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Document 31979L1073

    Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

    GU L 331 del 27.12.1979, p. 20–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1073/oj

    31979L1073

    Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 27/12/1979 pag. 0020 - 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0174
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0083
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0174
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0288
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0288


    ++++

    COMMISSIONE

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 22 novembre 1979

    che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/347/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

    ( 79/1073/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 1 ) , modificata da ultimo con direttiva 79/694/CEE ( 2 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 e 13 ,

    vista la direttiva 74/347/CEE del Consiglio , del 25 giugno 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al campo di visibilità ed ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) ,

    vista la direttiva 77/536/CEE del Consiglio , del 28 giugno 1977 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 4 ) ,

    considerando che , in base all ' esperienza acquisita e tenuto conto delle disposizioni adottate in materia di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento i quali influiscono sulla forma delle parti della sovrastruttura dei trattori che ha una grande importanza per il campo di visibilità , è attualmente possibile adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative al campo di visibilità ;

    considerando le accresciute esigenze della sicurezza della circolazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 74/347/CEE è modifica come appresso :

    1 . agli articoli 2 e 3 sono soppresse le parole « il campo di visibilità » ;

    2 . dopo l ' articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis :

    « Articolo 3 bis

    1 . Con decorrenza dal 1° maggio 1980 gli Stati membri possono

    - rifiutare per un tipo di trattore l ' omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 74/150/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale ;

    - vietare la prima messa in circolazione dei trattori ,

    se il campo di visibilità di questo tipo di trattore o di questi trattori è conforme alle prescrizioni della presente direttiva adducendo motivi concernenti il campo di visibilità dei trattori .

    2 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1980 gli Stati membri :

    - non possono più rilasciare il documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ;

    - possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .

    3 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei trattori il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .

    L ' allegato è modificato conformemente all ' allegato della presente direttiva .

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 1980 al più tardi . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 22 novembre 1979

    Per la Commissione

    Étienne DAVIGNON

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .

    ( 2 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 17 .

    ( 3 ) GU n . L 191 del 15 . 7 . 1974 , pag . 5 .

    ( 4 ) GU n . L 220 del 29 . 8 . 1977 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    Al punto 1.4 leggi :

    « effetto di schermo

    Per « effetto di schermo » si intendono le corde dei settori dell ' emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi , quali i montanti del tetto , i tubi per l ' aspirazione dell ' aria e lo scarico dei gas e la cornice del parabrezza . »

    Al punto 2.2.1.1 leggi :

    « Il trattore va collocato su un piano orizzontale , come indicato nelle figura 2 . Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi ( ad esempio : 2 × 150 W , 12 V ) simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro . Il supporto deve poter ruotare , nel suo punto centrale , attorno ad un asse verticale che passa per il punto di riferimento . Nella misurazione dell ' effetto di schermo , esso deve essere orientato in modo che la linea la quale collega le sorgenti luminose sia perpendicolare alla linea che collega il punto di riferimento con l ' elemento costruttivo che ostruisce la vista .

    Le sovrapposizioni delle zone scure ( nuclei d ' ombra ) prodotte dall ' elemento costruttivo che ostruisce la vista sull ' emiciclo di visibilità in occasione dell ' accensione contemporanea od alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo , a norma del punto 1.4 ( figura 3 ) . »

    Al punto 2.2.1.2 leggi :

    « L ' effetto di schermo non deve avere un ' estensione superiore a 700 mm . »

    Al punto 2.2.1.3 leggi :

    « L ' effetto di schermo derivante da elementi costruttivi vicini , larghi oltre 80 mm , deve essere tale da lasciare tra i centri di due effetti di schermo una distanza di almeno 2 200 mm , misurata come corda dell ' emiciclo di visibilità . »

    Al punto 2.2.1.5 leggi :

    « Al di fuori del settore di visibilità , qualora gli elementi costruttivi che lo provocano non possano essere sagomati o applicati in altro modo , può essere ammesso un effetto di schermo fino a 1 500 mm . Su ciascuna parte dell ' emiciclo di visibilità esterna al settore di visibilità , possono sussistere complessivamente due effetti di schermo dei quali uno non sia superiore a 700 mm e l ' altro a 1 500 mm oppure nessuno dei due sia superiore a 1 200 mm .

    Al punto 2.2.2.1 leggi :

    « L ' ammissibilità di singoli effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1 . Per quanto riguarda la dimensione , la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti 2.2.1.2 , 2.2.1.3 , 2.2.1.4 , 2.2.1.5 e 2.2.1.6 . »

    Al punto 2.5 leggi :

    « Per determinare l ' effetto di schermo nel settore della visibilità , l ' effetto di schermo dovuto alla cornice del parabrezza ed a qualsiasi altro ostacolo può , a norma del punto 2.2.1.4 , essere considerato come un solo effetto di schermo a condizione che la distanza tra i punti più esterni di effetto di schermo non superi 700 mm . »

    Designo : vedi G.U .

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