This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979R1551
Council Regulation (EEC) No 1551/79 of 24 July 1979 fixing, for the 1979/80 marketing year, the list of Community regions which qualify for aid in respect of durum wheat and fixing the amount of such aid
Regolamento (CEE) n. 1551/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l' elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell' aiuto al frumento duro e che fissa l' importo di tale aiuto
Regolamento (CEE) n. 1551/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l' elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell' aiuto al frumento duro e che fissa l' importo di tale aiuto
GU L 188 del 26.7.1979, p. 7–8
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1980
Regolamento (CEE) n. 1551/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l' elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell' aiuto al frumento duro e che fissa l' importo di tale aiuto
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 26/07/1979 pag. 0007 - 0008
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1551/79 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1979 che fissa , per la campagna di commercializzazione 1979/1980 , l ' elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell ' aiuto al frumento duro e che fissa l ' importo di tale aiuto IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE )n . 1547/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) , considerando che , pur prevedendo di mantenere al livello attuale la produzione di frumento duro , è necessario limitare l ' incentivo alla produzione di tale cereale alle zone a basso rendimento per salvaguardare il reddito dei produttori di tali zone , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna 1979/1980 , l ' aiuto al frumento duro di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 è accordato nelle regioni della Comunità indicate in allegato . L ' importo di detto aiuto è fissato a 77,31 ECU per ettaro . Articolo 2 Il regolamento ( CEE ) n . 1259/78 ( 5 ) è abrogato . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . GIBBONS ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . C 93 del 9 . 4 . 1979 , pag . 49 . ( 4 ) Parere espresso il 4 e 5 aprile 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 5 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 9 . ALLEGATO ITALIA - Regioni amministrative Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Marche Molise Puglie Sardegna Sicilia Toscana Umbria - Zone di montagna e zone agricole svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE ( 1 ) FRANCIA - Regioni amministrative ONIC Marseille Toulouse - Dipartimenti Ardèche Drôme ( 1 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .