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Document 31979R0954
Council Regulation (EEC) No 954/79 of 15 May 1979 concerning the ratification by Member States of, or their accession to, the United Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences
Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione
Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione
GU L 121 del 17.5.1979, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2008; abrogato da 32007R1490
Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione
Gazzetta ufficiale n. L 121 del 17/05/1979 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0106
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 13 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0106
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0183
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 954/79 DEL CONSIGLIO del 15 maggio 1979 concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l ' adesione di tali Stati alla convenzione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 84 , paragrafo 2 , visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che una convenzione relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime è stata elaborata da una conferenza convocata sotto gli auspici della conferenza per il commercio e lo sviluppo delle Nazioni Unite e che essa è aperta alla ratifica o all ' adesione ; considerando che le materie disciplinate dal codice di comportamento sono importanti non solo per gli Stati membri , ma anche per la Comunità , segnatamente dal punto di vista dei trasporti marittimi e degli scambi commerciali e che occorre quindi adottare una posizione comune su tale codice ; considerando che questa posizione comune deve rispettare i principi e gli obiettivi del trattato e dare un importante contributo alla realizzazione delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo nel campo dei trasporti marittimi pur perseguendo l ' obiettivo di mantenere in vigore , in questo settore , i principi commerciali applicati dalla compagnie di navigazione dei paesi dell ' OCSE e nel contesto dei traffici marittimi fra questi paesi ; considerando che per garantire il rispetto di tali principi ed obiettivi , dato che il codice di comportamento non prevede una disposizione che consente l ' adesione della Comunità in quanto tale , è necessario che gli Stati membri ratifichino o aderiscano a tale codice con riserva di taluni accomondamenti previsti dal presente regolamento ; considerando che è riconosciuto che il ruolo stabilizzatore delle conferenze è tale da garantire servizi sui quali i caricatori possono fare affidamento , ma che è necessario evitare eventuali violazioni delle norme di concorrenza del trattato da parte delle conferenze ; che pertanto la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di regolamento sull ' applicazione ai trasporti marittimi di tali norme , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli Stati membri , nel ratificare la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o nell ' aderirvi , informano per iscritto il segretario generale delle Nazioni Unite che tale ratifica o adesione è avvenuta in conformità del presente regolamento . 2 . Lo strumento di ratifica o di adesione è accompagnato dalla riserve indicate nell ' allegato I . Articolo 2 1 . Nel caso di una conferenza esistente , ogni gruppo di compagnie di navigazione della stessa nazionalità che ne sono membri decide mediante negoziato commerciale con un ' altra compagnia di navigazione di tale nazionalità se quest ' ultima può partecipare a detta conferenza come compagnia di navigazione nazionale . Qualora venga istituita una nuova conferenza , le compagnie di navigazione della stessa nazionalità decidono mediante negoziato commerciale quale o quali tra di esse potrà o potranno partecipare alla futura conferenza come compagnie di navigazione nazionali . 2 . Se i negoziati di cui al paragrafo 1 non portano ad un accordo , ciascuno Stato membro può , su richiesta di una delle compagnie interessate e previa consultazione della totalità di esse , adottare le opportune misure per comporre la controversia . 3 . Ciascuno Stato membro vigila affinchù tutte le compagnie di navigazione che utilizzano navi e sono stabilite nel suo territorio conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea , ricevano lo stesso trattamento delle compagnie che hanno la sede sociale sul suo territorio ed il cui effettivo controllo è ivi esercitato . Articolo 3 1 . Qualora una conferenza marittima operi un « pool » o un accordo di attracco , di servizio e/o di ripartizione del traffico sotto qualsiasi forma , conformemente all ' articolo 2 del codice di comportamento , il volume del carico spettante in base a tale codice al gruppo di compagnie di navigazione nazionali di ciascuno Stato membro partecipante al traffico , o alle compagnie di navigazione degli Stati membri partecipanti al traffico in quanto compagnie di navigazione di un paese terzo , formerà oggetto di ridistribuzione , salvo decisione contraria di tutte le compagnie che sono membri della conferenza e parti delle presenti norme di ridistribuzione . Tale ridistribuzione delle quote di traffico è effettuata in base ad una decisione unanime delle compagnie di navigazione che sono membri della conferenza e partecipano a tale ridistribuzione , al fine di garantire a tutte queste compagnie un ' equa quota del traffico della conferenza . 2 . La quota che sarà in definitiva assegnata a ciascun partecipante sarà stabilita in base a principi commerciali , tenendo conto in particolare : a ) del volume di carico trasportato dalla conferenza e prodotto dagli Stati membri il cui traffico è svolto dalla conferenza stessa ; b ) delle prestazioni rese in passato dalle compagnie di navigazione nel traffico componente il « pool » ; c ) del volume di carico trasportato dalla conferenza ed istradato attraverso i porti degli Stati membri ; d ) delle esigenze dei caricatori i cui carichi sono trasportati dalla conferenza . 3 . Se non viene raggiunto nessun accordo per la ridistribuzione del carico di cui al paragrafo 1 , la questione è sottoposta a conciliazione , su richiesta di una delle parti , secondo la procedura di cui all ' allegato II . Ogni controversia non risolta mediante procedura di conciliazione può essere sottoposta ad arbitrato , con l ' accordo delle parti . In tal caso il lodo arbitrale vincola le parti . 4 . Le quote assegnate conformemente ai paragrafi 1 , 2 e 3 sono regolarmente rivedute , ad intervalli che devono essere fissati in precedenza , tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2 , segnatamente dal punto di vista della fornitura ai caricatori di servizi adeguati ed efficaci . Articolo 4 1 . In un traffico di conferenza tra uno Stato membro della Comunità e un paese parte al codice di comportamento , che non sia un paese dell ' OCSE , una compagnia di navigazione di un altro paese dell ' OCSE che desideri partecipare alla ridistribuzione di cui all ' articolo 3 del presente regolamento può farlo , con riserva di una reciprocità definita a livello governativo o armatoriale . 2 . Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo , l ' articolo 2 del codice di comportamento non è applicato nei traffici di conferenza fra gli Stati membri e , su base di reciprocità , fra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice . 3 . Il paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica la possibilità di partecipazione a tali traffici , in qualità di compagnie di navigazione di un paese terzo , conformemente ai principi dell ' articolo 2 del codice di comportamento , delle compagnie di navigazione di un paese in via di sviluppo , riconosciute come compagnie di navigazione nazionali ai sensi del codice e a ) già membri di una conferenza che svolge tali traffici , oppure b ) ammesse a tale conferenza ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del codice . 4 . L ' articolo 3 e l ' articolo 14 , paragrafo 9 , del codice di comportamento non si applicano nei traffici di conferenza tra gli Stati membri e , su base di reciprocità , fra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice . 5 . Nei traffici do conferenza tra gli Stati membri nonchù tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice di comportamento , i caricatori e gli armatori degli Stati membri non insistono ai fini dell ' applicazione delle procedure di composizione delle controversie stabilite nel capitolo VI del codice nù tra di loro nù , su base di reciprocità , nei confronti di caricatori ed armatori di altri paesi dell ' OCSE , semprechù altre procedure di composizione delle controversie siano convenute tra di loro . Essi devono in particolare avvalersi interamente delle possibilità offerte dall ' articolo 25 , paragrafi 1 e 2 , del codice per comporre le controversie mediante procedure diverse da quelle previste al capitolo VI del codice . Articolo 5 Per l ' adozione di decisioni relative a materie definite nell ' accordo di conferenza sul traffico di uno Stato membro e diverse da quelle di cui all ' articolo 3 del presente regolamento , le compagnie di navigazione nazionali di tale Stato membro tutte le altre compagnie della Comunità che sono membri della conferenza prima di dare o rifiutare il loro consenso . Articolo 6 Gli Stati membri adottano in tempo utile , previa consultazione della Commissione , le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per l ' esecuzione del presente regolamento . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 15 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente R . BOULIN ( 1 ) GU n . C 131 del 5 . 6 . 1978 , pag . 34 . ( 2 ) GU n . C 269 del 13 . 11 . 1978 , pag . 46 . ALLEGATO I RISERVE Gli Stati membri , nel ratificare la convenzione o nell ' aderirvi , formulano le tre riserve e la riserva interpretativa indicate qui di seguito : 1 . Ai fini dell ' applicazione del codice di comportamento , la nozione di « compagnia di navigazione nazionale » nel caso di uno Stato membro della Comunità economica europea , può comprendere tutte le compagnie di navigazione che utilizzano navi e sono stabilite sul territorio di tale Stato conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea . 2 . a ) Fatto salvo il punto b ) della presente riserva , l ' articolo 2 del codice di comportamento non è applicabile nei traffici di conferenza tra gli Stati membri della Comunità e , su base di reciprocità , tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice . b ) Il punto a ) non pregiudica le possibilità di partecipazione a tali traffici , in qualità di compagnie di navigazione di un paese terzo , conformemente ai principi dell ' articolo 2 del codice , delle compagnie di navigazione di un paese in via di sviluppo , riconosciute come compagnie di navigazione nazionali ai sensi del codice e i ) già membri di una conferenza che svolge tali traffici , o ii ) ammesse a tale conferenza ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del codice . 3 . L ' articolo 3 e l ' articolo 14 , paragrafo 9 , del codice di compartamento non si applicano nei traffici di conferenza tra gli Stati membri della Comunità nonchù , su base di reciprocità , tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice . 4 . Nei traffici in cui si applica l ' articolo 3 del codice di comportamento , l ' ultima frase di detto articolo viene interpretata nel senso che : a ) i due gruppi di compagnie di navigazione coordineranno le loro posizioni prima di votare su questioni riguardanti il traffico tra i loro due paesi ; b ) questa frase si applica unicamente alle questioni che in virtù dell ' accordo di conferenza richiedono il consenso dei due gruppi di compagnie di navigazione nazionali interessate e non a tutte le questioni disciplinate nell ' accordo di conferenza . ALLEGATO II CONCILIAZIONE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3 Le parti nella controversia designano uno o più conciliatori . Se esse non riescono a mettersi d ' accordo al riguardo , ciascuna delle parti nella controversia designa un conciliatore ; i conciliatori così designati ne cooptano un altro che presiede . Se una delle parti si astiene dal designare un conciliatore o se i conciliatori designati dalle parti non hanno potuto mettersi d ' accordo per cooptare il presidente , il presidente della camera di commercio internazionale procede , su richiesta di una delle parti , alle necessarie designazioni . I conciliatori fanno tutto il possibile per comporre la controversia . Essi fissano la procedura da seguire ed il loro onorario è pagato dalle parti nella controversia .