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Document 31978R1808

Regolamento (CEE) n. 1808/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d' applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

GU L 205 del 29.7.1978, p. 68–68 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1808/oj

31978R1808

Regolamento (CEE) n. 1808/78 della Commissione, del 28 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d' applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 29/07/1978 pag. 0068 - 0068
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0065


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1808/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1978

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1530/78 che stabilisce le modalità d ' applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1152/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 quater ,

considerando che l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1530/78 della Commissione , del 30 giugno 1978 , che stabilisce le modalità d ' applicazione del regime d ' aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 3 ) , prevede che , per la campagna 1978/1979 , i contratti di trasformazione possono essere conclusi , per i pomodori , fino al 31 luglio 1978 ; che , a causa della data di pubblicazione del suddetto regolamento , taluni operatori rischiano di non poter rispettare la data limite per la conclusione dei contratti per i pomodori ; che è opportuno quindi sostituire tale data con quella del 31 agosto 1978 ;

considerando che , per facilitare l ' applicazione corretta del regime di aiuti istituito dall ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è opportuno precisare la nozione di produttore delle materie prime destinate alla trasformazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1530/78 è modificato come segue :

1 . Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

" Ai sensi del presente regolamento deve intendersi per produttore ogni persona fisica o giuridica che coltiva nella sua azienda le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell ' allegato I bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 " .

2 . Al paragrafo 2 , secondo comma , primo trattino , la data del 31 luglio 1978 è sostituita da quella del 31 agosto 1978 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 28 luglio 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 144 del 31 . 5 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 179 del 1 * . 7 . 1978 , pag . 21 .

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