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Document 31979R0546
Commission Regulation (EEC) No 546/79 of 22 March 1979 making the importation of embroidered household linen from Singapore and Malaysia subject to production of a certificate of origin
Regolamento (CEE) n. 546/79 della Commissione, del 22 marzo 1979, che subordina l'importazione di biancheria ricamata per la casa da Singapore e dalla Malesia alla presentazione di un certificato d'origine
Regolamento (CEE) n. 546/79 della Commissione, del 22 marzo 1979, che subordina l'importazione di biancheria ricamata per la casa da Singapore e dalla Malesia alla presentazione di un certificato d'origine
GU L 72 del 23.3.1979, p. 18–18
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Regolamento (CEE) n. 546/79 della Commissione, del 22 marzo 1979, che subordina l'importazione di biancheria ricamata per la casa da Singapore e dalla Malesia alla presentazione di un certificato d'origine
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 23/03/1979 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 8 pag. 0049
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 8 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 5 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 5 pag. 0156
REGOLAMENTO (CEE) N. 546/79 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 1979 che subordina l'importazione di biancheria ricamata per la casa da Singapore e dalla Malesia alla presentazione di un certificato d'origine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III, considerando che l'origine dei prodotti dei gruppi I e II elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3059/78 è attestata dalla presentazione di un certificato di origine; che per i prodotti dei gruppi da III a VI l'origine può essere attestata da una dichiarazione di origine sulla fattura o su un altro documento commerciale relativo ai prodotti; considerando che sono state scoperte irregolarità notevoli relativamente alle importazioni di biancheria ricamata per la casa (sottovoce ex 62.02 B della tariffa doganale comune, categoria 39), provenienti da Singapore e dalla Malesia; considerando che il comitato dell'origine ha esaminato, conformemente alla procedura di cui al suddetto regolamento, l'opportunità di esigere la presentazione di un certificato d'origine per le importazioni di prodotti dai paesi fornitori in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le importazioni nella Comunità di biancheria tessuta e ricamata da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, diversa dal cotone riccio di tipo spugna, della sottovoce ex 62.02 B (codice Nimexe 62.02-41, 43, 47, 65, 73, 77) della tariffa doganale comune, provenienti da Singapore e dalla Malesia, sono subordinate alla presentazione di un certificato di origine conforme al facsmile di cui all'allegato VI al regolamento (CEE) n. 3059/78. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1979. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione (1) GU n. L 365 del 27. 12. 1978.