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Document 31978R1391
Commission Regulation (EEC) No 1391/78 of 23 June 1978 laying down amended rules for the application of the system of premiums for the non-marketing of milk and milk products and for the conversion of dairy herds
Regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d'applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero
Regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d'applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero
GU L 167 del 24.6.1978, p. 45–52
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, del 23 giugno 1978, recante modalità d'applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 24/06/1978 pag. 0045 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0137
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0137
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1391/78 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1978 recante modalità d ' applicazione modificate del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1078/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1041/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , considerando che l ' applicazione del regime di premi per l non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero è stata prorogata e che talune condizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 1078/77 sono state modificate ; che è quindi opportuno adattare in conseguenza le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1307/77 della Commissione , del 15 giugno 1977 , relativo a disposizioni di applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 689/78 ( 4 ) ; che è opportuno chiarire alcune di queste disposizioni in modo da facilitarne l ' applicazione , tenuto conto dell ' esperienza acquisita ; che , per maggior chiarezza , è opportuno abrogare il regolamento ( CEE ) n . 1307/77 e adottare un nuovo testo , inserendovi le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 36/78 della Commissione , del 9 gennaio 1978 , relativo a taluni casi particolari di applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero ( 5 ) ; considerando che , al fine di garantire un controllo per tutta la durata degli obblighi , è necessario conoscere non soltanto il numero di vacche da latte , ma anche quello di tutti gli animali atti alla produzione lattiera ; che è quindi necessario rilevare e contrassegnare tutti questi animali , prevedendo la compilazione di una scheda segnaletica che consenta di accertare se l ' animale è stato utilizzato conformemente alla destinazione prevista ; che , sussistendo il rischio che negli scambi commerciali detta scheda non venga usata correttamente , l ' allevatore deve essere esplicitamente avvertito che è responsabile della restituzione della scheda , affinché non commercializzi gli animali senza essersi preventivamente assicurato della restituzione della medesima ; considerando che , salvo per gli scambi intracomunitari , è possibile utilizzare contrassegni e schede segnaletiche eventualmente previsti da disposizioni nazionali , al fine di evitare , per quanto possibile , ulteriori dispendi amministrativi ; considerando che , ai fini del premio di riconversione , il valore dei vari animali che l ' agricoltore puo allevare nell ' azienda deve essere riferito a un ' unità corrisponden al valore di un bovino adulto ; che ogni eventuale modifica che sopravvenga nella mandria per motivi stagionali o per sostituzione , senza peraltro compromettere globalmente il rispetto degli obblighi , deve essere considerata calcolando le unità di bestiame adulto per anno in modo che , qualora si abbia una riduzione della durata di allevamento e qualora degli animali cambino categoria d ' età nel corso dell ' anno si effettui la relativa conversione sull ' anno ; considerando che il controllo del rispetto dell ' obbligo di non rendere le superfici foraggere utilizzabili per la produzione di latte richiede una registrazione di tali superfici ; che cio implica la rilevazione di tutte le superfici dell ' azienda , essendo imprevedibile la possibilità di un cambiamento di utilizzazione ; considerando che , qualora gli obblighi derivanti dal regime di premi non siano rispettati , gli importi del premio già corrisposti devono essere rimborsati ; che , tuttavia , in determinati casi , specie se il beneficiario non è in grado , temporaneamente o durevolmente , per cause indipendenti dalla sua volontà e di cui non avrebbe potuto evitare le conseguenze se non a prezzo di sacrifici eccessivi ( 6 ) , è opportuno prevedere un ' esenzione provvisoria o permanente dai medesimi ; che , inoltre , gli obblighi derivanti dal regime di premi restano validi anche in caso di cessione dell ' azienda ; considerando che il controllo del regime di premi e della sua uniforme applicazione richiede da parte degli Stati membri la trasmissione di regolari comunicazioni sullo stato delle domande e delle accettazioni ; che tali comunicazioni sono necessarie anche per quanto riguarda la relazione da presentare al Consiglio ai sensi dell ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO 1 Definizioni Articolo 1 1 . Ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 e del presente regolamento , si intende per : a ) " vacca da latte " , l ' animale femmina della specie bovina domestica che sia atto alla produzione di latte destinato alla commercializzazione e che abbia partorito almeno una volta ; si considerano vacche da latte anche le giovenche gravide ; b ) " bestiame da latte " , l ' insieme degli animali femmine della specie bovina domestica di almeno sei mesi che siano atti alla produzione di latte destinato alla commercializzazione ; c ) " vacca delle razze da carne " , l ' animale femmina della specie bovina domestica che abbia partorito almeno una volta e appartenga a una delle razze il cui orientamento verso la produzione di carne è stato riconosciuto dall ' organismo competente di ciascuno Stato membro ; si considerano vacche delle razze da carne anche ie giovenche delle razze da carne gravide ; d ) " superficie foraggera " , l ' interna superficie agricola utilizzata da un produttore ai sensi dell ' articolo 5 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 . 2 . E riconosciuto quale vacca da latte o vacca delle razze da carne soltanto una giovenca per la quale il beneficiario abbia dimostrato in modo soddisfacente all ' organismo competente che ha partorito o abortito nei nove mesi successivi alla data in cui l ' animale stesso è stato preso in considerazione per i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento . 3 . Per stabilire il quantitativo di latte da prendere , in considerazione per il calcolo del premio : a ) si applicano ai prodotti lattiero-caseari ceduti dal produttore nei 12 mesi che precedono il giorno della presentazione della domanda i seguenti tassi di conversione : _ 1 kg di latte corrisponde ad 1 litro di latte ; _ 1 kg di burro corrisponde a 23 litri di latte ; _ 1 kg di formaggio corrisponde a 10 litri di latte ; _ 1 kg di grassi del latte corrisponde a 27 litri di latte ; b ) il quantitativo di latte risultante dall ' applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a ) è , se del caso , ridotto in modo proporzionale : _ conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 1 , e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 , nel caso che il numero di vacche da latte detenute nell ' azienda , constatato al momento dell ' accettazione della domanda , sia inferiore al numero d vacche da latte adeguato al quantitativo di latte suindicato ; _ a titolo di un eventuale adeguamento complementare , nel caso che si constati che nel periodo compreso fra il giorno della presentazione della domanda e quello della sua accettazione , il richiendente non ha rispettato gli impegni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , secondo o terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 per quanto riguarda il bestiame da latte diverso dalle vacche latte che formano oggetto di una riduzione in virtù delle disposizioni del trattino precedente ; questo adeguamento è calcolato sulla base del numero contemplato di UBA di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) . Articolo 2 1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 , paragra 2 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 : a ) si considerera come data di riferimento la data di accettazione della domanda di premio di riconversione ; b ) il numero di bovini ed ovini è convertito in " unità di bestiame adulto " ( UBA ) assimilando ad una UBA la detenzione di : _ un animale della specie bovina domestica , di almeno 12 mesi ; _ due animali della specie bovina domestica di età non inferiore a 6 mesi , ma inferiore a 12 mesi ; _ cinque animali della specie ovina di almeno 12 mesi . 2 . Si considera realizzato l ' allevamento del numero necessario di UBA ; qualora il produttore dimostri in modo soddisfacente , per ogni anno completo del periodo di riconversione , tenuto conto della durata di allevamento e della classificazione a norma del paragrafo 1 , lettera b ) , di ogni animale durante l ' anno civile in questione , che tale numero , calcolato sulla media annuale , non è inferiore al numero di UBA presenti alla data di riferimento . 3 . Per stabilire il numero di UBA detenuto nel corso del periodo di riconversione si considera assimilata ad una UBA la detenzione di : _ 4 animali della specie bovina domestica di età inferiore a 6 mesi ; _ 12 animali della specie ovina di età inferiore ai 12 mesi . Il numero di UBA risultante dall ' applicazione del comma precedente non puo tuttavia eccedere del 25 % il numero globale di UBA detenute nell ' azienda interessata . Articolo 3 1 . Ai sensi del regime dei premi , si considerano come data di presentazione e di accettazione della domanda i giorni che la regolamentazione nazionale considera determinanti per la validità di tali operazioni . Tuttavia , gli Stati membri possono prevedere che , ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettera b ) , dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera c ) , e dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera a ) , si consideri come data di accettazione della domanda il giorno in cui sono stati effettuati il contrassegno e la registrazione di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) . 2 . Ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1041/78 , il giorno del versamento di uno dei premi è il giorno in cui l ' organismo pagatore ha emesso il relativo ordine di pagamento . TITOLO II Procedura di domanda e di accettazione Articolo 4 1 . La domanda di concessione di premio per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari o per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero è presentata all ' organismo competente designato da ciascuno Stato membro al più tardi alla data di cui all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 . 2 . Per ogni produttore ai sensi dell ' articolo 5 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 , la domanda deve contenere almeno i seguenti dati : a ) la denominazione del premio richiesto ; b ) l ' indicazione del numero totale di bovini e ovini presenti nell ' azienda al momento della presentazione della domanda ai sensi dell ' articolo 5 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 , precisando : aa ) il numero di vacche da latte di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) ; bb ) il numero degli altri animali femmine della specie bovina di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) ; cc ) inoltre , qualora venga richiesto il premio di riconversione , il numero degli altri animali classificati conformemente alle disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) ; c ) i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati nel corso dell ' anno civile che precede il mese della presentazione della domanda ; in caso di consegna ad aziende di lavorazione o trasformazione del latte , tali quantitativi devono essere confermati dagli acquirenti o da un organismo competente ; d ) le superfici foraggere coltivate dal produttore al momento della presentzaione della domanda ; e ) ed essere corredata di una dichiarazione del produttore attestante che egli ha preso conoscenza delle disposizioni relative al regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari o la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero . Articolo 5 1 . Dopo aver ricevuto la domanda , l ' organismo competente : a ) procede alla verifica delle indicazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , lettere b ) e c ) , e registra l ' impegno scritto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , o all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 ; b ) contrassegna e registra tutte le vacche da latte presenti nell ' azienda ai sensi dell ' articolo 5 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 e rilascia per il bestiame in questione le schede segnaletiche di cui all ' articolo 7 ; c ) ove si tratti del premio di riconversione , fissa il numero degli altri animali di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , presenti nell ' azienda alla data di accettazione della domanda ; d ) registra ééé superfici foraggere coltivate dal produttore al momento della presentazione della domanda ; e ) determina il quantitativo di latte , espresso in kg , preso in considerazione ai fini del calcolo del premio in applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 . 2 . L ' avviso di accettazione della domanda di premio precisa esplicitamente che il beneficiario è responsabile del rinvio della scheda segnaletica di cui all ' articolo 7 e invita quest ' ultimo , in caso di vendita del bovino , a disporre contrattualmente le opportune garanzie per la restituzione della scheda stessa . 3 . Prima dell ' inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione , l ' allevatore comunica all ' organismo competente la data di inizio di dett periodo ; tale data è registrata nella scheda segnaletica di cui all ' articolo 7 . Articolo 6 1 . Gli importi del premio di cui all ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso di conversione valido il giorno di accettazione della domanda . 2 . Questa regola si applica anche agli importi premio adeguati in virtù dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1041/78 . TITOLO III Misure di controllo Articolo 7 1 . Per rendere possibile il controllo del rispetto degli obblighi derivanti dal regime di premi , è compilata , in un originale e almeno un copia , una scheda segnaletica per ogni animale contrassegnato e registrato conformemente all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera b ) . L ' originale è destinato ad accompagnare il bovino durante tutto il periodo di commercializzazione o di riconversione , ed eventualmente fino alla sua macellazione o alla sua esportazione ; la copia è conservata dall ' organismo emittente . 2 . La scheda segnaletica deve corrispondere al modello riprodotto in allegato . Il formulario deve avere le seguenti dimensioni : 210 per 145 mm . L ' originale deve essere in carta bianca , del peso minimo di 85 g / m2 . Le schede deve segnaletiche vengono stampate sotto la responsabilità degli Stati membri . Ogni scheda deve recare un numero di serie che ne consenta l ' identificazione . 3 . Ogni Stato membro puo utilizzare nel proprio territorio un scheda segnaletica nazionale , sempreché questa contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente regolamento . In caso di macellazione in un altro Stato membro o in caso di esportazione , la scheda segnaletica nazionale non dà diritto al premio ; si dovrà pertanto utilizzare la scheda segnaletica di cui ai paragrafi 1 e 2 . 4 . Il beneficiario deve richiedere per ogni bovino di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , da lui detenuto durante il periodo di validità degli obblighi derivanti dal regime di premi , il contrassegno , la registrazione e il rilascio della scheda segnaletica . Gli Stati membri possono tuttavia sostituire questo obbligo con altre misure di controllo che presentano garanzie equivalenti quando si tratti di bovini detenuti durante il periodo di non commercializzazione o di riconversione che il beneficiario s ' impegna a detenere per 3 mesi al massimo . 5 . Per tutto il periodo di validità degli obblighi derivanti dal regime di premi , la scheda segnaletica è completata , ad ogni cessione , con l ' aggiunta del nome , dell ' indirizzo e della firma del nuovo proprietario . Articolo 8 1 . In caso di cessione diversa da quella contemplata dall ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 , i bovini sono tempestivamente macellati o esportati . La macellazione ha luogo in un macello riconosciuto dallo Stato membro interessato . 2 . In caso di esportazione , l ' ufficio doganale di uscit della Comunità , dopo aver verificato l ' identità dell ' animale , provvede a datare la scheda segnaletica nella casella corrispondente e ad apporvi il timbro ufficiale . La scheda è quindi consegnata all ' esportatore , affinché la restituisca al beneficiario del premio , o la spedisca direttamente a quest ' ultimo . 3 . In caso di macellazione o di morte del bovino durante il periodo di non commercializzazione o di riconversione , l ' organismo designato dallo Stato membro , previa annotazione sulla scheda segnaletica della data di macellazione o di morte e dopo aver verificato l ' identità dell ' animale , invia la scheda stessa al detentore , affinché la trasmetta al beneficiario del premio . 4 . La prova dell ' avventura macellazione o morte o esportazione si considera prodotta soltanto al momento in cui il beneficiario consegna l ' originale della scheda segnaletica completata a norma dei paragrafi 2 o 3 . Articolo 9 1 . Qualora il produttore non dimostri in modo soddisfacente all ' organismo competente di aver rispettato l condizioni di cui all ' articolo 2 o all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 , gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il recupero degli importi del premio già versati . 2 . Il paragrafo precedente si applica anche al cessionario dell ' azienda , il quale si impegna nei confront dell ' organismo competente a rilevare gli obblighi assunti dal suo predecessore per gli importi del premio già versati a lui o al predecessore . 3 . Qualora non venga provato , ai sensi degli articoli 7 e 8 , che gli animali sono stati utilizzati per i fini ai quali erano destinati , il dirittto al premio è soggetto a decadenza solo per gli animali per i quali tale prova non è stata fornita . 4 . Il beneficiario , se cede la sua azienda in tutto o in parte , deve darne preventiva comunicazione all ' organism competente per la concessione del premio e comprovare eventualmente in quale misura il cessionario rileva gli obblighi derivanti dal regime di premi . L ' organismo competente comunica al cessionario l ' entità dei diritti e degli obblighi che gli derivano dalla cessione . Lo stesso organismo provvede eventualmente al recupero degli importi versati al predecessore . 5 . Nei casi di cui al paragrafo 4 , nei quali soltanto una parte della sua azienda è ceduta , gli Stati membri possono considerare adempiuto l ' obbligo contemplato all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , primo trattino , e all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 , a condizione che il cessionario non detenga un numero di vacche da latte superiore a quello da lui detenuto il giorno della cessione in oggetto . Articolo 10 1 . L ' acquisto di un ' azienda produttrice di latte o di prodotti lattiero-caseari o di una parte di essa da parte di un beneficiario durante il periodo di validità dei suoi impegni non comporta l ' estensione di tali impegni alle superfici acquistate , se : a ) si tratta di un ' eredità o comunque di un acquisto a titolo gratuito , purché l ' azienda o parte dell ' azienda acquistata sia nettamente distinta dall ' azienda esistente alla data di accettazione della domanda , oppure se b ) l ' acquisto è stato effettuato in vista di uno scambio di aziende e la cessione della prima azienda avviene al più tardi alla fine del periodo di vegetazione in corso con l ' impegno del cessionario ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 . 2 . Per quanto riguarda una superficie acquisita da un beneficiario dopo l ' inizio del periodo di non commercializzazione o di riconversione e da lui ceduta durante questo periodo , essa è esentata dagli impegni a partire dal giorno di quest ' ultima cessione , a meno che il cessionario sia vincolato da impegni corrispondenti . TITOLO IV Casi particolari Articolo 11 Qualora , a ) in virtù di un programma di eradicazione di epizoozie , taluni animali indicati conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 2 , lettera b ) , siano stati macellati dopo la presentazione della domanda di premio , per decisione amministrativa entro il termine da questa fissato , o b ) in seguito a un caso di forza maggiore , detti animali muoiano o formino oggetto di una macellazione d ' emergenza dopo la presentazione della domanda di premio , essi si considerano presenti nell ' azienda alla data di accettazione della domanda . Articolo 12 1 . In caso di forza maggiore sopraggiunto dopo la data di accettazione della domanda di premio , gli Stati membri possono disporre che il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal regime di premi non dia luogo al recupero degli importi già pagati ed eventualmente che il periodo di non commercializzazione o di riconversione sia sospeso per un periodo determinato e venga differito in conformità . 2 . Il non recupero puo essere ammesso , in particolare , nei casi seguenti : a ) decesso del beneficiario , ove questi abbia personalmente gestito l ' azienda ; b ) incapacità del beneficiario di esercitare la propria attività per un lungo periodo , ove egli abbia personalmente gestito l ' azienda ; c ) esproprio di una parte rilevante della superficie agricola gestita dal beneficiario , sempreché l ' esproprio non fosse prevedibile il giorno dell ' accettazione della domanda . 3 . La sospensione puo essere ammessa , in particolare , nei casi seguenti : a ) gravi calamità naturali che danneggiano notevolmente la superficie agricola gestita dal beneficiario ; b ) distruzione accidentale dei fabbricati destinati dal beneficiario all ' allevamento bovino o ovino ; c ) epizoozia che colpisca in tutto o in parte il bestiame bovino od ovino del beneficiario . 4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore da essi riconosciuti . TITOLO V Disposizioni finali Articolo 13 1 . Entro e non oltre la fine di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero delle domande accettate dall ' organismo competente nel mese precedente , nonché i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera e ) . 2 . Le domande sono classificate in base al numero delle vacche da latte effettivamente detenute nelle aziende interessate . Le domande concernenti i casi di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 o 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1078/77 sono comunicate separatamente . Articolo 14 I regolamenti ( CEE ) n . 1307/77 e ( CEE ) n . 36/78 sono abrogati . Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 22 maggio 1978 . Le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 3 , dell ' articol 7 , paragrafo 4 , secondo comma , dell ' articolo 9 , paragrafo 5 , e dell ' articolo 11 , lettera b ) , si applicano anche , su richiesta degli interessati , alle domande di premi accettate anteriormente a tale data . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 23 giugno 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 134 del 22 . 5 . 1978 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . L 150 del 18 . 6 . 1977 , pag . 24 . ( 4 ) GU n . L 93 del 7 . 4 . 1978 , pag . 17 . ( 5 ) GU n . L 7 del 10 . 1 . 1978 , pag . 6 . ( 6 ) Raccolta di giurisprudenza della Corte 1968 , pag . 549 e 1970 , pag . 1125 . ALLEGATO NB : La casella n . 5 deve essere completata , secondo il caso , dal macello , dal veterinario , dall ' ispettore o dall ' ufficio doganale di uscita della Comunità . PREMIO DI * SCHEDA SEGNALETICA N . ... NON COMMERCIALIZZAZIONE ( * ) * ORIGINALE PREMIO DI RICONVERSIONE ( * ) 1 . Organismo emittente : * 2 . Produttore : 3 . Descrizione esatta dell ' animale : * 4 . Data d ' iniz del periodo di * non commercializzazione ( * ) Contrassegno : * di riconversione ( * ) Razza : Caratteristiche esterne : * il ... 19 ... * ( Firma del preduttore ) * 5 . L ' animale designato nella parte 3 * _ è stato macellato ( * ) * _ è morto ( * ) * _ ha lasciato la Comunità ( * ) ( Fatto a ) ... il ... 19 ... * il ... 19 ... ( Firma e timbro dell ' organismo emittente ) * ( Firma e timbro ) ( * ) Cancellare le diciture inutili . Verso dell ' originale 6 . Cambiamento di proprietario dell ' animale di cui al recto 7 . Cognome , nome e indirizzo completo del nuovo proprietario : * 8 . Data di cambiamento di proprietario e firma del nuovo proprie - * tario : Avviso importante 1 . La validita / della presente scheda segnaletica scade al momento in cui il regolamento relativo al premio per la non commercializzazione o al premio per la riconversione non è più applicabile all ' animale designato in recto . 2 . Il diritto al premio è sibordinato al rinvio della presente scheda segnaletica all ' organismo emittente . PREMIO DI * SCHEDA SEGNALETICA N . ... NON COMMERCIALIZZAZIONE ( * ) * COPIA PREMIO DI RICONVERSIONE ( * ) 1 . Organismo emittente : * 2 . Produttore : 3 . Descrizione esatta dell ' animale : * 4 . Data d ' iniz del periodo di * non commercializzazione ( * ) Contrassegno : * di riconversione ( * ) Razza : Caratteristiche esterne : * il ... 19 ... ( Fatto a ) ... , il ... 19 ... ( Firma e timbro dell ' organismo emittente ) ( * ) Cancellare le diciture inutili .