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Document 31979D0954

    79/954/CEE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1979, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, di un programma per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti animali in Scozia (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    GU L 289 del 16.11.1979, p. 40–41 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/954/oj

    31979D0954

    79/954/CEE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1979, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, di un programma per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti animali in Scozia (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/1979 pag. 0040 - 0041


    ++++

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 1979

    recante approvazione , a norma del regolamento ( CEE ) n . 355/77 , di un programma per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti animali in Scozia

    ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

    ( 79/954/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 355/77 del Consiglio , del 15 febbraio 1977 , relativo ad un ' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ( 1 ) , in particolare l ' articolo 5 ,

    considerando che in data 10 aprile 1978 e 4 ottobre 1978 il governo del Regno Unito ha notificato il programma per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti animali in Scozia , integrandolo il 26 giugno 1979 con ulteriori dati ;

    considerando che detto programma prevede l ' ammodernamento , la razionalizzazione e l ' ampliamento di impianti per la commercializzazione e la trasformazione di

    - bovini , ovini e suini

    - pollame e uova

    - latte e prodotti lattiero-caseari

    nonchù l ' ammodernamento e l ' ampliamento di depositi frigoriferi allo scopo di adeguare alle richieste e possibilità del mercato la tecnica della trasformazione e della commercializzazione e quindi la qualità e la quantità dei prodotti trasformati e commercializzati ; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 355/77 ;

    considerando che per gli impianti di macellazione e di trasformazione di bovini , ovini e suini , l ' approvazione del programma riguarda anche le parti del programma che non sono state approvate con la decisione 79/911/CEE della Commissione , del 18 ottobre 1979 , relativa all ' approvazione di un programma per il miglioramento dei mattatoi di « carni rosse » nel Regno Unito ( 2 ) ;

    considerando che , nella misura in cui il programma riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , esso è approvato con riserva della politica che sarà seguita dalla Comunità per far fronte alle eccedenze strutturali del settore e che tale approvazione non può tuttavia estendersi agli aspetti relativi alla fabbricazione di latte in polvere e di burro ;

    considerando che l ' approvazione del programma , tenuto conto di quanto precede , non pregiudica le decisioni da prendere in applicazione dell ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 355/77 in merito al finanziamento dei progetti da parte della Comunità ed in particolare di quei progetti che , direttamente o indirettamente , possono aver l ' effetto di aumentare la fabbricazione di latte in polvere e di burro ;

    considerando che , per la costruzione e l ' ammodernamento di depositi frigoriferi , l ' approvazione può concernere soltanto la parte connessa con impianti di trasformazione e di commercializzazione , non destinabile al magazzinaggio di prodotti d ' intervento ;

    considerando che il programma reca in misura che è ancora considerata sufficiente i dati di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 355/77 , dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all ' articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per i settori sopraindicati ; che il termine previsto per l ' esecuzione del programma non supera la durata di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) , del predetto regolamento ;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    Il programma relativo alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti animali in Scozia , notificato dal governo del Regno Unito il 10 aprile 1978 e il 4 ottobre 1978 e integrato il 26 giugno 1979 , è approvato escluse le parti che

    - sono state approvate con decisione 79/911/CEE della Commissione , del 18 ottobre 1979 , relativa all ' approvazione di un programma per il miglioramento dei mattatoi di « carni rosse » nel Regno Unito ;

    - riguardano la produzione di latte in polvere e di burro ;

    - riguardano la costruzione e l ' ammodernamento di depositi frigoriferi non connessi con impianti di trasformazione e di commercializzazione e destinati al magazzinaggio di prodotti d ' intervento .

    Articolo 2

    Il Regno Unito è destinatario della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 26 ottobre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 51 del 23 . 2 . 1977 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 280 del 9 . 11 . 1979 , pag . 35 .

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