Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0024

79/24/CECA: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 1978, che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1978 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

GU L 9 del 13.1.1979, p. 35–36 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/24/oj

31979D0024

79/24/CECA: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 1978, che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1978 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 13/01/1979 pag. 0035 - 0036


++++

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1978

che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell ' industria carboniera per l ' anno 1978

( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede )

( 79/24/CECA )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

vista la decisione n . 528/76/CECA della Commissione , del 25 febbraio 1976 , relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell ' industria carboniera ( 1 ) ,

previa consultazione del Consiglio ,

I

considerando che , conformemente all ' articolo 2 della suddetta , il governo belga ha comunicato alla Commissione gli interventi finanziari che esso intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell ' industria carboniera nel 1978 ; che gli aiuti sottoindicati , facenti parte di tali interventi , possono essere autorizzati ai sensi della predetta decisione :

* in milioni di FB *

- aiuti agli investimenti * 288,8 *

- aiuti destinati alla copertura delle perdite di esercizio * 5 916,6 *

considerando che gli aiuti predetti rispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;

considerando che gli aiuti agli investimenti ammontano a 288 800 000 FB di cui 281 000 000 di FB sono destinati al bacino della Campine e 7 800 000 FB al bacino sud ; che per il bacino della Campine l ' aiuto copre gli ammortamenti , in modo da permettere al bacino di mantenere l ' estrazione del carbone da coke , che è importante per l ' industria siderurgica belga ; che gli aiuti all ' investimento per il bacino sud permettono di eseguire le riparazioni più argenti , in modo da non compromettere la sicurezza tecnica dei pozzi ;

considerando che l ' aiuto all ' investimento è pertanto compatibile con le disposizioni dell ' articolo 7 paragrafo 1 della decisione ;

considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio ( 5 916 600 000 FB ) vengono concessi ai due bacini per ragione diverse ; che per il bacino Campine si tratta di compensare con l ' importo ricevute quasi completamente la differenza tra spese e ricavi , il che è necessario , in quanto il bacino deve provvedere all ' approvvigionamento dell ' industria siderurgica belga e deve pertanto mantenere il proprio livello di estrazione ;

considerando che lo scopo e l ' ammontare degli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio per il bacino Campine sono pertanto conformi all ' articolo 12 , paragrafo 1 , comma 2 , e paragrafo 3 , della decisione ;

considerando che al bacino sud deve essere invece concesso un aiuto destinato alla copertura delle perdite d ' esercizio in ragione dell ' 80 % circa della differenza tra costi e ricavi , in modo che la chiusura di tale bacino , prevista verso il 1980 , possa essere attuata evitando gravi perturbazioni economiche e sociali nel reimpiego dei minatori licenziati ; che nel 1978 verrà chiuso nel bacino sud un pozzo con conseguente licenziamento di 341 minatori ;

considerando che lo scopo e la forma degli aiuti destinati a coprire le perdite d 'esercizio per il bacino sud sono pertanto conformi all ' articolo 12 , paragrafo 1 , comma 1 , e paragrafo 2 , della decisione ;

II

considerando che l ' esame della compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune richiede , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della summenzionata decisione , che vengano prese in considerazione anche tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente nel 1978 ; considerando che su questa base di calcolo il totale degli aiuti previsti ammonta a 249 100 000 UCE , cioè a 35,59 UCE/t ; che rispetto agli altri Stati membri della Comunità l ' aiuto è estremamente elevato ;

considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti per la produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune va osservato quanto segue :

- grazie all ' atto livello delle scorte , nel 1978 non si verificheranno difficoltà di approvvigionamento ;

- la chiusura di un impianto scarmente produttivo servirà a razionalizzare la produzione e a concentrarla negli impianti a più alta produttività ;

- i prezzi belgi del carbone da coke e del carbone vapore nel 1978 non si risolveranno in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici ;

considerando che è lecito constatare che gli aiuti previsti per il 1978 a favore dell ' industria carboniera belga sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che tale constatazione tiene altresì conto degli aiuti accordati alle miniere conformemente alla decisione 73/287/CECA ;

III

considerando che ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , della predetta decisione , la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 7 a 12 della decisione stessa ; che essa dev ' essere pertanto informata in particolare dell ' entità e della ripartizione dei versamenti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio è autorizzato a concedere all ' industria carboniera belga un aiuto per l ' anno civile 1978 per un ammontare massimo di 6 205 400 000 FB .

L ' importo di 6 205 400 000 FB previsto per l ' anno 1978 è destinato ai seguenti aiuti :

1 . concessione di un aiuto agli investimenti per un importo massimo di 288 800 000 FB suddivisi tra :

bacino della Campine per un importo di * *

* 281 000 000 di FB *

bacino sud per un importo di * 7 800 000 FB ; *

2 . concessione di un aiuto per la copertura delle perdite di esercizio per un importo massimo di 5 916 600 000 FB , suddiviso fra :

bacino della Campine per un importo di

4 119 200 000 FB

bacino sud per un importo di * 1 797 400 000 FB . *

Articolo 2

Il governo belga comunicherà alla commissione entro e comunque non oltre il 31 marzo 1979 i dati relativi agli aiuti concessi in virtù della presente decisione , in particolare l ' entità e la ripartizione dei versamenti effettuati .

Articolo 3

Il Regno di Belgio è destinatario della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1978 .

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 63 dell ' 11 . 3 . 1976 , pag . 1 .

Top