Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0927

    Regolamento (CEE) n. 927/79 del Consiglio, dell' 8 maggio 1979, concernente l' applicazione della decisione n. 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

    GU L 117 del 12.5.1979, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/11/1979

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/927/oj

    31979R0927

    Regolamento (CEE) n. 927/79 del Consiglio, dell' 8 maggio 1979, concernente l' applicazione della decisione n. 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 12/05/1979 pag. 0001


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 927/79 DEL CONSIGLIO

    dell ' 8 maggio 1979

    concernente l ' applicazione della decisione n . 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il Consiglio dei ministri ACP-CEE , istituito dalla convenzione ACP-CEE di Lomù ( 1 ) , firmata i 28 febbraio 1975 , ha adottato , in applicazione dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , di tale convenzione , la decisione n . 2/79 recante deroga alla nozione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno ;

    considerando che è necessario , conformemente all ' articolo 74 , paragrafo 3 , della convenzione , adottare le misure richieste per l ' esecuzione di questa decisione ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    articolo 1

    la decisione n . 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è applicabile all ' interno della Comunità .

    Il testo della decisione è allegato al presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile dal 25 novembre 1978 e fino al 24 novembre 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 8 maggio 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . MEHAIGNERIE

    ( 1 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1976 , pag . 2 .

    Top