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Document 31978R1031
Commission Regulation (EEC) No 1031/78 of 19 May 1978 laying down detailed rules for imports of rice to Réunion
Regolamento (CEE) n. 1031/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d' applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione
Regolamento (CEE) n. 1031/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d' applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione
GU L 132 del 20.5.1978, p. 72–76
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/09/1989; abrogato da 31989R2692
Regolamento (CEE) n. 1031/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità d' applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 20/05/1978 pag. 0072 - 0076
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0033
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0033
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1031/78 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 1978 recante modalità d ' applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 709/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 bis , paragrafo 6 , e l ' articolo 27 , visto il regolamento n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che il regime speciale previsto all ' articolo 11 bis del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 per le importazioni del riso nel dipartimento francese d ' oltremare della Riunione ha contemplato , per garantire un medesimo trattamento , la concessione di una sovvenzione per il riso in provenienza dagli Stati membri ; che per assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell ' importo della restituzione è opportuno prevedere la possibilità di fissarla in anticipo ; considerando che la fissazione anticipata alla sovvenzione impone l ' adozione di misure che garantiscano , in ciascun caso , l ' effettuazione delle esportazioni conformemente all domanda presentata ; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un documento di sovvenzione che prevede che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato ; considerando che , per evitare abusi , il rilascio di detto documento deve essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che viene incamerato se l ' esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del documento ; considerando che è necessario prevedere modalità d ' applicazione per il documento di sovvenzione ; che talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1470/77 ( 6 ) , possono essere rese applicabili al documento di sovvenzione ; considerando che i prodotti esportati nel quadro delle disposizioni dell ' articolo 11 bis , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 sono soggetti ad una destinazione particolare ; che è opportuno prevedere che i prodotti interessati vengano scortati fino all ' ufficio doganale competente della Riunione dall ' esemplare di controllo T n . 5 previsto dal regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione nel regime di transito comunitario ( 7 ) ; considerando che dall ' articolo 11 bis e dal relativo considerando risulta che il riso importato sotto il regime previsto in detto articolo è destinato al consumo umano ; che il riso che non corrisponde a detta destinazione dev ' essere escluso dal beneficio della sovvenzione ; che occorre inoltre autorizzare le competenti autorità nazionali a prendere tutte le misure di controllo necessarie per garantire che il riso importato in provenienza o dai paesi terzi o dagli Stati membri raggiunga la destinazione prescritta ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1535/77 della Commissione , del 4 luglio 1977 , che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all ' importazione in funzione della loro destinazione particolare ( 8 ) , contiene talune disposizioni che non si confanno al caso particolare dei prodotti di cui all ' articolo 11 bis del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 ; che occorre pertanto prevedere nel presente regolamento talune disposizioni adeguate alla situazione in causa ; considerando che , tenuto conto degli scambi in corso , occorre adottare delle misure transitorie ; considerando che il comitato monetario sarà consultato e che , vista l ' urgenza , occorre adottare le misure previste alle condizioni stabilite dall ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento n . 129 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità d ' applicazione relative : _ alla sovvenzione di cui all ' articolo 11 bis , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , _ alle misure di controllo della destinazione particolare di cui all ' articolo 11 bis , paragrafo 1 , di detto regolamento . Articolo 2 1 . L ' importo della sovvenzione è pari all ' importo del prelievo applicabile per il prodotto interessato il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione . 2 . Tuttavia , la sovvenzione puo essere fissata in anticipo . In tal caso la sovvenzione è pari al prelievo applicabile per il prodotto interessato il giorno della presentazione della domanda del documento di sovvenzione di cui all ' articolo 3 . 3 . Per i prodotti compresi nella sottovoce 10.06 B della tariffa doganale comune , l ' importo del prelievo di cui ai paragrafi precedenti è diminuito dell ' importo di protezione dell ' industria di cui all ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 . Articolo 3 1 . Il documento di sovvenzione di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , è valido in tutta la Comunità . Esso è rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda , a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità . Il rilascio di questo documento è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l ' impegno di esportare verso la Riunione durante il periodo di validità del documento in oggetto e che resta acquisito in tutto o in parte se l ' operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente . 2 . Al documento di sovvenzione si applicano le seguenti disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 193/75 : _ articolo 3 _ articolo 5 _ articolo 6 _ articolo 7 _ articolo 8 _ articolo 9 , paragrafo 1 _ articolo 10 _ articolo 11 _ articolo 12 _ articolo 13 _ articolo 15 _ articolo 16 _ articolo 20 3 . Il documento di sovvenzione obbliga ad esportare verso la Riunione , a titolo del documento , la quantità netta di prodotto designata durante il periodo di validatà di detto documento . Qualora la quantità esportata sia inferiore del 7 % o più alla quantità indicata nel documento di sovvenzione , l ' obbligo di esportare è considerato soddisfatto . Qualora la quantità esportata ecceda del 5 % o più la quantità indicata nel documento di sovvenzione , essa è considerata esportata a titolo di detto documento . 4 . I documenti di sovvenzione sono compilati in almeno due esemplari , di cui il primo , detto esemplare per il titolare e recante il numero 1 , è rilasciato senza indugio al richiedente , e il secondo , detto esemplare per l ' organismo emittente e recante il numero 2 , rimane presso l ' organismo medesimo . L ' esemplare n . 1 del documento di sovvenzione è presentato all ' ufficio presso il quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione . Dopo l ' imputazione e l ' apposizione del visto da parte dell ' ufficio di cui al comma precedente , l ' esemplare n . del documento di sovvenzione è consegnato all ' interessato . Il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali è il giorno durante il quale l ' ufficio doganale accetta l ' atto con il quale il dichiarante manifesta la propria volontà di procedere all ' esportazione del prodotto in oggetto . 5 . Per quanto riguarda il periodo di validità del documento di sovvenzione , l ' obbligo di esportare è considerato adempiuto il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione relative al prodotto considerato . Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della prova dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione relative al prodotto interessato . La prova di cui al comma precedente è fornita mediante presentazione dell ' esemplare n . 1 del documento di sovvenzione e , eventualmente , dell ' esemplare n . 1 , dell ' estratto o degli estratti dei documenti di sovvenzione in oggetto , conformemente alle disposizione del paragrafo 4 . 6 . Lo svincolo del deposito cauzionale ha luogo non appena è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5 , terzo comma . Fatta salva l ' applicazione dell ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , se l ' obbligo di esportare non è adempiuto , il deposito cauzionale è incamerato in misura pari alla differenza tra : a ) il 93 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione e b ) la quantità netta effettivamente esportata . Tuttavia , se la quantità netta esportata è inferiore al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione , il deposito cauzionale da incamerare è inferiore , per un documento di sovvenzione , a 2 unità di conto , lo Stato membro puo svincolare integralmente detto deposito . Su richiesta del titolare del documento , gli Stati membri possono svincolare il deposito cauzionale in forma frazionata e in proporzione alle quantità di prodotti per le quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5 , terzo comma , sempre che sia stata fornita la prova che è stata esportata una quantità eguale almeno al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione . Se , salvo caso di forza maggiore , la prova di cui al paragrafo 5 non è stata fornita , nei sei mesi che seguono l ' ultimo giorno di validità del documento di sovvenzione , il deposito cauzionale è incamerato . 7 . La domanda del documento di sovvenzione e il documento recano nella casella 12 una delle seguenti menzioni scritta in rosso o sottolineata in rosso : " Documento di sovvenzione riso Riunione _ Regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , articolo 11 bis " . Nella casella 18 è iscritta una delle seguenti menzioni : " Sovvenzione riso Riunione prefissata il ( giorno in cui è stato richiesto il documento ) " . L ' intestazione del titolo d ' esportazione o di prefissazione è sbarrata in rosso come pure la casella 17 . 8 . Il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 fino alla fine del terzo mese successivo . 9 . Il tasso del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1 è di 3 unità di conto per tonnellata . Articolo 4 1 . Per beneficiare della sovvenzione l ' interessato è tenuto in particolare : _ a manifestare la propria volontà di beneficiare della sovvenzione all ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione ; _ a fornire la prova che il prodotto in oggetto è stato immesso in consumo nella Riunione . 2 . La prova di cui al paragrafo 1 , secondo trattino , è fornita mediante presentazione dell ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 223/77 . Per quanto riguarda le menzioni speciali dell ' esemplare d controllo , devono essere compilate : a ) le caselle 101 e 103 ; b ) la casella 104 , cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una delle seguenti menzioni : _ " destinato ad essere immesso in consumo nella Riunione ( articolo 11 bis del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 " ; c ) la casella 106 indicando l ' una o l ' altra delle seguenti menzioni , a seconda dei casi : _ " sovvenzione riso Riunione applicabile il ... ( giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione ) " ; oppure _ " sovvenzione riso Riunione prefissata il ... ( giorno della prefissazione ) " ; L ' ufficio doganale competente della Riunione compila la casella " controllo dell ' utilizzazione e / o della destinazione " all ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali per l ' immissione in consumo del prodotto di cui trattasi . Articolo 5 1 . La sovvenzione è concessa soltanto per i prodotti di qualità sana , leale e mercantile , sempre che non sia esclusa o considerevolmente ridotta la loro utilizzazione per il consumo umano a causa delle loro caratteristiche o del loro stato . Qualora tali condizioni qualitative non fossero soddisfatte all ' atto dell ' espletamento delle formalità doganali di immissione al consumo nella Riunione , l ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 4 deve recare un ' apposita annotazione nella casella prevista a tale scopo , mediante una delle seguenti menzioni : _ " prodotto non conforme per una quantità pari a ... kg " ( indicare la quantità in cifre ed in lettere ) ( idem in 5 lingue ) ( nell ' ordine italiano , danese , tedesco , francese , inglese , olandese ) . 2 . La sovvenzione è pagata unicamente su domanda scritta dell ' interessato dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione . Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un formulario speciale . 3 . La pratica relativa al pagamento della sovvenzione dev ' essere presentata , salvo casi di forza maggiore , entro sei mesi dal giorno dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione , a pena di decadenza . Articolo 6 1 . Gli Stati membri possono anticipare all ' esportatore tutta o parte della sovvenzione non appena espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione , a condizione che l ' importo di questo anticipo maggiorato del 15 % sia garantito dalla costituzione di un deposito cauzionale . 2 . L ' anticipo , maggiorato del 15 % , è rimborsato in proporzione alle quantità di prodotti per le quali non sono state fornite le prove previste dal presente regolamento per beneficiare della sovvenzione entro i termini prescritti . In tal caso , se l ' anticipo non viene rimborsato , benché ne sia stata fatta richiesta , il deposito cauzionale costituito viene incamerato in proporzione alle quantità in oggetto . Tuttavia , la maggiorazione del 15 % non è rimborsata se non è stato possibile fornire le prove su indicate a seguito di caso di forza maggiore . Articolo 7 1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 11 bis , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , si intende per " prodotti destinati ad essere immessi in consumo " i prodotti destinati al consumo umano sia allo stato naturale sia previa trasformazione . 2 . Quando i prodotti sono immessi in consumo nella Riunione , _ beneficiando delle disposizioni dell ' articolo 11 bis , paragrafo 2 o 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , o _ scortati dall ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 4 , le competenti autorità adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire che venga raggiunta la destinazione finale di cui all ' articolo 11 bis , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 . Queste misure obbligano , in particolare , i detentori dei prodotti in oggetto a tenere una contabilità che consenta alle competenti autorità di effettuare i controlli che considerino necessari . 3 . Nel caso che i prodotti di cui al paragrafo 2 , primo comma , primo trattino , non abbiano raggiunto la destinazione prescritta , l ' importo del prelievo non riscosso all ' atto dell ' importazione di questi prodotti de essere corrisposto , salvo casi di forza maggiore , senza pregiudizio degli interessi di mora eventualmente esigibili . Nel caso che i prodotti di cui al paragrafo 2 , primo comma , secondo trattino , non abbiano raggiunto la destinazione prescritta , l ' importo della sovvenzione concessa per questi prodotti è ricuperata , salvo casi di forza maggiore , senza pregiudizio degli interessi di mora eventualmente esigibili . Gli importi di cui ai commi precedenti sono corrisposti alle competenti autorità dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo della destinazione finale . Se la sovvenzione è stata pagata con moneta diversa dal franco francese , l ' importo della sovvenzione da recuperare è convertito in franchi francesi applicando l ' ultimo tasso di cambio alla vendita registrato sul mercato dei cambi di Parigi il giorno dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione . I prodotti di cui al paragrafo 1 non possono essere riesportati dalla Riunione né verso un paese terzo né verso un ' altra parte della Comunità . Articolo 8 1 . Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione : _ le quantità di prodotti per le quali nel corso del mese precedente sono stati chiesti i documenti di sovvenzione di cui all ' articolo 3 , specificando le quantità per sottovoce della tariffa doganale comune ; _ le quantità per le quali è stata presentata una domanda di pagamento della sovvenzione di cui all ' articolo 11 bis , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , specificando le quantità per sottovoce tariffa doganale comune . 2 . La Francia comunica ogni mese alla Commissione le quantità di prodotti immesse al consumo nella Riunione il mese precedente beneficiando delle disposizioni dell ' articolo 11 bis , paragrafo 2 o 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , specificando le quantità per sottovoce della tariffa doganale comune . Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tuttavia , su domanda dell ' interessato da depositare entr i 7 giorni dalla data di entrata in vigore , il documento per la sovvenzione comporta una data di fissazione in anticipo della sovvenzione , data che si situa nel periodo che va tra l ' 11 maggio 1978 fino al giorno precedente quello dell ' entrata in vigore . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 maggio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 94 dell ' 8 . 4 . 1978 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 4 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 3 . 1975 , pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 . ( 7 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 . ( 8 ) GU n . L 171 del 9 . 7 . 1977 , pag . 1 .