EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0954

Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione

GU L 121 del 17.5.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2008; abrogato da 32007R1490

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/954/oj

31979R0954

Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 17/05/1979 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0106
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 13 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0183


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 954/79 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1979

concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l ' adesione di tali Stati alla convenzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 84 , paragrafo 2 ,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che una convenzione relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime è stata elaborata da una conferenza convocata sotto gli auspici della conferenza per il commercio e lo sviluppo delle Nazioni Unite e che essa è aperta alla ratifica o all ' adesione ;

considerando che le materie disciplinate dal codice di comportamento sono importanti non solo per gli Stati membri , ma anche per la Comunità , segnatamente dal punto di vista dei trasporti marittimi e degli scambi commerciali e che occorre quindi adottare una posizione comune su tale codice ;

considerando che questa posizione comune deve rispettare i principi e gli obiettivi del trattato e dare un importante contributo alla realizzazione delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo nel campo dei trasporti marittimi pur perseguendo l ' obiettivo di mantenere in vigore , in questo settore , i principi commerciali applicati dalla compagnie di navigazione dei paesi dell ' OCSE e nel contesto dei traffici marittimi fra questi paesi ;

considerando che per garantire il rispetto di tali principi ed obiettivi , dato che il codice di comportamento non prevede una disposizione che consente l ' adesione della Comunità in quanto tale , è necessario che gli Stati membri ratifichino o aderiscano a tale codice con riserva di taluni accomondamenti previsti dal presente regolamento ;

considerando che è riconosciuto che il ruolo stabilizzatore delle conferenze è tale da garantire servizi sui quali i caricatori possono fare affidamento , ma che è necessario evitare eventuali violazioni delle norme di concorrenza del trattato da parte delle conferenze ; che pertanto la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di regolamento sull ' applicazione ai trasporti marittimi di tali norme ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri , nel ratificare la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o nell ' aderirvi , informano per iscritto il segretario generale delle Nazioni Unite che tale ratifica o adesione è avvenuta in conformità del presente regolamento .

2 . Lo strumento di ratifica o di adesione è accompagnato dalla riserve indicate nell ' allegato I .

Articolo 2

1 . Nel caso di una conferenza esistente , ogni gruppo di compagnie di navigazione della stessa nazionalità che ne sono membri decide mediante negoziato commerciale con un ' altra compagnia di navigazione di tale nazionalità se quest ' ultima può partecipare a detta conferenza come compagnia di navigazione nazionale .

Qualora venga istituita una nuova conferenza , le compagnie di navigazione della stessa nazionalità decidono mediante negoziato commerciale quale o quali tra di esse potrà o potranno partecipare alla futura conferenza come compagnie di navigazione nazionali .

2 . Se i negoziati di cui al paragrafo 1 non portano ad un accordo , ciascuno Stato membro può , su richiesta di una delle compagnie interessate e previa consultazione della totalità di esse , adottare le opportune misure per comporre la controversia .

3 . Ciascuno Stato membro vigila affinchù tutte le compagnie di navigazione che utilizzano navi e sono stabilite nel suo territorio conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea , ricevano lo stesso trattamento delle compagnie che hanno la sede sociale sul suo territorio ed il cui effettivo controllo è ivi esercitato .

Articolo 3

1 . Qualora una conferenza marittima operi un « pool » o un accordo di attracco , di servizio e/o di ripartizione del traffico sotto qualsiasi forma , conformemente all ' articolo 2 del codice di comportamento , il volume del carico spettante in base a tale codice al gruppo di compagnie di navigazione nazionali di ciascuno Stato membro partecipante al traffico , o alle compagnie di navigazione degli Stati membri partecipanti al traffico in quanto compagnie di navigazione di un paese terzo , formerà oggetto di ridistribuzione , salvo decisione contraria di tutte le compagnie che sono membri della conferenza e parti delle presenti norme di ridistribuzione . Tale ridistribuzione delle quote di traffico è effettuata in base ad una decisione unanime delle compagnie di navigazione che sono membri della conferenza e partecipano a tale ridistribuzione , al fine di garantire a tutte queste compagnie un ' equa quota del traffico della conferenza .

2 . La quota che sarà in definitiva assegnata a ciascun partecipante sarà stabilita in base a principi commerciali , tenendo conto in particolare :

a ) del volume di carico trasportato dalla conferenza e prodotto dagli Stati membri il cui traffico è svolto dalla conferenza stessa ;

b ) delle prestazioni rese in passato dalle compagnie di navigazione nel traffico componente il « pool » ;

c ) del volume di carico trasportato dalla conferenza ed istradato attraverso i porti degli Stati membri ;

d ) delle esigenze dei caricatori i cui carichi sono trasportati dalla conferenza .

3 . Se non viene raggiunto nessun accordo per la ridistribuzione del carico di cui al paragrafo 1 , la questione è sottoposta a conciliazione , su richiesta di una delle parti , secondo la procedura di cui all ' allegato II . Ogni controversia non risolta mediante procedura di conciliazione può essere sottoposta ad arbitrato , con l ' accordo delle parti . In tal caso il lodo arbitrale vincola le parti .

4 . Le quote assegnate conformemente ai paragrafi 1 , 2 e 3 sono regolarmente rivedute , ad intervalli che devono essere fissati in precedenza , tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2 , segnatamente dal punto di vista della fornitura ai caricatori di servizi adeguati ed efficaci .

Articolo 4

1 . In un traffico di conferenza tra uno Stato membro della Comunità e un paese parte al codice di comportamento , che non sia un paese dell ' OCSE , una compagnia di navigazione di un altro paese dell ' OCSE che desideri partecipare alla ridistribuzione di cui all ' articolo 3 del presente regolamento può farlo , con riserva di una reciprocità definita a livello governativo o armatoriale .

2 . Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo , l ' articolo 2 del codice di comportamento non è applicato nei traffici di conferenza fra gli Stati membri e , su base di reciprocità , fra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice .

3 . Il paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica la possibilità di partecipazione a tali traffici , in qualità di compagnie di navigazione di un paese terzo , conformemente ai principi dell ' articolo 2 del codice di comportamento , delle compagnie di navigazione di un paese in via di sviluppo , riconosciute come compagnie di navigazione nazionali ai sensi del codice e

a ) già membri di una conferenza che svolge tali traffici , oppure

b ) ammesse a tale conferenza ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del codice .

4 . L ' articolo 3 e l ' articolo 14 , paragrafo 9 , del codice di comportamento non si applicano nei traffici di conferenza tra gli Stati membri e , su base di reciprocità , fra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice .

5 . Nei traffici do conferenza tra gli Stati membri nonchù tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice di comportamento , i caricatori e gli armatori degli Stati membri non insistono ai fini dell ' applicazione delle procedure di composizione delle controversie stabilite nel capitolo VI del codice nù tra di loro nù , su base di reciprocità , nei confronti di caricatori ed armatori di altri paesi dell ' OCSE , semprechù altre procedure di composizione delle controversie siano convenute tra di loro . Essi devono in particolare avvalersi interamente delle possibilità offerte dall ' articolo 25 , paragrafi 1 e 2 , del codice per comporre le controversie mediante procedure diverse da quelle previste al capitolo VI del codice .

Articolo 5

Per l ' adozione di decisioni relative a materie definite nell ' accordo di conferenza sul traffico di uno Stato membro e diverse da quelle di cui all ' articolo 3 del presente regolamento , le compagnie di navigazione nazionali di tale Stato membro tutte le altre compagnie della Comunità che sono membri della conferenza prima di dare o rifiutare il loro consenso .

Articolo 6

Gli Stati membri adottano in tempo utile , previa consultazione della Commissione , le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per l ' esecuzione del presente regolamento .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 15 maggio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . BOULIN

( 1 ) GU n . C 131 del 5 . 6 . 1978 , pag . 34 .

( 2 ) GU n . C 269 del 13 . 11 . 1978 , pag . 46 .

ALLEGATO I

RISERVE

Gli Stati membri , nel ratificare la convenzione o nell ' aderirvi , formulano le tre riserve e la riserva interpretativa indicate qui di seguito :

1 . Ai fini dell ' applicazione del codice di comportamento , la nozione di « compagnia di navigazione nazionale » nel caso di uno Stato membro della Comunità economica europea , può comprendere tutte le compagnie di navigazione che utilizzano navi e sono stabilite sul territorio di tale Stato conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea .

2 . a ) Fatto salvo il punto b ) della presente riserva , l ' articolo 2 del codice di comportamento non è applicabile nei traffici di conferenza tra gli Stati membri della Comunità e , su base di reciprocità , tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice .

b ) Il punto a ) non pregiudica le possibilità di partecipazione a tali traffici , in qualità di compagnie di navigazione di un paese terzo , conformemente ai principi dell ' articolo 2 del codice , delle compagnie di navigazione di un paese in via di sviluppo , riconosciute come compagnie di navigazione nazionali ai sensi del codice e

i ) già membri di una conferenza che svolge tali traffici , o

ii ) ammesse a tale conferenza ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del codice .

3 . L ' articolo 3 e l ' articolo 14 , paragrafo 9 , del codice di compartamento non si applicano nei traffici di conferenza tra gli Stati membri della Comunità nonchù , su base di reciprocità , tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice .

4 . Nei traffici in cui si applica l ' articolo 3 del codice di comportamento , l ' ultima frase di detto articolo viene interpretata nel senso che :

a ) i due gruppi di compagnie di navigazione coordineranno le loro posizioni prima di votare su questioni riguardanti il traffico tra i loro due paesi ;

b ) questa frase si applica unicamente alle questioni che in virtù dell ' accordo di conferenza richiedono il consenso dei due gruppi di compagnie di navigazione nazionali interessate e non a tutte le questioni disciplinate nell ' accordo di conferenza .

ALLEGATO II

CONCILIAZIONE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3

Le parti nella controversia designano uno o più conciliatori .

Se esse non riescono a mettersi d ' accordo al riguardo , ciascuna delle parti nella controversia designa un conciliatore ; i conciliatori così designati ne cooptano un altro che presiede . Se una delle parti si astiene dal designare un conciliatore o se i conciliatori designati dalle parti non hanno potuto mettersi d ' accordo per cooptare il presidente , il presidente della camera di commercio internazionale procede , su richiesta di una delle parti , alle necessarie designazioni .

I conciliatori fanno tutto il possibile per comporre la controversia . Essi fissano la procedura da seguire ed il loro onorario è pagato dalle parti nella controversia .

Top