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Document 31979R0351

    Regolamento (CEE) n. 351/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

    GU L 54 del 5.3.1979, p. 90–92 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogato da 31999R1493

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/351/oj

    31979R0351

    Regolamento (CEE) n. 351/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

    Gazzetta ufficiale n. L 054 del 05/03/1979 pag. 0090 - 0092
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0191
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0231
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0231


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 351/79 DEL CONSIGLIO

    del 5 febbraio 1979

    concernente l ' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 42 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

    considerando che , ai sensi dell ' articolo 42 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 l ' aggiunta di alcole ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , di questo regolamento è vietata , salvo per i vini alcolizzati e i vini liquorosi ; che l ' articolo 42 , paragrafo 2 , consente tuttavia deroghe a tale divieto ;

    considerando che è necessario prevedere la possibilità dell ' aggiunta di alcole per i vini da tavola e i vini di qualità prodotti in regioni determinate , esportati verso i paesi terzi , per tener conto delle abitudini di consumo di tali paesi ovvero evitare che le condizioni climatiche o il trasporto pregiudichino la qualità dei vini esportati ; che le parti non europee degli Stati membri si trovano in una situazione paragonabile a quella dei paesi terzi in questione ; che è pertanto opportuno estendere tali possibilità alle spedizioni di detti prodotti verso le parti di cui trattasi ; che , tuttavia , per salvaguardare il principio del divieto di aggiungere alcole , è opportuno assicurarsi che i prodotti in questione non siano immessi al consumo nelle parti europee degli Stati membri ; che per semplificare il controllo occorre vietare la rispedizione verso le parti europee degli Stati membri ;

    considerando che è altresì necessario autorizzare l ' aggiunta di alcole sotto forma di sciroppo di dosaggio ai vini spumanti e , a determinare condizioni , ai vini frizzanti ;

    considerando che è opportuno prevedere la possibilità di aggiungere alcole ai mosti di uve importati dai paesi terzi per stabilire una pratica comparabile a quella prevista per i mosti di uve comunitari ;

    considerando che la lavorazione di alcuni prodotti della voce 22.06 e della sottovoce 22.07 B II della tariffa doganal comune esige l ' aggiunta di alcole a taluni dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; che l ' importanza di tale lavorazione giustifica una deroga al divieto di aggiungere alcole ;

    considerando che , per evitare frodi , è necessario , in tutti i casi , determinare la natura dell ' alcole aggiunto e , in determinati casi , precisare i limiti entro i quali è consentita l ' aggiunta d ' alcole ;

    considerando che le misure concernenti i vini frizzanti e i prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune devono avere un carattere provvisorio , in attesa che siano adottate disposizioni che completano o armonizzano le definizioni di tali prodotti ; che è quindi opportuno limitare nel tempo la loro validità ; che l ' autorizzazione di tale pratica , se effetuata sistematicamente e senza limiti , rischierebbe di perturbare il mercato dei mosti di uve comunitari ; che occorre pertanto esaminare , al termine di un periodo sperimentale , le conseguenze di tale autorizzazione ; che a tale fine è parso opportuno limitare tale periodo al 31 dicembre 1979 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    In deroga all ' articolo 42 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 può essere aggiunto alcole , alle condizioni previste dal presente regolamento , ai seguenti prodotti :

    1 . vini da tavola e v.q.p.r.d . qualora condizioni climatiche e abitudini di consumo richiedano l ' aggiunta di alcole e quando sono esportati verso i paesi terzi ovvero spediti verso le parti non europee degli Stati membri , purchù in quest 'ultimo caso non siano rispediti verso le parti europee di detti Stati ;

    2 . a ) vini spumanti sotto forma di sciroppo di dosaggio ;

    b ) vini frizzanti sotto forma di sciroppo di dosaggio e a condizione che questo metodo sia tradizionale e ammesso dalla regolamentazione in vigore negli Stati membri produttori ;

    3 . a ) mosti di uve prodotti nella Comunità provenienti esclusivamente da vitigni di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ed aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol ;

    b ) mosti di uve parzialmente fermentati prodotti nella Comunità provienenti esclusivamente da vitigni di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ed aventi almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola nella quale le uve sono state raccolte ;

    c ) mosti di uve importati aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol ;

    d ) vini da tavola

    e ) v.q.p.r.d . ;

    f ) in taluni casi , vini liquorosi , anche importati ;

    g ) vini importati conformi alle condizioni dell ' articolo 50 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ,

    destinati alla lavorazione di prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune ;

    4 . mosti di uve concentrati destinati alla lavorazione di prodotti di cui alla sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune .

    Articolo 2

    1 . L ' alcole aggiunto ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punti 1 e 2 , deve essere o alcole neutro di origine viticola avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol o un prodotto rettificato , proveniente dalla distillazione del vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol .

    Nondimeno per i vini spumanti e per i vini frizzanti può essere aggiunto l ' « esprit de Cognac » conforme alla regolamentazione vigente nello Stato membro produttore .

    2 . L ' alcole aggiunto ai prodotti elencati all ' articolo 1 , punti 3 e 4 , deve essere alcole etilico di origine agricola ,

    Articolo 3

    1 . I quantitativi di alcole aggiunto non possono :

    a ) aumentare di oltre 2 % vol il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 1 ;

    b ) aumentare di oltre mezzo % vol il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 2 .

    2 . I prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 3 , lettere a ) e c ) , non possono avere , dopo l ' aggiunta di alcole , un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 15 % vol e superiore a 22 % vol .

    3 . Gli Stati membri possono limitare in modo rigoroso o anche vietare l ' aggiunta di alcole ai v.q.p.r.d .

    Articolo 4

    Sono applicabili fino al 31 dicembre 1979 :

    - l ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) , e punto 3 ;

    - l ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma , nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) ;

    - l ' articolo 2 , paragrafo 2 , nella misure in cui si riferisce ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 3 .

    Articolo 5

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1876/74 del Consiglio , del 15 luglio 1974 , concernente l ' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3044/78 ( 4 ) , è abrogato .

    2 . I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento .

    Per i visto e i richiami agli articoli del prodotto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell ' allegato .

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 5 febbraio 1979 . $ $Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . MEHAIGNERIE

    ( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . C 276 del 20 . 11 . 1978 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1974 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 361 del 23 . 12 . 1978 , pag . 10 .

    ALLEGATO

    TABELLA DI CONCORDANZA

    Regolamento ( CEE ) n . 1876/74 * Presente regolamento *

    Articolo 3 , paragrafo 1 bis * Articolo 3 , paragrafo 2 *

    Articolo 3 , paragrafo 2 * Articolo 3 , paragrafo 3

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