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Document 31979R1569

    Regolamento (CEE) n. 1569/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo d' acquisto delle arance consegnate all' industria e l' importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione

    GU L 188 del 26.7.1979, p. 38–39 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1569/oj

    31979R1569

    Regolamento (CEE) n. 1569/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo d' acquisto delle arance consegnate all' industria e l' importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione

    Gazzetta ufficiale n. L 188 del 26/07/1979 pag. 0038 - 0039


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1569/79 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1979

    che fissa , per la campagna 1979/1980 , il prezzo minimo d ' acquisto delle arance consegnate all ' industria e l ' importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2601/69 del Consiglio , del 18 dicembre 1969 , che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1154/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 3 , e l ' articolo 3 , paragrafo 2 ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2601/69 , il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori nel quadro dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d ' acquisto , maggiorato del 10 % del prezzo di base , valido per le varietà che , a causa delle loro caratteristiche , vengono normalmente avviate alla trasformazione ;

    considerando che l ' esperienza ha dimostrato che , oltre alle arance della varietà Biondo comune , le sole che siano state finora prese in considerazione , la disposizione in causa interessa anche i prodotti della classe III o mista delle arance pigmentate ; che , conseguentemente , è opportun che il prezzo minimo venga fissato sulla base del prezzo medio d ' acquisto della campagna in corso , valido per le arance di tale varietà in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1300/79 del Consiglio ( 3 ) , nonchù del regolamento ( CEE ) n . 1203/73 della Commissione ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 648/79 ( 5 ) , maggiorato del 10 % del prezzo medio di base corrispondente allo stesso periodo ;

    considerando che , ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2601/69 , la compensazione finanziaria deve venir fissata a un livello tale che la differenza fra il prezzo minimo e la compensazione stessa non possa variare , rispetto a quella della campagna precedente , di una percentuale superiore alla percentuale di variazione del prezzo minimo ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Per la campagna 1979/1980 , il prezzo minimo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2601/69 è fissato ai livelli seguenti :

    a ) per le arance della varietà Biondo comune :

    - 10,28 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe I ;

    - 8,45 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe II ;

    - 6,65 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista ;

    b ) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà :

    - Moro e Tarocco : 13,12 ECU/100 kg peso netto ;

    - Sanguinello : 12,17 ECU/100 kg peso netto ;

    - Sanguigno : 10,29 ECU/100 kg peso netto .

    2 . Tale prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori .

    Articolo 2

    La compensazione finanziaria di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2601/69 è fissata ai livelli seguenti :

    a ) per le arance della varietà Biondo comune :

    - 6,89 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe I ;

    - 5,06 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe II ;

    - 3,26 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista ;

    b ) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà :

    - Moro e Tarocco : 9,73 ECU/100 kg peso netto ;

    - Sanguinello : 8,78 ECU/100 kg peso netto ;

    - Sanguigno : 6,90 ECU/100 kg peso netto .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 324 del 27 . 12 . 1969 , pag . 21 .

    ( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 5 .

    ( 3 ) GU n . L 162 del 30 . 6 . 1979 , pag . 20 .

    ( 4 ) GU n . L 123 del 10 . 5 . 1973 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 83 del 3 . 4 . 1979 , pag . 12 .

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