This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979R0351
Council Regulation (EEC) No 351/79 of 5 February 1979 concerning the addition of alcohol to products in the wine sector
Regolamento (CEE) n. 351/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
Regolamento (CEE) n. 351/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
GU L 54 del 5.3.1979, p. 90–92
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogato da 31999R1493
Regolamento (CEE) n. 351/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 05/03/1979 pag. 0090 - 0092
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0191
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0231
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0231
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 351/79 DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 1979 concernente l ' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 42 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione ( 2 ) , considerando che , ai sensi dell ' articolo 42 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 l ' aggiunta di alcole ai prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , di questo regolamento è vietata , salvo per i vini alcolizzati e i vini liquorosi ; che l ' articolo 42 , paragrafo 2 , consente tuttavia deroghe a tale divieto ; considerando che è necessario prevedere la possibilità dell ' aggiunta di alcole per i vini da tavola e i vini di qualità prodotti in regioni determinate , esportati verso i paesi terzi , per tener conto delle abitudini di consumo di tali paesi ovvero evitare che le condizioni climatiche o il trasporto pregiudichino la qualità dei vini esportati ; che le parti non europee degli Stati membri si trovano in una situazione paragonabile a quella dei paesi terzi in questione ; che è pertanto opportuno estendere tali possibilità alle spedizioni di detti prodotti verso le parti di cui trattasi ; che , tuttavia , per salvaguardare il principio del divieto di aggiungere alcole , è opportuno assicurarsi che i prodotti in questione non siano immessi al consumo nelle parti europee degli Stati membri ; che per semplificare il controllo occorre vietare la rispedizione verso le parti europee degli Stati membri ; considerando che è altresì necessario autorizzare l ' aggiunta di alcole sotto forma di sciroppo di dosaggio ai vini spumanti e , a determinare condizioni , ai vini frizzanti ; considerando che è opportuno prevedere la possibilità di aggiungere alcole ai mosti di uve importati dai paesi terzi per stabilire una pratica comparabile a quella prevista per i mosti di uve comunitari ; considerando che la lavorazione di alcuni prodotti della voce 22.06 e della sottovoce 22.07 B II della tariffa doganal comune esige l ' aggiunta di alcole a taluni dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ; che l ' importanza di tale lavorazione giustifica una deroga al divieto di aggiungere alcole ; considerando che , per evitare frodi , è necessario , in tutti i casi , determinare la natura dell ' alcole aggiunto e , in determinati casi , precisare i limiti entro i quali è consentita l ' aggiunta d ' alcole ; considerando che le misure concernenti i vini frizzanti e i prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune devono avere un carattere provvisorio , in attesa che siano adottate disposizioni che completano o armonizzano le definizioni di tali prodotti ; che è quindi opportuno limitare nel tempo la loro validità ; che l ' autorizzazione di tale pratica , se effetuata sistematicamente e senza limiti , rischierebbe di perturbare il mercato dei mosti di uve comunitari ; che occorre pertanto esaminare , al termine di un periodo sperimentale , le conseguenze di tale autorizzazione ; che a tale fine è parso opportuno limitare tale periodo al 31 dicembre 1979 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 In deroga all ' articolo 42 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 può essere aggiunto alcole , alle condizioni previste dal presente regolamento , ai seguenti prodotti : 1 . vini da tavola e v.q.p.r.d . qualora condizioni climatiche e abitudini di consumo richiedano l ' aggiunta di alcole e quando sono esportati verso i paesi terzi ovvero spediti verso le parti non europee degli Stati membri , purchù in quest 'ultimo caso non siano rispediti verso le parti europee di detti Stati ; 2 . a ) vini spumanti sotto forma di sciroppo di dosaggio ; b ) vini frizzanti sotto forma di sciroppo di dosaggio e a condizione che questo metodo sia tradizionale e ammesso dalla regolamentazione in vigore negli Stati membri produttori ; 3 . a ) mosti di uve prodotti nella Comunità provenienti esclusivamente da vitigni di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ed aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol ; b ) mosti di uve parzialmente fermentati prodotti nella Comunità provienenti esclusivamente da vitigni di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ed aventi almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola nella quale le uve sono state raccolte ; c ) mosti di uve importati aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol ; d ) vini da tavola e ) v.q.p.r.d . ; f ) in taluni casi , vini liquorosi , anche importati ; g ) vini importati conformi alle condizioni dell ' articolo 50 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , destinati alla lavorazione di prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune ; 4 . mosti di uve concentrati destinati alla lavorazione di prodotti di cui alla sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune . Articolo 2 1 . L ' alcole aggiunto ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punti 1 e 2 , deve essere o alcole neutro di origine viticola avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol o un prodotto rettificato , proveniente dalla distillazione del vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol . Nondimeno per i vini spumanti e per i vini frizzanti può essere aggiunto l ' « esprit de Cognac » conforme alla regolamentazione vigente nello Stato membro produttore . 2 . L ' alcole aggiunto ai prodotti elencati all ' articolo 1 , punti 3 e 4 , deve essere alcole etilico di origine agricola , Articolo 3 1 . I quantitativi di alcole aggiunto non possono : a ) aumentare di oltre 2 % vol il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 1 ; b ) aumentare di oltre mezzo % vol il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 2 . 2 . I prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 3 , lettere a ) e c ) , non possono avere , dopo l ' aggiunta di alcole , un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 15 % vol e superiore a 22 % vol . 3 . Gli Stati membri possono limitare in modo rigoroso o anche vietare l ' aggiunta di alcole ai v.q.p.r.d . Articolo 4 Sono applicabili fino al 31 dicembre 1979 : - l ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) , e punto 3 ; - l ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo comma , nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 2 , lettera b ) ; - l ' articolo 2 , paragrafo 2 , nella misure in cui si riferisce ai prodotti di cui all ' articolo 1 , punto 3 . Articolo 5 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1876/74 del Consiglio , del 15 luglio 1974 , concernente l ' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3044/78 ( 4 ) , è abrogato . 2 . I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento . Per i visto e i richiami agli articoli del prodotto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell ' allegato . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 5 febbraio 1979 . $ $Per il Consiglio Il Presidente P . MEHAIGNERIE ( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . C 276 del 20 . 11 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1974 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 361 del 23 . 12 . 1978 , pag . 10 . ALLEGATO TABELLA DI CONCORDANZA Regolamento ( CEE ) n . 1876/74 * Presente regolamento * Articolo 3 , paragrafo 1 bis * Articolo 3 , paragrafo 2 * Articolo 3 , paragrafo 2 * Articolo 3 , paragrafo 3