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Document 31978R1512

Regolamento (CEE) n. 1512/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d' intervento nel settore dei semi oleosi

GU L 178 del 1.7.1978, p. 58–58 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1979; abrog. impl. da 31979R1392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1512/oj

31978R1512

Regolamento (CEE) n. 1512/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d' intervento nel settore dei semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 01/07/1978 pag. 0058 - 0058


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1512/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

che modifica il regolamento n . 282/67/CEE relativo alle modalità d ' intervento nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1419/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 26 , paragrafo 3

considerando che l ' articolo 7 del regolamento n . 282/67/CEE della Commissione , dell ' 11 luglio 1967 , relativo alle modalità d ' intervento per i semi oleosi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1382/77 ( 4 ) , prevede l ' applicazione di maggiorazioni e diminuzioni per i semi offerti all ' intervento che non corrispondono alla qualità tipo ; che , tenuto conto dell ' evoluzione dei prezzi nella campagna 1977/1978 , è opportuno modificare le maggiorazioni e diminuzioni , riportate nell ' allegato 1 del regolamento n . 282/67/CEE ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' allegato I del regolamento n . 282/67/CEE è modificato come segue :

_ alla parte I , la cifra " 0,023 " è sostituita , a decorrere dal 1 * luglio 1978 , dalla cifra " 0,030 " ;

_ alla parte II , la cifra " 0,038 " è sostituita , a decorrere dal 1 * settembre 1978 , dalla cifra " 0,037 " .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 giugno 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 2 ) GU n . L 171 del 28 . 6 . 1978 , pag . 8 .

( 3 ) GU n . 151 del 13 . 7 . 1967 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 157 del 28 . 6 . 1977 , pag . 14 .

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