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Document 31978R2780

Regolamento (CEE) n. 2780/78 del Consiglio, del 27 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 per quanto riguarda le disposizioni preliminari della tariffa doganale comune

GU L 333 del 30.11.1978, p. 7–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2780/oj

31978R2780

Regolamento (CEE) n. 2780/78 del Consiglio, del 27 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 per quanto riguarda le disposizioni preliminari della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 30/11/1978 pag. 0007 - 0009
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 6 pag. 0259


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2780/78 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1978

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 per quanto riguarda le disposizioni preliminari della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il titolo II B delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune , che figura in allegato al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2500/77 ( 5 ) , prevede l ' applicazione di un dazio doganale forfettario del 10 % ad valorem all ' importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ; che il regolamento ( CEE ) n . 3539/73 del Consiglio , del 18 dicembre 1973 , relativo all ' aliquota dell ' imposizione riscossa sui prodotti agricoli e sulle merci comprese nel regolamento ( CEE ) n . 1059/69 importati in piccole spedizioni prive di ogni carattere commerciale ( 6 ) , prevede che tale dazio forfettario venga applicato in sostituzione di tutte le imposizioni all ' importazione previste nell ' ambito della politica agricola comune e di quelle previste per le merci comprese nel regolamento ( CEE ) n . 1059/69 ;

considerando che l ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( 7 ) , prevede del pari l ' applicazione , quando le franchigie di cui agli articoli 1 e 2 di detto regolamento sono esaurite , di un dazio doganale forfettario del 10 % ad valorem all ' importazione delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ; che l ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1818/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo ai prelievi agricoli , agli importi compensativi e alle altre imposizioni all ' importazione applicabili ai prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla loro trasformazione contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori ( 8 ) , ha esteso l ' applicazione di tale dazio forfettario del 10 % ad valorem alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori cui sono applicabili prelievi agricoli o altre imposizioni all ' importazione previsti nell ' ambito della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili , ai termini dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

considerando che , in entrambi i casi , l ' applicazione de dazio doganale forfettario è limitata alle merci il cui valore globale non superi un determinato importo fissato in unità di conto ;

considerando che , a decorrere dal 1 gennaio 1979 , gli importi espressi in unità di conto negli atti adottati dalle istituzioni in campo doganale dovranno essere espressi in unità di conto europee ;

considerando che tale adattamento non deve avere per effetto di diminuire l ' equivalente espresso in monete nazionali degli importi attualmente ammissibili al beneficio dell ' applicazione del dazio doganale forfettario del 10 % ad valorem ;

considerando che , a fini di logica e di chiarezza , è opportuno raggruppare nelle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune l ' insieme delle misure relative all ' applicazione di un dazio doganale forfettario sulle importazioni prive di ogni carattere commerciale ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del titolo II B delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune che figura in allegato al regolamento ( CEE ) n . 950/68 è sostituito dal testo seguente :

" B . Tassazione forfettaria

1 . Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci :

_ oggetto di piccole spedizioni destinate a privati

o

_ contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale delle merci non ecceda , per spedizione o per viaggiatore , 100 unità di conto europee .

Sono escluse dall ' applicazione di tale dazio forfettario le merci che rientrano nel capitolo 24 .

2 . Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che , contemporaneamente :

_ presentanto carattere occasionale ;

_ riguardano esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei beneficiari o , trattandosi di viaggiatori , sono importate da questi ultimi per essere offerte in dono ; tali merci non debbono far sorgere , per la loro natura o quantità , alcun pregiudizio d ' ordine commerciale .

3 . La tassazione forfettaria è applicata indipendentemente dalla franchigia accordata alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori conformemente all ' articolo 1 e all ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 .

4 . Il dazio doganale forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui sopra qualora , prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario , l ' interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi doganali . In tal caso , tutte le merci oggetto dell ' importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri , senza pregiudizio delle franchigie previste dall ' articolo 1 e dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 .

Ai fini dell ' applicazione del primo comma , per dazi all ' importazione si intendono tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e altre imposizioni all ' importazione previsti nell ' ambito della politica agraria comune o dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli .

5 . Gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell ' importo di 100 unità di conto europee in moneta nazionale .

6 . Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell ' importo di 100 unità di conto europee qualora , all ' atto dell ' adattamento annuale previsto all ' articolo paragrafo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 , la conversione di tale importo determini , prima dell ' arrotondamento previsto dal paragrafo 5 , una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % .

Articolo 2

Gli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 , l ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1818/75 e il regolamento ( CEE ) n . 3539/73 sono abrogati .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 27 novembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . EHRENBERG

( 1 ) GU n . C 162 dell ' 8 . 7 . 1978 , pag . 7 .

( 2 ) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 45 .

( 3 ) Parere reso il 19 ottobre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 289 del 14 . 11 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 361 del 29 . 12 . 1973 , pag . 8 .

( 7 ) GU n . L 191 del 5 . 8 . 1969 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 185 del 16 . 7 . 1975 , pag . 3 .

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