei regolamenti ( CEE ) n . 2073/74 e ( CEE ) n . 1027/78 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 n relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 , considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all ' intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità ; considerando che , a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 4 ) , i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo ; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita ; considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 della Commissione ( 5 ) per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1055/77 del Consiglio ( 6 ) dispone che , per i prodotti detenuti da un organismo d ' intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l ' organismo dipende , può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro ; che il regolamento ( CEE ) n . 1805/77 della Commissione ( 7 ) ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti ; che , onde evitare malintesi , occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi ; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Si procede alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine congelate prese in consegna prima del 1° aprile 1979 . 2 . Gli organismi d ' intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo . 3 . I prodotti e le loro presentazioni nonchù i prezzi di vendita sono fissati nell ' allegato I . 4 . Le vendite sono effettuate in conformità del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 e segnatamente degli articoli da 2 a 5 . 5 . Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell ' allegato II . Articolo 2 I regolamenti ( CEE ) n . 2073/74 ( 8 ) e ( CEE ) n . 1027/79 ( 9 ) della Commissione sono abrogati . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 23 ottobre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 251 del 5 . 10 . 1979 , pag . 12 . ( 6 ) GU n . L 128 del 24 . 5 . 1977 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 198 del 5 . 8 . 1977 , pag . 19 . ( 8 ) GU n . L 216 del 7 . 8 . 1974 , pag . 11 . ( 9 ) GU n . L 132 del 20 . 5 . 1978 , pag . 53 . ALLEGATO I Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti ( 1 ) vedi G.U . ( 1 ) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1805/77 . ITALIA - Quarti anteriori , taglio a 8 costole , il pancettone fa parte del quarto anteriore , provenienti da : Vitelloni 1 * 150,000 * Vitelloni 2 * 143,000 * - Quarti posteriori , taglio a 5 costole , detto pistola provenienti dai : Vitelloni 1 * 226,000 * Vitelloni 2 * 215,800 * vedi G.U . ALLEGATO II Indirizzi degli organismi d ' intervento vedi G.U . ITALIA : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA ) Roma , via Palestro 81 Tel . 49 57 283 - 49 59 261 Telex 64 003 vedi G.U .