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Document 31979R1253

Regolamento (CEE) n. 1253/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l' arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP (1979/1980)

GU L 160 del 28.6.1979, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1253/oj

31979R1253

Regolamento (CEE) n. 1253/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l' arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP (1979/1980)

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/1979 pag. 0004 - 0005


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1253/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum , l ' arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , originari degli Stati ACP ( 1979/1980 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che ai sensi della convenzione ACP-CEE di Lomù , firmata il 28 febbraio 1975 , in appresso denominata « convenzione » , in particolare del protocollo n . 7 ivi allegato , i prodotti della sottovoce 22.09 C I ( rum , arack , tafia ) , originari degli Stati ACP , sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali fino all ' entrata in vigore di un ' organizzazione comune del mercato degli alcolici , a condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità , da un lato , e fra gli Stati membri , dall ' altro ; che la Comunità stabilisce ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali , basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche , maggiorati di un tasso di aumento annuo del 40 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 13 % per gli altri mercati della Comunità , tassi di aumento fissati in base alle prospettive del fabbisogno del consumo interno di ogni Stato membro ;

considerando i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici ;

considerando che , poichù la convenzione scade il 1° marzo 1980 , occorre introdurre una riduzione pro rata temporis corrispondente a 8/12 ; che pertanto il volume del contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1979 - 29 febbraio 1980 deve essere fissato a 117 404 ettolitri di alcole puro ;

considerando che i principi di cui sopra si applicano anche per la ripartizione del contingente tariffario ;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato su una ripartizione tra il Regno Unito , da un lato , e tra gli altri Stati membri , dall ' altro , sembra poter conciliare l ' applicazione dei tassi di aumento previsti al protocollo n . 7 con l ' applicazione , senza interruzione , della franchigia tariffaria prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente ; che tale rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri ;

considerando che occorre prevedere le misure atte ad assicurare l ' applicazione del protocollo n . 7 in condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità , da un lato , e tra gli Stati membri , dall ' altro ;

considerando che , dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità , è opportuno prevedere in via eccezionale un sistema d ' utilizzazione basato su un ' unica ripartizione fra Stati membri ;

considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1979 e fino al 29 febbraio 1980 , il rum , l ' arack e il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , originari degli Stati ACP , sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 117 404 ettolitri di alcole puro .

Articolo 2

1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 è diviso in due parti . La prima , pari a 81 789 ettolitri di alcole puro , è destinata al consumo nel Regno Unito . La seconda , pari a 35 615 ettolitri di alcole puro , è suddivisa tra gli altri Stati membri .

Le aliquote di tutti gli Stati membri destinatari della seconda parte a norma del paragrafo 1 ammontano ai seguenti quantitativi :

( in ettolitri di alcole puro )

Benelux * 4 542 *

Danimarca * 2 446 *

R.f . di Germania * 22 332 *

Francia * 4 238 *

Irlanda * 1 777 *

Italia * 280 *

Articolo 3

1 . Gli Stati membri amministrano le aliquote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia .

2 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati ACP , presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario .

2 . Il Regno Unito prende le misure atte a far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 siano riservati al fabbisogno del proprio consumo interno .

3 . La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente .

4 . Ove sia necessario , consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro , oppure su iniziativa della Commissione .

Articolo 5

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , la Commissione adotta le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri .

Articolo 6

Il regolamento ( CEE ) n . 157/76 del Consiglio , del 20 gennaio 1976 , relativo alle misure di salvaguardia previste dalla convenzione ACP-CEE di Lomù ( 1 ) , è applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . LE THEULE

( 1 ) GU n . L 18 del 27 . 1 . 1976 , pag . 1 .

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