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Document 31979R1254

Regolamento (CEE) n. 1254/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l' arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità economica europea (1979/1980)

GU L 160 del 28.6.1979, p. 6–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1254/oj

31979R1254

Regolamento (CEE) n. 1254/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l' arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità economica europea (1979/1980)

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/1979 pag. 0006 - 0007


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1254/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum , l ' arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , originari dei paesi e territori d ' oltremare associati alla Comunità economica europea ( 1979/1980 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 136 ,

vista la decisione 76/198/CEE del Consiglio , del 9 febbraio 1976 , relativa al regime per l ' importazione del rum , dell ' arack e del tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , originari dei paesi e territori d ' oltremare associati alla Comunità economica europea ( 1 ) ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la decisione 76/198/CEE prevede che il rum , l ' arack ed il tafia siano ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario ; che il volume contingentale annuo per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base , calcolato in ettolitri di alcole puro , pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e che a tale quantitativo viene applicato un tasso d ' incremento del 13 % ; che tale tasso può essere modificato secondo determinati criteri ;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie degli anni 1976-1978 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei paesi e territori sopracitati sono state effettuate nel 1978 per una quantità pari a 70 349 ettolitri di alcole puro ; che sulla base del consumo e della produzione in seno alla Comunità , dell ' evoluzione della struttura degli scambi in seno alla Comunità e fra la medesima , i paesi e territori sopracitati e gli Stati ACP , il tasso di incremento per il periodo contingentale considerato può essere fissato al 13 % ;

considerando che , poichù la decisione 76/198/CEE scade il 29 febbraio 1980 , occorre introdurre una riduzione pro rata temporis corrispondente a 8/12 ;

considerando che è quindi opportuno fissare il volume contingentale per il periodo 1° luglio 1979 - 29 febbraio 1980 a 52 996 ettolitri di alcole puro ;

considerando che , dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità , è opportuno prevedere in via eccezionale un sistema d ' utilizzazione basato su un ' unica ripartizione fra Stati membri ;

considerando che , tenuto conto della reale evoluzione dei mercati dei prodotti di cui trattasi , del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato , le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingentale possono essere così fissate :

Benelux * 5,25 *

Danimarca * 0,01 *

R.f . di Germania * 94,54 *

Francia * 0,01 *

Irlanda * 0,05 *

Italia * 0,01 *

Regno Unito * 0,13 *

considerando che è opportuno seguire l ' evoluzione delle importazioni di tali prodotti nella Comunità e quindi sorvegliare dette importazioni ;

considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . A decorrere dal 1° luglio 1979 e fino al 29 febbraio 1980 , il rum , l ' arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , originari dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 della decisione 76/198/CEE , sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 52 996 ettolitri di alcole puro .

2 . Le norme d ' origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell ' articolo 5 della decisione 76/198/CEE .

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 è suddiviso come segue tra gli Stati membri :

( in ettolitri di alcole puro )

Benelux * 2 783 *

Danimarca * 5 *

R.f . di Germania * 50 100 *

Francia * 5 *

Irlanda * 27 *

Italia * 5 *

Regno Unito * 71 *

Articolo 3

1 . Gli Stati membri amministrano le aliquote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia .

2 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari dei detti paesi e territori , presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo .

Articolo 4

1 . Conformemente all ' articolo 6 della decisione 76/198/CEE , le importazioni dei prodotti in questione originari di detti paesi e territori sono soggette alla sorveglianza comunitaria .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 15 di ogni mese , i prospetti relativi alle importazioni di detti prodotti effettivamente imputate alle loro aliquote nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate nell ' articolo 1 , paragrafo 2 .

3 . La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente .

4 . Ove sia necessario , consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro , oppure su iniziativa della Commissione .

Articolo 5

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , la Commissione adotta le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . LE THEULE

( 1 ) GU n . L 37 del 12 . 2 . 1976 , pag . 24 .

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