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Document 31979R2329

Regolamento (CEE) n. 2329/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d' intervento e recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78

GU L 266 del 24.10.1979, p. 11–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2329/oj

31979R2329

Regolamento (CEE) n. 2329/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d' intervento e recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 24/10/1979 pag. 0011 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0179


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2329/79 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1979

relativo alla vendita , a prezzi fissati forfettariamente in anticipo , di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d ' intervento e recante abrogazione dei regolamenti ( CEE ) n . 2073/74 e ( CEE ) n . 1027/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 n relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all ' intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità ;

considerando che , a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 4 ) , i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo ; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita ;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 della Commissione ( 5 ) per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1055/77 del Consiglio ( 6 ) dispone che , per i prodotti detenuti da un organismo d ' intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l ' organismo dipende , può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro ; che il regolamento ( CEE ) n . 1805/77 della Commissione ( 7 ) ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti ; che , onde evitare malintesi , occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Si procede alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine congelate prese in consegna prima del 1° aprile 1979 .

2 . Gli organismi d ' intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo .

3 . I prodotti e le loro presentazioni nonchù i prezzi di vendita sono fissati nell ' allegato I .

4 . Le vendite sono effettuate in conformità del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 e segnatamente degli articoli da 2 a 5 .

5 . Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell ' allegato II .

Articolo 2

I regolamenti ( CEE ) n . 2073/74 ( 8 ) e ( CEE ) n . 1027/79 ( 9 ) della Commissione sono abrogati .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 ottobre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 .

( 5 ) GU n . L 251 del 5 . 10 . 1979 , pag . 12 .

( 6 ) GU n . L 128 del 24 . 5 . 1977 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 198 del 5 . 8 . 1977 , pag . 19 .

( 8 ) GU n . L 216 del 7 . 8 . 1974 , pag . 11 .

( 9 ) GU n . L 132 del 20 . 5 . 1978 , pag . 53 .

ALLEGATO I

Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti ( 1 )

vedi G.U .

( 1 ) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1805/77 .

ITALIA

- Quarti anteriori , taglio a 8 costole , il pancettone fa parte del quarto anteriore , provenienti da :

Vitelloni 1 * 150,000 *

Vitelloni 2 * 143,000 *

- Quarti posteriori , taglio a 5 costole , detto pistola provenienti dai :

Vitelloni 1 * 226,000 *

Vitelloni 2 * 215,800 *

vedi G.U .

ALLEGATO II

Indirizzi degli organismi d ' intervento

vedi G.U .

ITALIA : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA )

Roma , via Palestro 81

Tel . 49 57 283 - 49 59 261

Telex 64 003

vedi G.U .

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