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Document 31979R1551

Regolamento (CEE) n. 1551/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l' elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell' aiuto al frumento duro e che fissa l' importo di tale aiuto

GU L 188 del 26.7.1979, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1551/oj

31979R1551

Regolamento (CEE) n. 1551/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l' elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell' aiuto al frumento duro e che fissa l' importo di tale aiuto

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 26/07/1979 pag. 0007 - 0008


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1551/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che fissa , per la campagna di commercializzazione 1979/1980 , l ' elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell ' aiuto al frumento duro e che fissa l ' importo di tale aiuto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE )n . 1547/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

considerando che , pur prevedendo di mantenere al livello attuale la produzione di frumento duro , è necessario limitare l ' incentivo alla produzione di tale cereale alle zone a basso rendimento per salvaguardare il reddito dei produttori di tali zone ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1979/1980 , l ' aiuto al frumento duro di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 è accordato nelle regioni della Comunità indicate in allegato . L ' importo di detto aiuto è fissato a 77,31 ECU per ettaro .

Articolo 2

Il regolamento ( CEE ) n . 1259/78 ( 5 ) è abrogato .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . GIBBONS

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . C 93 del 9 . 4 . 1979 , pag . 49 .

( 4 ) Parere espresso il 4 e 5 aprile 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 5 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 9 .

ALLEGATO

ITALIA

- Regioni amministrative

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Marche

Molise

Puglie

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria

- Zone di montagna e zone agricole svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE ( 1 )

FRANCIA

- Regioni amministrative ONIC

Marseille

Toulouse

- Dipartimenti

Ardèche

Drôme

( 1 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .

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