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Document 31978R3089

    Regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva

    GU L 369 del 29.12.1978, p. 12–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1998; abrogato da 31998R1638

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3089/oj

    31978R3089

    Regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1978 pag. 0012 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0152
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0236
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0152
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0100
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0100


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3089/78 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1978

    che stabilisce le norme generali relative all ' aiuto al consumo di olio d ' oliva

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che l ' articolo 11 del regolamento n . 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto al consumo dell ' olio d ' oliva prodotto ed immesso sul mercato della Comunità ;

    considerando che , affinché il regime di aiuto al consumo possa conseguire l ' obiettivo prefisso , occorre che l ' aiuto venga accordato nella fase più vicina possibile al consumatore ; che tale fase è quella dell ' impresa di confezionamento dell ' olio d ' oliva ;

    considerando che , ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto , occorre che questo venga accordato soltanto alle imprese di confezionamento aventi una capacità minima di produzione utilizzata per un periodo da determinare e rispondenti a certi requisiti in materia di controllo ; che allo stesso scopo occorre definire le condizioni di ritiro del riconoscimento ;

    considerando che , per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto , è opportuno limitarne il beneficio ai tipi di olio d ' oliva confezionati per il consumo ; che , per agevolare il controllo dell ' applicazione di detto regime , occorre fissare un importo unico di aiuto per tutti i tipi di olio ;

    considerando che è opportuno istituire un sistema di controllo atto a garantire che l ' olio uscente dall ' impresa di confezionamento e per il quale è chiesto l ' aiuto soddisfi i requisiti necessari per beneficiarne ; che occorre tuttavia prevedere il versamento di un anticipo sull ' ammontare dell ' aiuto al momento della presentazione della domanda , subordinatamente alla costituzione di una garanzia sufficiente ;

    considerando che , per conseguire il suo obiettivo , il sistema di controllo deve estendersi anche all ' olio d ' oli importato dai paesi terzi , sfuso o in imballaggi di una determinata capacità ; che , per agevolare l ' applicazione di questo sistema , occorre prevedere la costituzione di una cauzione che sarà svincolata non appena tale olio non si troverà più nelle condizioni per poter beneficiare dell ' aiuto ;

    considerando che , tenendo conto dei termini previsti per l ' esecuzione dei controlli della conformità alle condizioni per il riconoscimento , sussiste il rischio che in certi casi tali controlli non possano essere effettuati prima della data di entrata in vigore del regime d ' aiuto ; che , per porre rimedio a tale inconveniente , occorre prevedere la possibilità di accordare , per la campagna 1978/1979 , un riconoscimento provvisorio alle imprese interessate ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L ' aiuto al consumo di olio d ' oliva , di cui all ' artic 11 del regolamento n . 136/66/CEE , è accordato soltanto alle imprese di confezionamento di olio d ' oliva riconosciute .

    Articolo 2

    1 . Il riconoscimento di cui all ' articolo 1 è accordato dallo Stato membro interessato esclusivamente alle imprese :

    a ) aventi una capacità di confezionamento minima da determinarsi ,

    b ) che esercitano l ' attività di confezionamento per un periodo minimo da determinarsi ,

    c ) che tengono una contabilità di magazzino secondo disposizioni da stabilire e

    d ) che accettano di sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell ' ambito dell ' applicazione del regime di aiuto .

    2 . L ' impresa di confezionamento riconosciuta riceve un numero di identificazione .

    Articolo 3

    1 . Il riconoscimento di cui all ' articolo 2 è ritirato se , salvo casi di forza maggiore , non sussiste più una delle condizioni di riconoscimento previste dall ' articolo 2 , paragrafo 1 .

    2 . Lo Stato membro interessato decide il ritiro temporaneo del riconoscimento ad ogni impresa di confezionamento che ha chiesto l ' aiuto per una quantità di olio d ' oliva superiore alla quantità per la quale è stato riconosciuto il diritto dell ' aiuto .

    Articolo 4

    1 . L ' aiuto al consumo è accordato per l ' olio d ' oliva prodotto nella Comunità :

    a ) rispondente ad una delle definizioni di cui al punto 1 , lettere a ) , b ) e c ) , e ai punti 3 e 6 dell ' allegato del regolamento n . 136/66/CEE ,

    b ) confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto massimo da determinare , recanti il numero di identificazione di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , e

    c ) immesso sul mercato della Comunità .

    2 . L ' ammontare dell ' aiuto al consumo , fissato per 100 kg netti di prodotto , è identico qualunque sia la denominazione dell ' olio d ' oliva per il quale è corrisposto .

    Articolo 5

    Il diritto all ' aiuto al consumo è acquisito al momento nel quale l ' olio d ' oliva esce dall ' impresa di confezionamento in un imballaggio conforme ai requisiti di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera b ) .

    Articolo 6

    1 . L ' aiuto è accordato in seguito a domanda presentata dall ' interessato nello Stato membro nel quale l ' olio è stato confezionato in conformità dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera b ) .

    2 . La domanda di aiuto è presentata secondo una periodicità da determinare e si riferisce ad un quantitativo minimo di olio d ' oliva uscito dall ' impresa d confezionamento durante un periodo di riferimento da determinare .

    Una domanda unica di aiuto per campagna oleicola è presentata dalle imprese di confezionamento per tutti i quantitativi inferiori al quantitativo minimo richiesto .

    Articolo 7

    Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l ' aiuto soddisfa i requisiti necessari per beneficiarne .

    Il controllo deve permettere in particolare di verificare la corrispondenza tra la quantità di olio d ' oliva per la quale è chiesto l ' aiuto e

    a ) la quantità di olio d ' oliva di origine comunitaria entrata nell ' impresa di confezionamento e

    b ) la quantità di olio d ' oliva di origine comunitaria uscita dall ' impresa , dopo confezionamento in conformità dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera b ) , e immessa sul mercato nella Comunità .

    Articolo 8

    L ' aiuto è corrisposto quando l ' organismo di controllo designato dallo Stato membro nel quale ha luogo il confezionamento ha constatato la conformità alle condizioni stabilite per la concessione dell ' aiuto .

    L ' aiuto puo tuttavia essere anticipato sin dalla presentazione della domanda di aiuto , sempreché sia costituita una garanzia sufficiente .

    Articolo 9

    1 . Ogni immissione in libera pratica nella Comunità di olio d ' oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune , presentato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto che supera una quantità da determinare , è subordinata alla costituzione di una cauzione . L ' importo di tale cauzione corrisponde alla parte dell ' aiuto al consumo che sarebbe versata alle imprese di confezionamento per la stessa quantità di olio d ' oliva prodotto nella Comunità e che sarebbe valida all ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica .

    2 . La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena l ' interessato fornisce la prova che l ' olio d ' oli immesso in libera pratica è stato posto in condizione di non beneficiare dell ' aiuto al consumo .

    Articolo 10

    1 . Durante la campagna 1978/1979 , lo Stato membro interessato puo accordare un riconoscimento provvisorio all ' impresa richiedente , appena questa presenta la domanda di riconoscimento e la prova che soddisfa i requisiti previsti dallo Stato membro per l ' esercizio dell ' attività di confezionamento .

    All ' impresa provvisoriamente riconosciuta è assegnato un numero di identificazione .

    2 . Qualora si constati che una delle condizioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , non sussiste , il riconoscimento provvisorio viene ritirato . Tale ritiro ha effetto retroattivo e l ' aiuto al consumo viene recuperato .

    Il riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo Stato membro interessato constata che sussistono le condizioni di riconoscimento previste dall ' articolo 2 , paragrafo 1 .

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile dal 1 gennaio 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , add 19 dicembre 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . ERTL

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 185 del 7 . 7 . 1978 , pag . 1 .

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