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Document 31979R0685

    Regolamento (CEE) n. 685/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3083/73 relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l' applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

    GU L 86 del 6.4.1979, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1979; abrog. impl. da 31979R1377

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/685/oj

    31979R0685

    Regolamento (CEE) n. 685/79 della Commissione, del 5 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3083/73 relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l' applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

    Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1979 pag. 0015 - 0016


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 685/79 DELLA COMMISSIONE

    del 5 aprile 1979

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3083/73 relativo alla comunicazioni dei dati necessari per l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2358/71 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2358/71 del Consiglio , del 26 ottobre 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 234/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 ,

    considerando che l ' esperienza ha mostrato che talune comunicazioni di dati e talune data stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 3083/73 della Commissione ( 3 ) non corrispondevano completamente alla realtà del mercato delle sementi ; che occorre quindi adeguarle ; che occorre altresì far figurare in questo regolamento le comunicazioni relative alla registrazione dei contratti previsti dal regolamento ( CEE ) n . 2514/78 della Commissione ( 4 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo unico

    L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 3083/73 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 5 aprile 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 34 del 9 . 2 . 1979 , pag . 2 .

    ( 3 ) GU n . L 314 del 15 . 11 . 1973 , pag . 20 .

    ( 4 ) GU n . L 301 del 28 . 10 . 1978 , pag . 10 .

    ALLEGATO

    N . * Natura dei dati ( per specie e gruppo di varietà * Data di comunicazione dei dati * Anno civile precedente la raccolta * Anno di raccolta * Anno civile successivo alla raccolta *

    1 * Stima delle superficie sotto contratto ( in ha ) * 1° dicembre ( 1 ) * * *

    2 * Totale delle superfici dichiarate al controllo ( in ha ) * * 1° luglio ( 2 ) * *

    3 * Stima del consumo interno ( per 100 kg ) ( 4 ) ( 7 ) * * 15 novembre * *

    4 . Totale delle superficie accettale al controllo ( in ha ) * * 15 novembre * *

    5 * Stima della raccolta ( per 100 kg ) ( 3 ) ( 8 ) * * 15 novembre * *

    6 * Totale dei quantitativi raccolti ( per 100 kg ) ( 4 ) ( 8 ) * * * 1° ottobre *

    7 * Prezzo netto di vendita pagato al moltiplicatore ( per 100 kg ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) * * * 1° ottobre *

    8 * Totale degli scambi ( per 100 kg ) per la campagna di commercializzazione ( 4 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) * * * 1° ottobre *

    9 * Scorte del commercio all ' ingrosso a fine campagne ( per 100 kg ) ( 4 ) ( 7 ) * * * 1° ottobre *

    10 * Dati relativi alle importazioni di granturco ibrido dei paesi terzi ( 9 ) * il 10 di ogni mese *

    11 * Dati da comunicare ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2514/78 * Trenta giorni dopo la scadenza del termine fissato nell ' allegato dello stresso regolamento *

    ( 1 ) Per le specie annue seminate in primavera vale del 1° luglio dell ' anno di raccolta .

    ( 2 ) Per le specie di sementi raccolte al secondo taglio vale la data del 1° settembre dell ' anno di raccolta .

    ( 3 ) relative a sementi di base e a sementi certificate .

    ( 4 ) Per specie che possono essere commercializzate come sementi « commerciali » nella Comunità saranno indicate distintamente :

    - le sementi di base e le sementi certificate ,

    - le sementi commerciali .

    ( 5 ) In questo prezzo non sono comprese le spese di condizionamento , di certificazione , di trasporto , l ' IVA e l ' importo dell ' aiuto .

    ( 6 ) Le importazioni dai paesi terzi sono distinte secondo il paese d ' origine , le importazioni dagli Stati membri sono distinte secondo lo Stato membro di spedizione .

    Le esportazioni sono distinte secondo il paese di destinazione o , in caso di scambi intracomunitari , secondo lo Stato membro destinatario .

    ( 7 ) Campagna di commercializzazione a norma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2358/71 ( GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 ) .

    ( 8 ) I quantitativi si riferiscono a sementi conformi alle « norme di certificazione » . Per i punti 6 , 8 e 9 possono essere prese in considerazione le norme di ammissione .

    ( 9 ) Per ogni mese civile , importazioni dai paesi terzi distinte secondo il paese d ' origine e ripartite come segue :

    I . ibridi doppi e ibridi top cross :

    a ) sotto contratto di coltivazione :

    1 . imballati per la vendita diretta

    2 . altri

    b ) altri

    II . ibridi a tre vie :

    a ) sotto contratto di coltivazione ;

    1 . imballati per la vendita diretta

    2 . altri

    b ) altri

    III . ibridi semplici :

    a ) sotto contratto di coltivazione :

    1 . imballati per la vendita diretta

    2 . altri

    b ) altri .

    Per ogni punto devono essere comunicati i quantitativi e i prezzi franco frontiera per 100 kg .

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