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Document 31979R0687
Commission Regulation (EEC) No 687/79 of 5 April 1979 laying down protective measures in respect of imports of dessert apples from countries in the southern hemisphere originating in Chile
Regolamento (CEE) n. 687/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di mele da tavola originarie del Cile
Regolamento (CEE) n. 687/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di mele da tavola originarie del Cile
GU L 86 del 6.4.1979, p. 18–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 15/08/1979
Regolamento (CEE) n. 687/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di mele da tavola originarie del Cile
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1979 pag. 0018 - 0019
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 687/79 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 1979 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all ' importazione di mele da tavola originarie del Cile LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n; 325/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 29 , paragrafo 2 , considerando che , secondo le informazioni attualmente disponibili , la produzione comunitaria di mele nella campagna in corso raggiunge un volume di circa 6 661 000 tonnellate ; che tale produzione supera di circa 1 500 000 tonnellate quella della campagna 1977/1978 ed è pressochù identica a quella della campagna 1976/1977 ; che le giacenze attuali sono notevolmente superiori a quelle registrate nello stresso periodo delle due campagne precedenti e sono di entità analoga a quelle riscontrate per il medesimo periodo della campagna 1975/1976 , durante la quale erano state ritirate dal mercato 830 000 tonnellate ; che , da quanto si può prevedere , tali giacenze non potranno essere smerciate in condizioni normali prima della fine campagna e rischiano pertanto di formare oggetto di ritiri considerevoli , poichù il magazzinaggio non può , per motivi tecnici , essere protratto oltre un certo periodo ; considerando che , in vari Stati membri , i prezzi alla produzione si trovano a un livello particolarmente basso rispetto al prezzo di base ; che , in tutti gli Stati membri , questi prezzi sono fortemente inferiori a quelli rilevati durante lo stesso periodo della campagna precedente e , salvo in Italia , sono perfino inferiori a quelli constatati nel medesimo periodo della campagna 1976/1977 ; considerando che ogni anno , tra marzo e agosto , si osservano generalmente rilevanti importazioni di mele ; che queste importazioni sono costituite essenzialmente di frutti del nuovo raccolto originari dei paesi dell ' emisfero australe ; che le due categorie di prodotti sono tuttavia largamente sostituibili ; che le importazioni provenienti da tali paesi terzi possono quindi accentuare la flessione dei corso e provocare , in ogni caso , un aumento dei quantitativi da ritirare dal mercato ; che , nella campagna in corso , le disponibilità per l ' esportazione dei paesi dell ' emisfero australe sembrano superiori a quelle delle campagne precedenti , il che rischia di aggravare ulteriormente la situazione suindicata , a causa della massiccia immissione di prodotti sui mercati della Comunità ; considerando che , a causa delle difficoltà succitate , il Sudafrica , l ' Argentina , l ' Australia e la Nuova Zelanda hanno modificato il loro programma di esportazione verso la Comunità per l ' attuale campagna ; che i colloqui con le autorità cilene non hanno consentito di mettere apunto una formula accettabile di collaborazione con questo paese , che è uno dei fornitori più importanti ; che i quantitativi di mele cilene che il mercato comunitario può assorbire , senza gravi ripercussioni , saranno raggiunti , con tutta probabilità prima della fine di aprile ; considerando che le importazioni originarie degli altri paesi fornitori riguardano quantitativi trascurabili e non rischiano pertanto di perturbare il mercato ; considerando che dalla suesposta valutazione della situazione del mercato si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire , a causa delle importazioni di mele originarie del Cile , gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell ' articolo del trattato ; che , stando così le cose , è necessario sospendere le importazioni di mele originarie del Cile nel periodo compreso fra il 25 aprile e la fine della campagna di commercializzazione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Dal 25 aprile al 15 agosto 1979 è sospesa l ' immissione in libera pratica nella Comunità di mele della sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune , originarie del Cile . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 5 aprile 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 45 del 22 . 2 . 1979 , pag . 1 .