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Document 31979R1722
Commission Regulation (EEC) No 1722/79 of 3 August 1979 re-establishing the levying of customs duties on electrical capacitors, fixed or variable, falling within heading No 85.18 and originating in Singapore and South Korea, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3156/78 apply
Regolamento (CEE) n. 1722/79 della Commissione, del 3 agosto 1979, che repristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore e della Corea del Sud beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 1722/79 della Commissione, del 3 agosto 1979, che repristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore e della Corea del Sud beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio
GU L 198 del 4.8.1979, p. 32–33
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
Regolamento (CEE) n. 1722/79 della Commissione, del 3 agosto 1979, che repristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore e della Corea del Sud beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 04/08/1979 pag. 0032 - 0033
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1722/79 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 1979 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici , fissi , variabili o regolabili della voce 85.18 della tariffa doganale comune , originari di Singapore e della Corea del Sud beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , del 29 dicembre 1978 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 2 , considerando che in virtù dell ' articolo 1 , paragrafi 3 e 4 , di detto regolamento , la sospensione dei dazi doganali è accordata , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee , pari - esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell ' allegato A del regolamento in questione - all ' importo risultante dalla somma , da un lato , del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità , nel 1974 , provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema , esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità , e , dall ' altro , del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1976 provenienti da altri paesi , nonchù dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall ' importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l ' anno 1978 ; che , nell ' ambito di detto massimale , le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell ' allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale , ad eccezione di taluni prodotti per i quali l ' importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all ' allegato A del regolamento stesso ; che per i prodotti considerati , la percentuale così ridotta è pari al 20 % ; che ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafi 2 e 3 , di detto regolamento , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all ' atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori , - ad eccezione di quelli elencati nell ' allegato C del regolamento stesso - non appena raggiunto , a livello comunitario , l ' importo massimo in questione ; considerando che per i condensatori elettrici , fissi , variabili o regolabili e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata , il massimale è fissato a 9 587 000 unità di conto europee e che , quindi , l ' importo massimo è pari a 19 717 400 unità di conto europee ; che alla data del 7 luglio 1979 , le importazioni nella Comunità di condensatori elettrici , fissi , variabili o regolabili , originari di Singapore e della Corea del Sud beneficiari delle preferenze tariffarie , hanno raggiunto l ' importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento ( CEE ) n . 3156/78 che prevedono il rispetto di un importo massimo , occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione , nei riguardi di Singapore e della Corea del Sud , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A partire dal 7 agosto 1979 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3156/78 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di Singapore e della Corea del Sud : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 85.18 * Condensatori elettrici , fissi , variabili o regolabili * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 3 agosto 1979 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 375 del 30 . 12 . 1978 , pag . 26 .