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Document 31978R1701
Commission Regulation (EEC) No 1701/78 of 19 July 1978 amending Regulation (EEC) No 1985/74 laying down detailed rules of application for the fixing of reference prices and free-at-frontier prices for carp
Regolamento (CEE) n. 1701/78 della Commissione, del 19 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe
Regolamento (CEE) n. 1701/78 della Commissione, del 19 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe
GU L 195 del 20.7.1978, p. 14–14
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1985; abrog. impl. da 31985R2046
Regolamento (CEE) n. 1701/78 della Commissione, del 19 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 20/07/1978 pag. 0014 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0115
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0041
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1701/78 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1978 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1985/74 , relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 20 , paragrafo 5 , considerando che l ' articolo 20 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento dispone , fra l ' altro , che i prezzi d riferimento per le carpe possono essere differenziati per periodi da determinarsi , all ' interno di ogni campagna di commercializzazione , in funzione dell ' andamento stagionale dei corsi ; considerando che tali periodi sono stati determinati dal regolamento ( CEE ) n . 1985/74 della Commissione , del 25 luglio 1974 , relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe ( 3 ) ; considerando che , come si è potuto constatare in base ai dati disponibili , è subentrata una modifica in materia di produzione e di smercio ; che i periodi determinati nell ' ambito della campagna di commercializzazione devono essere pertanto adeguati alla nuova situazione ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1985/74 è modificato come segue : " Articolo 3 E fissato un prezzo di riferimento per le carpe : _ per il periodo dal 1 * agosto al 30 novembre ; _ per il periodo dal 1 * dicembre al 31 luglio dell ' anno successivo . " Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * agosto 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 luglio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 207 del 29 . 7 . 1974 , pag . 30 .