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Document 31979R1758
Council Regulation (EEC) No 1758/79 of 3 August 1979 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for processing work in respect of certain textile products under Community outward processing traffic
Regolamento (CEE) n. 1758/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità
Regolamento (CEE) n. 1758/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità
GU L 202 del 10.8.1979, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1980
Regolamento (CEE) n. 1758/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 10/08/1979 pag. 0001 - 0004
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1758/79 DEL CONSIGLIO del 3 agosto 1979 recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che il 1° agosto 1969 la Comunità ha concluso un accordo con la Svizzera relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile ; che a norma di detto accordo , la Comunità si è impegnata ad aprire il 1° settembre di ogni anno un contingente tariffario comunitario annuo in esenzione da dazi per un importo totale di 1 870 000 unità di conto di valore aggiunto , per merci ottenute da trattamenti di perfezionamento , ripartito come segue : a ) 1 650 000 unità di conto per trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ; b ) 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura , la ritorcitura , la torcitura a cordoncino ( câblage ) , la testurizzazione ( anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento ) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ; c ) 77 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei prodotti compresi nelle voci 58.04 , 58.05 , 58.07 , 58.08 , 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune ; considerando che , per facilitare la gestione di tale contingente tariffario , è stato deciso di rinunciare all ' assegnazione provvisoria di un importo contingentale per ciascuna delle tre categorie di lavorazioni summenzionate ; che occorre pertanto aprire , per il periodo dal 1° settembre 1979 al 31 agosto 1980 , il contingente in questione , secondo le modalità previste dall ' accordo precitato , quale risulta dopo le modifiche apportatevi e nel rispetto delle disposizioni nel regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , per l ' applicazione dell ' unità di conto europea ( UCE ) agli atti adottati in campo doganale ( 1 ) , in particolare dell ' articolo 2 ; considerando che è necessario garantire , tra l ' altro , l ' accesso uguale e continuato di tutti gli interessati al contingente in questione e l ' applicazione ininterrotta , fino ad esaurimento del contingente stesso , dell ' aliquota prevista dal medesimo a tutte le reimportazioni in tutti gli Stati membri , dei prodotti che hanno subito uno dei trattamenti citati ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare atto a rispettare il carattere comunitario di detto contingente , tenendo conto dei principi summenzionati ; che sembra pertanto opportuno effettuare tale ripartizione tenendo conto del traffico realizzato nell ' ambito degli accordi bilaterali precedenti , senza pregiudizio delle possibilità da offrire agli Stati membri che precedentemente non ricorrevano a tale traffico , fra i quali figurano i nuovi Stati membri ; che , per salvaguardare il carattere comunitario del contingente in questione , è opportuno prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi in questi Stati membri , permettendo a questi ultimi di prelevare le quantità adeguate dalla riserva comunitaria ; considerando che , per tener conto dell ' eventuale evoluzione di detto traffico nei vari Stati membri , è necessario dividere in due parti l ' importo contingentale globale di 1 870 000 unità di conto , ripartendo la prima fra taluni Stati membri e formando con la seconda una riserva destinata a coprire il loro ulteriore fabbisogno quando è esaurita una delle loro quote iniziali , nonchù l ' eventuale fabbisogno di altri Stati membri per quanto riguarda i trattamenti di perfezionamento per i quali non sia stata assegnata una quota iniziale ; che , per garantire agli interessati di ogni Stato membro una certa sicurezza , è opportuno fissare la prima quota del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto , ossia 1 640 000 unità di conto ; considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità , è opportuno che , dopo avere utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali , ciascuno Stato membro proceda al prelievo di una quota supplementare della riserva ; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente , e ciò fino a quando lo permette la riserva ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest ' ultima deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ; considerando che , qualora a una data determinata del periodo contingentale sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua di una delle quote iniziali , è indispensabile che detto Stato ne trasferisca una percentuale rilevante alla riserva corrispondente , per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; considerando che il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Nel periodo 1° settembre 1979 - 31 agosto 1980 viene aperto nella Comunità economica europea un contingente tariffario comunitario di 1 870 000 unità di conto europee ( UCE ) di valore aggiunto per merci ottenute dai trattamenti di perferzionamento stabiliti nell ' accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile , qui di seguito elencati : a ) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ; b ) torcitura o filatura , ritorcitura , ritorcitura a cordoncino ( câblage ) , testurizzazione ( anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento ) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ; c ) trattamenti di perfezionamento dei prodotti delle seguenti voci della tariffa doganale comune : 58.04 Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 58.05 Nastri , galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( bolduc ) , esclusi i manufatti della voce n . 58.06 58.07 Filati di ciniglia ; filati spiralati ( vergolinati ) , diversi da quelli della voce n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali , in pezza ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti ( pompons ) e simili 58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) , lisci 58.09 Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ( reti ) operati ; pizzi ( a macchina o a mano ) in pezza , in strisce o in motivi 60.01 Stoffe a maglia non elastica nù gommata , in pezza . 2 . Per l ' applicazione del presente regolamento si deve intendere quanto segue : a ) per « trattamenti di perfezionamento » : - a norma del paragrafo 1 , lettere a ) e c ) : il candeggio , la tintura , la stampatura , la stampatura a flock , l ' impregnazione , l ' apprettatura e altre lavorazioni che modificano l ' aspetto o la qualità della merce , senza tuttavia alterarne la natura ; - a norma del paragrafo 1 , lettera b ) : la torcitura o filatura , la ritorcitura , la torcitura a cordoncino ( câblage ) e la testurizzazione , anche combinate con la bobinatura , la tintura ed altre lavorazioni che modificano l ' aspetto , la qualità o il condizionamento della merce , senza tuttavia alterarne la natura ; b ) per « valore aggiunto » : la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione , definito nel regolamento ( CEE ) n . 803/68 ( 2 ) , ed il valore in dogana che verrebbe stabilito all ' atto della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati . 3 . Nei limiti del suddetto contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi . 4 . Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento , che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale , non sono imputabili sul contingente tariffario . Articolo 2 1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è suddiviso in due parti . La prima parte , che corrisponde ad un importo di 1 640 000 unità di conto europee , viene suddivisa come segue fra gli Stati membri indicati nell ' accordo precitato ; le quote parti , fatto salvo l ' articolo 6 , sono valide dal 1° settembre 1979 al 31 agosto 1980 : ( in unità di conto europee ) Benelux * 20 000 * Repubblica federale di Germania * 1 080 000 * Francia * 520 000 * Italia * 20 000 * 2 . La seconda parte pari a 230 000 unità di conto europee costituisce una riserva comunitaria . Articolo 3 Se un fabbisogno si manifesta nei nuovi Stati membri , questi Stati membri prelevano una quota adeguata dalla riserva , semprechù l ' importo di quest ' ultima lo consenta . Articolo 4 1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissato dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 6 , risulta utilizzata in misura non inferiore al 90 % , detto Stato membro procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione e compatibilmente con l ' entità della riserva , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 2 . Se , dopo aver esaurito la sua quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la seconda quota prelevata , esso procede , alle condizioni previste dal paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale . 3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche al terza quota prelevata , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza . Lo stesso procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite . Gli Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo . Articolo 5 Ciascuna delle quote supplementari prelevate in applicazione dell ' articolo 4 è valida sino al 31 agosto 1980 . Articolo 6 Gli Stati membri di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , trasferiscono alla riserva entro il 1 ° luglio 1980 la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che alla data del 15 giugno 1980 eccede il 20 % dell ' importo iniziale . Essi possono trasferire una quantità maggiore se ci sono motivi di ritenere che questa non sarà utilizzata . Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° luglio 1980 l ' importo complessivo delle reimportazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 giugno 1980 incluso ed imputate al contingente comunitario nonchù , eventualmente , la frazione della loro quota iniziale da essi versata nella riserva . Articolo 7 La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli articoli 2 , 3 e 4 e , non appena le pervengono le notifiche , provvede ad informare ciascuno di essi del grado di utilizzazione della riserva . Entro il 5 luglio 1980 la Commissione informa gli Stati membri circa l ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 6 . Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo . Articolo 8 1 . Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 4 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario . 2 . Gli Stati membri garantiscono a tutti gli interessati a detto traffico di perfezionamento , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle quote loro assegnate . 3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base ai valori aggiunti ammessi al momento delle reimportazioni dei prodotti considerati , presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d ' immissione in consumo . Articolo 9 Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle reimportazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulla loro quota . Articolo 10 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù venga osservato il presente regolamento . Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 3 agosto 1979 . Per il Consiglio Il Presidente M . O ' KENNEDY ( 1 ) GU n . L 333 del 30 . 11 . 1978 , pag . 5 . ( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .