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Document 31979R1482
Council Regulation (EEC) No 1482/79 of 16 July 1979 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota of 38*000 head of heifers and cows, other than those intended for slaughter, of certain mountain breeds, falling within subheading ex 01.02 A II b) of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 1482/79 del Consiglio, del 16 luglio 1979, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 1482/79 del Consiglio, del 16 luglio 1979, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune
GU L 181 del 18.7.1979, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1980
Regolamento (CEE) n. 1482/79 del Consiglio, del 16 luglio 1979, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 18/07/1979 pag. 0001 - 0004
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1482/79 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 1979 relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche , diverse da quelle destinate alla macellazione , di alcune razze di montagna , della sottovoce ex 01.02 A II b ) della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione , di alcune razze di montagna , della sottovoce ex 01.02 A II b ) della tariffa doganale comune , la Comunità economica europea si è impegnata nell ' ambito del GATT , ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 % ; che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le condizioni di ammissione al beneficio di tale contingente ; che in uno scambio di lettere con l ' Austria , in data 21 luglio 1972 , la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingentale dal 6 al 4 % ; che nel frattempo questo volume , a titolo autonomo , è stato portato a 38 000 capi ; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario summenzionato per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 , al dazio del 4 % e per un volume pari a 38 000 capi ; considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importati al contingente nonchù l ' applicazione senza interruzione del dazio contingentale a tutte le importazioni degli animali in questione fino all ' esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente , tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che le possibilità di utilizzazione di tali razze di montagna sono peraltro condizionate da fattori particolari , sia geografici che zootecnic ; che la Danimarca non possiede regioni adatte all ' allevamento di questo tipo di bestiame ; che , pur tenendo conto di questi elementi particolari , occorre salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi in questo stato membro ; che , a tal fine , detto Stato membro può effettuare adeguati prelievi dalla riserva comunitaria costituita ; che , per rispecchiare il più possibile l ' effettiva evoluzione del mercato in oggetto , la ripartizione iniziale dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri interessati calcolato sia in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo , sia in base prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ; considerando che , trattandosi di animali di talune razze ben determinare , non specificamente indicate nelle nomenclature statistiche degli Stati membri i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati sufficientemente precisi e rappresentativi per servire di base alla ripartizione di cui trattasi ; che il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari aperti per gli stessi animali nella Comunità nella sua composizione originaria , nonchù le previsini effettuate da alcuni Stati membri consentono di valutare come segue il loro fabbisogno , per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi , per il periodo contingentale di cui trattasi : Germania * 10 000 capi , * Francia * 3 900 capi , * Italia * 6 100 capi ; * che , in mancanza di indicazioni precise , il fabbisogno del Benelux , del Regno Unito e dell ' Irlanda può essere valutato rispettivamente a 500 , 300 e 200 capi ; considerando che , per tener conto dell ' eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti animali negli Stati membri di cui sopra , occorre suddividere in due frazioni il volume del contingente di 38 000 capi , ripartendo la prima tra alcuni Stati membri e costituendo con la secondo una riserva destinata a coprire sia l ' ulteriore fabbisogno di quelli di detti Stati membri che avessero esaurito la loro iniziale , sia il fabbisogno che potrebbe eventualmente manifestarsi negli altri Stati membri; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori dei suddetti Stati membri , è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 50 % circa del volume contingentale ; considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri in questione possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo elemento ed evitare qualsiasi discontinuita , è opportuno che lo Stato membro che abbia quasi esaurito la sua aliquota iniziale proceda al prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno di questi Stati membri ogni qualvolta la sua aliquota complementare sia quasi totalmente utilizzata , e ciò sino all ' esaurimento della riserva ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest ' ultima in particolare deve poter controllare il grado di utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri ; considerando che , qualora a una data determinata del periodo contingentale sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua dell ' aliquota iniziale , tale Stato deve trasferirne una notevole percentuale alla riserva , onde evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ; considerando che il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell ' unione Benelux e da questa rappresentati , e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 nella Comunità economica europea è aperto all ' importazione in provenienza da paesi terzi un contingente tariffario comunitario di 38 000 capi di giovenche e vacche , diverse da quelle destinate alla macellazione , delle seguenti razze di montagna : razze grigia , bruna , gialla , pezzata del Simmenthal e pezzata dell Pinzgau , della sottovoce ex 01.02 A II b ) della tariffa doganale comune . 2 . Per l ' applicazione del presente regolamento , vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione . Possono nondimeno essere concesse delle deroghe in caso di forza maggiore ( malattia , incidente ) , debitamente comprovati con un attesto di un ' autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione . 3 . Detto contingente è gestito conformemente agli articolo seguenti . 4 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , per quanto , per riguarda le importazioni effettuate alle condizioni definite dall ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 ( 1 ) , il prelievo fissato conformemente all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ( 2 ) è riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel certificato d ' importazione . Articolo 2 Nell ' ambito del contingente di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , il dazio della tariffa doganale comune per gli animali di cui allo stesso paragrafo è sospeso al livello del 4 % . Articolo 3 1 . Una prima parte di 19 000 capi è ripartita tra gli Stati membri in appresso enumerati . Le aliquote sono valide dal 1° luglio 1979 , al 30 giugno 1980 , fatto salvo l ' articolo 7 , e ammontano ai quantitativi seguenti : Benelux * 200 capi , * Germania * 10 000 capi , * Francia * 3 000 capi , * Irlanda * 200 capi , * Italia * 5 300 capi , * Regno Unito * 300 capi , * 2 . La seconda parte di 19 000 capi costituisce la riserva . articolo 4 Se in Danimarca si manifesta un fabbisogno di bestiame del tipo indicato all ' articolo 1 , paragrafo 1 , questo Stato membro preleva un ' aliquota adeguata dalla riserva , semprechù la consistenza di quest ' ultima lo permetta . Articolo 5 1 . Se l ' aliquota iniziale di uno degli Stati membri di cui all ' articolo 3 , ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 7 , viene utilizzata in ragione del 90 % o più , tale Stato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permerta . 2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , anche la seconda aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato in questione procede , secondo le condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota , pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , anche la terza aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato min questione procede , secondo le condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza . Tale procedura si applica sino all ' esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , ciascuno di questi Stati membri può al prelievo di aliquote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi , se ha motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo . Articolo 6 Le aliquote complementari prelevate in applicazine dell ' articolo 5 sono valide sino al 30 giugno 1980 . Articolo 7 Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , non oltre il 25 marzo 1980 , la frazione non utilizzata delle proprie aliquote iniziali , che alla data del 5 marzo 1980 , superano il 20 % del quantitativo iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore , se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata . Tuttavia i quantitativi per i quali sono stati rilasciati , ma non utilizzati , certificati d ' importazione , non costituiscono oggetto di tale versamento . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 25 marzo 1980 , il totale delle importazioni degli animali in questione , effettuate sino al 5 marzo 1980 incluso ed imputate sul contingente tariffario , i quantitativi di cui al secondo comma nonchù , se del caso , la frazione della loro aliquota iniziale che essi versano nella riserva . Articolo 8 La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 , 4 e 5 e li informa , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva . Essa informa gli Stati membri , entro il 1° aprile 1980 , dell ' entità della riserva dopo i trasferimenti a norma dell ' articolo 7 . Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo . Articolo 9 Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote complementari , prelevate in applicazine dell ' articolo 4 o dell ' articolo 5 , renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro aliquote cumulate del contingente comunitario . Articolo 10 1 . Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste dall ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote loro assegnate . 3 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d ' immissione al consumo . Articolo 11 Gli Stati membri informano la Commissione , a sua richiesta , circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote . Articolo 12 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento . Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 16 luglio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente G . COLLEY ( 1 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .