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Document 31979L1073
Commission Directive 79/1073/EEC of 22 November 1979 adapting to technical progress Council Directive 74/347/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision and windscreen wipers of wheeled agricultural of forestry tractors
Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote
Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote
GU L 331 del 27.12.1979, p. 20–23
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167
Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 27/12/1979 pag. 0020 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0174
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0174
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0288
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0288
++++ COMMISSIONE DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1979 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 79/1073/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 1 ) , modificata da ultimo con direttiva 79/694/CEE ( 2 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 e 13 , vista la direttiva 74/347/CEE del Consiglio , del 25 giugno 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) , vista la direttiva 77/536/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1977 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 4 ) , considerando che , in base all ' esperienza acquisita e tenuto conto delle disposizioni adottate in materia di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento i quali influiscono sulla forma delle parti della sovrastruttura dei trattori che ha una grande importanza per il campo di visibilità , è attualmente possibile adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative al campo di visibilità ; considerando le accresciute esigenze della sicurezza della circolazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 74/347/CEE è modifica come appresso : 1 . agli articoli 2 e 3 sono soppresse le parole « il campo di visibilità » ; 2 . dopo l ' articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis : « Articolo 3 bis 1 . Con decorrenza dal 1° maggio 1980 gli Stati membri possono - rifiutare per un tipo di trattore l ' omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 74/150/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale ; - vietare la prima messa in circolazione dei trattori , se il campo di visibilità di questo tipo di trattore o di questi trattori è conforme alle prescrizioni della presente direttiva adducendo motivi concernenti il campo di visibilità dei trattori . 2 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1980 gli Stati membri : - non possono più rilasciare il documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ; - possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva . 3 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei trattori il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva . L ' allegato è modificato conformemente all ' allegato della presente direttiva . Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1980 al più tardi . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 22 novembre 1979 Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 . ( 2 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 17 . ( 3 ) GU n . L 191 del 15 . 7 . 1974 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . L 220 del 29 . 8 . 1977 , pag . 1 . ALLEGATO Al punto 1.4 leggi : « effetto di schermo Per « effetto di schermo » si intendono le corde dei settori dell ' emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi , quali i montanti del tetto , i tubi per l ' aspirazione dell ' aria e lo scarico dei gas e la cornice del parabrezza . » Al punto 2.2.1.1 leggi : « Il trattore va collocato su un piano orizzontale , come indicato nelle figura 2 . Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi ( ad esempio : 2 × 150 W , 12 V ) simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro . Il supporto deve poter ruotare , nel suo punto centrale , attorno ad un asse verticale che passa per il punto di riferimento . Nella misurazione dell ' effetto di schermo , esso deve essere orientato in modo che la linea la quale collega le sorgenti luminose sia perpendicolare alla linea che collega il punto di riferimento con l ' elemento costruttivo che ostruisce la vista . Le sovrapposizioni delle zone scure ( nuclei d ' ombra ) prodotte dall ' elemento costruttivo che ostruisce la vista sull ' emiciclo di visibilità in occasione dell ' accensione contemporanea od alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo , a norma del punto 1.4 ( figura 3 ) . » Al punto 2.2.1.2 leggi : « L ' effetto di schermo non deve avere un ' estensione superiore a 700 mm . » Al punto 2.2.1.3 leggi : « L ' effetto di schermo derivante da elementi costruttivi vicini , larghi oltre 80 mm , deve essere tale da lasciare tra i centri di due effetti di schermo una distanza di almeno 2 200 mm , misurata come corda dell ' emiciclo di visibilità . » Al punto 2.2.1.5 leggi : « Al di fuori del settore di visibilità , qualora gli elementi costruttivi che lo provocano non possano essere sagomati o applicati in altro modo , può essere ammesso un effetto di schermo fino a 1 500 mm . Su ciascuna parte dell ' emiciclo di visibilità esterna al settore di visibilità , possono sussistere complessivamente due effetti di schermo dei quali uno non sia superiore a 700 mm e l ' altro a 1 500 mm oppure nessuno dei due sia superiore a 1 200 mm . Al punto 2.2.2.1 leggi : « L ' ammissibilità di singoli effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1 . Per quanto riguarda la dimensione , la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti 2.2.1.2 , 2.2.1.3 , 2.2.1.4 , 2.2.1.5 e 2.2.1.6 . » Al punto 2.5 leggi : « Per determinare l ' effetto di schermo nel settore della visibilità , l ' effetto di schermo dovuto alla cornice del parabrezza ed a qualsiasi altro ostacolo può , a norma del punto 2.2.1.4 , essere considerato come un solo effetto di schermo a condizione che la distanza tra i punti più esterni di effetto di schermo non superi 700 mm . » Designo : vedi G.U .