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Document 31979R0450

    Regolamento (CEE) n. 450/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne alcune modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 57 del 8.3.1979, p. 13–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1983; abrog. impl. da 31983R1303

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/450/oj

    31979R0450

    Regolamento (CEE) n. 450/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne alcune modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli d' importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 08/03/1979 pag. 0013 - 0015
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0243


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 450/79 DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 1979

    recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 2104/75 per quanto concerne alcune modalità particolari d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1152/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 3 , secondo comma ,

    considerando che l ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 ha istituito un sistema di titoli d ' importazione per taluni prodotti sensibili ; che , onde garantire una migliore conoscenza delle correnti di scambio di taluni di questi prodotti , occorre prevedere l ' indicazione del paese d ' origine nonchù l ' obbligo per l ' operatore d ' importare dal paese indicato ; che , a causa delle caratteristiche del commercio di questi stessi prodotti , occorre rendere più flessibili le norme concernenti l ' indicazione obbligatoria del paese d ' origine ;

    considerando che per alcuni prodotti gli importi delle cauzioni relative ai titoli d ' importazione , fissati con regolamento ( CEE )n . 2104/75 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 386/78 ( 4 ) , non sono più adeguati all ' evoluzione del mercato ; che occorre pertanto procedere alla loro modifica ;

    considerando che l ' operatore è tenuto ad indicare nella domanda di titolo la sottovoce completa della tariffa doganale comune ; che , per taluni prodotti della voce 20.06 addizionati di zucchero e soggetti alla presentazione di un titolo d ' importazione , non sempre è possibile conoscere il tenore esatto di zuccheri allorchù viene richiesto il titolo , a causa delle notevoli variazioni del contenuto di zucchero naturale di questi prodotti ; che occorre pertanto prevedere una disposizione speciale per tali prodotti ;

    considerando che il sistema di prezzo minimo all ' importazione di concentrati di pomodori è stato soppresso a decorrere dal 1° luglio 1978 ; che occorre abrogare le disposizioni d ' applicazione di questo sistema figuranti nel regolamento ( CEE ) n . 2104/75 ;

    considerando che l ' articolo 9 bis del regolamento citato prevede che non sia richiesto alcun titolo per l ' importazione di quantitativi di concentrati di pomodori inferiori o uguali a 20 kg ; che il regime di titoli applicabile a decorrere dal 1° luglio 1978 rende superflua questa norma particolare per i concentrati di pomodoro ; che occorre quindi abrogare detto articolo 9 bis ;

    considerando che la soppressione del sistema di prezzo minimo all ' importazione di cui sopra non richiede più l ' indicazione nei titoli del peso del prodotto , compreso l ' imballaggio immediato ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento ( CEE ) n . 2104/75 è modificato come segue :

    1 . È aggiunto il seguente articolo 3 bis :

    « Articolo 3 bis

    1 . Per i prodotti indicati nella tabella qui di seguito , la domanda di titolo d ' importazione e il titolo medesimo recano nella casella 14 l ' indicazione del paese d ' origine . Il titolo obbliga ad importare dal paese in esso indicato .

    N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    20.02 A * Funghi *

    ex 20.06 B * Pere *

    ex 20.02 G * Piselli *

    ex 20.02 G * Fagiolini *

    ex 08.10 A * Lamponi *

    ex 08.11 E * Lamponi *

    ex 20.03 * Lamponi *

    ex 20.05 * Lamponi *

    ex 20.06 B II * Lamponi *

    2 . Tuttavia , il titolare ha la possibilità di chiedere , un ' unica volta , la modifica del paese d ' origine obbligatorio indicato nel titolo di cui al paragrafo 1 .

    a ) La domanda di titolo recante modifica del paese d ' origine obbligatorio :

    - deve essere presentata all ' organismo che ha rilasciato il titolo originario ,

    - deve essere accompagnata dal titolo originario ed eventualmente dall ' estratto o dagli estratti per esso rilasciati ,

    - è soggetta all ' articolo 5 , paragrafi 1 e 3 , e agli articoli 6 e 7 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 .

    b ) L ' organismo responsabile del rilascio conserva il titolo originario ed eventualmente l ' estratto o gli estratti di cui sopra e procede al rilascio di un titolo sostitutivo ed eventualmente di uno o più estratti sostitutivi .

    Tuttavia , qualora durante la fase di rilascio del titolo sostitutivo , venga disposta una sospensione del rilascio dei titoli per il nuovo paese d ' origine obbligatorio , la domanda pendente di titolo sostitutivo viene respinta e il titolo originario nonchù eventualmente l ' estratto o gli estratti del medesimo vengono restituiti al titolare .

    c ) Il titolo sostitutivo ed eventualmente l ' estratto o gli estratti sostitutivi :

    - sono rilasciati per un quantitativo di prodotti che , maggiorato della tolleranza , corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito ;

    - sono rilasciati conformemente al disposto dell ' articolo 3 ;

    - recano nella casella 12 un richiamo al numero del documento sostituito ;

    - recano nella casella 14 l ' indicazione del nuovo paese d ' origine obbligatorio ;

    - recano nelle altre caselle le eventuali indicazioni e diciture che figurano nel documento sostituito , in particolare la medesima data di scadenza » .

    2 . La tabella figurante all ' articolo 5 è sostituita dalla tabella in allegato .

    3 . È aggiunto il seguente articolo 9 ter :

    « Articolo 9 ter

    1 . Per le pesche allo sciroppo e le pere delle sottovoci tariffarie 20.06 B I e 20.06 B II , l ' interessato può indicare nella domanda di titolo d ' importazione due sottovoci tariffarie , come in appresso illustrato :

    ex 20.06 B I d ) 1 aa ) e ex 20.06 B I d ) 1 bb ) , oppure

    ex 20.06 B I d ) 2 aa ) e ex 20.06 B I d ) 2 bb ) , oppure

    20.06 B II a ) 6 aa ) e 20.06 B II a ) 6 bb ) , oppure

    ex 20.06 B II a ) 7 aa ) e ex 20.06 B II a ) 7 bb ) , oppure

    20.06 B II b ) 6 aa ) e 20.06 B II b ) 6 bb ) , oppure

    ex 20.06 B II b ) 7 aa ) e ex 20.06 B II b ) 7 bb ) .

    Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo d ' importazione .

    2 . Se l ' interessato si avvale del paragrafo 1 e gli importi delle cauzioni non sono eguali per le due sottovoce tariffarie in oggetto si prende in considerazione l ' importo più alto .

    3 . Se , a causa dell ' applicazione del paragrafo 1 , un prodotto non soggetto all ' applicazione di un prelievo all ' importazione è importato nel quadro di un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo , si considera soddisfatto l ' obbligo d ' importare con fissazione anticipata del prelievo » .

    4 . Gli articoli 7 , 8 , 9 e 9 bis sono abrogati .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 7 marzo 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 214 del 12 . 8 . 1975 , pag . 20 .

    ( 4 ) GU n . L 54 del 25 . 2 . 1978 , pag . 11 .

    ALLEGATO

    Importo della cauzione per titoli d ' importazione senza fissazione anticipata

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Importo in UC/100 kg netto *

    ex 20.02 C * Concentrati di pomodori * 1,5 *

    ex 20.02 C * Pomodori pelati * 0,5 *

    ex 20.06 B * Pesche sciroppate * 0,5 *

    ex 20.07 B * Succo di pomodori * 0,5 *

    20.02 A * Funghi * 2,0 *

    ex 20.06 B * Pere * 0,5 *

    08.12 C * Prugne * 1,0 *

    ex 20.02 G * Piselli * 0,5 *

    ex 20.02 G * Fagiolini * 0,5 *

    ex 08.10 A * Lamponi * 0,5 *

    ex 08.11 E * Lamponi * 0,5 *

    ex 20.03 * Lamponi * 0,5 *

    ex 20.05 * Lamponi * 0,5 *

    ex 20.06 B II * Lamponi * 0,5

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