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Document 31978R1027
Commission Regulation (EEC) No 1027/78 of 19 May 1978 concerning the sale for export at prices fixed at a standard rate in advance of beef held by the intervention agencies and repealing Regulation (EEC) No 2320/74 and amending Regulations (EEC) No 1687/76 and (EEC) No 571/78
Regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni detenute dagli organismi d' intervento e destinate all' esportazione, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2320/74 nonché modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) 571/78
Regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni detenute dagli organismi d' intervento e destinate all' esportazione, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2320/74 nonché modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) 571/78
GU L 132 del 20.5.1978, p. 53–58
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1979; abrogato da 31979R2329
Regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni detenute dagli organismi d' intervento e destinate all' esportazione, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2320/74 nonché modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) 571/78
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 20/05/1978 pag. 0053 - 0058
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1027/78 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 1978 relativo alla vendita , ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , di carni detenute dagli organismi d ' intervento e destinate all ' esportazione , e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 2320/74 nonché modifica dei regolamenti ( CEE ) n . 1687/76 e ( CEE ) n . 571/78 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 , l ' articolo 15 , paragrafo 2 , e l ' articolo 18 , paragrafo 6 , considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all ' intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità ; che occorre pertanto procedere alla vendita di tali scorte per sgombrare i depositi frigoriferi ; considerando che , nella situazione attuale del mercato comunitario , caratterizzata da prezzi poco elevati , è opportuno far ricorso alle possibilità di vendita sui mercati dei paesi terzi ; considerando che , a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate , acquistate dagli organismi d ' intervento ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 4 ) , i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate da detti organismi possono essere fissati forfettariamente in anticipo ; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita per consentire agli esportatori interessati di stabilire le possibilità di esportazione ; considerando che , per quanto riguarda la vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 216/69 della Commissione , del 4 febbraio 1969 , relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d ' intervento ( 5 ) , pur prevedendo le deroghe necessarie per l ' esportazione dei prodotti , segnatamente in materia di cauzione , nonché di ritiro e di pagamento delle merci ; considerando che è d ' uopo prorogare il termine d ' esportazione nel caso in cui gli esportatori desiderino avvalersi delle possibilità contemplate dal regolamento ( CEE ) n . 441/69 del Consiglio , del 4 marzo 1969 , che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici , esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell ' allegato II del trattato ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 269/78 ( 7 ) ; considerando che l ' esperienza acquisita in materia di esportazione di carni vendute dagli organismi d ' intervento dimostra che le possibilità di esportazione possono essere sviluppate soltanto se gli operatori , ai fini dell ' esecuzione di contratti conclusi con operatori stabiliti nei paesi terzi , dispongono della facoltà di acquistare determinati quantitativi di carni a un determinato prezzo e di procedere alla relativa presa in consegna scaglionandola lungo un periodo relativamente esteso ; che tale periodo non deve tuttavia essere superiore a sei mesi ; che occorre inoltre prevedere talune condizioni particolari , segnatamente la presentazione di un contratto di esportazione , onde garantire che l ' estensione del termine di presa in consegna sia consentit esclusivamente nell ' ambito di contratti di esportazione il cui periodo d ' esecuzione sia superiore al termine di presa in consegna attualmente previsto ; considerando che , per non scoraggiare gli operatori , si devono autorizzare gli organismi d ' intervento a vendere carni da essi prese in consegna dopo la data contemplata dal presente regolamento , qualora i quantitativi disponibili siano inferiori a quelli per i quali sono state presentate domande d ' acquisto ; che occorre limitare detti quantitativi ai quantitativi necessari ai fini dell ' esecuzione dei contratti di esportazione ; considerando che , nell ' ambito delle vendite dei prodotti in causa , occorre prorogare il periodo di validità dei titoli di esportazione fissato dal regolamento ( CEE ) n . 571/78 della Commissione , del 21 marzo 1978 , concernente il regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 585/77 ( 8 ) ; considerando che , per semplificare la normativa in vigore , è necessario abrogare il regolamento ( CEE ) n . 2320/74 della Commissione , del 10 settembre 1974 , relativo alla vendita , ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , di carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento e destinate all ' esportazione ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 623/78 ( 10 ) ; che inoltre occorre modificare l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione , del 30 giugno 1976 , che stabilisce modalità comuni di controllo dell ' utilizzazione e / o della destinazione di prodotti provenienti dallo intervento ( 11 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 732/78 ( 12 ) ; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente . HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Si procede alla vendita , ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo , di carni bovine congelate prese in consegna dagli organismi d ' intervento anteriorment al 1 * agosto 1977 e destinate all ' esportazione . 2 . I prodotti , le relative presentazioni e i prezzi di vendita sono fissati nell ' allegato . 3 . La vendita dei prodotti è effettuata in conformità del regolamento ( CEE ) n . 216/69 , fatte salve le disposizioni complementari o derogatorie previste dal presente regolamento . Articolo 2 1 . Una domanda d ' acquisto è valida soltanto se : a ) verte su un quantitativo minimo di 20 tonnellate ; b ) è corredata dell ' impegno scritto dell ' acquirente di ritirare ed esportare le carni entro un termine di otto settimane a decorrere dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto ; tuttavia , qualora l ' acquirente sottoponga le carni al regime di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 441/69 , l ' esportazione deve essere effettuata entro sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto . 2 . Le carni sono prese in consegna dell ' acquirente entro un massimo di otto settimane dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto . Articolo 3 1 . In deroga all ' articolo 2 paragrafo 1 , lettera b ) , il termine di presa in consegna e di esportazione delle carni vendute in conformità del presente regolamento è portato ad un massimo di sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto , a condizione : a ) che tale domanda sia corredata di una copia certificata conforme di un contratto per l ' esportazione di carni bovine congelate , nonché dell ' impegno scritto di presentare la domanda o le domande di titolo di esportazione per la destinazione e per il quantitativo indicati nel contratto ; b ) che il richiedente acquisti quarti posteriori o uno stesso tonnellaggio di quarti anteriori e di quarti posteriori detenuti dagli organismi d ' intervento ; c ) che il richiedente s ' impegni per iscritto a ritirare ed esportare le carni entro sei mesi dal giorno di presentazione della domanda d ' acquisto . 2 . Il quantitativo di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , puo essere acquistato presso gli organismi d ' intervento di vari Stati membri . In tal caso , l ' acquirente presenta la domanda o le domande di titolo d ' esportazione all ' organis competente dello Stato membro di sua scelta , nonché copie certificate conformi del contratto di cui al paragrafo 1 , lettera a ) a tutti gli organismi d ' intervento interessati indicando loro il complesso delle domande d ' acquisto da lui presentate per la totalità del quantitativo che forma oggetto del contratto . Il primo giorno lavorativo successivo al deposito delle domande d ' acquisto , ogni organismo d ' intervento comunica alla Commissione e agli altri organismi d ' intervento interessati le domande di acquisto da esso ricevute , indicando i quantitativi di carni sui quali esse vertono , distinti per destinazione , categoria e qualità . 3 . Se i quantitativi disponibili presso un organismo d ' intervento sono inferiori a quelli per i quali sono state presentate domande d ' acquisto , l ' organismo d ' intervent interessato è autorizzato a vendere , nella misura strettamente indispensabile ai fini dell ' esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , carni prese in consegna dopo la data contemplata dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , ad eccezione delle carni prese in consegna dopo il terzo mese successivo a tale data . Articolo 4 Il prezzo è pagato via via che le merci escono dal magazzino , proporzionalmente ai quantitativi ritirati e al più tardi il giorno precedente ciascun ritiro . Articolo 5 1 . La cauzione intesa a garantire l ' adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento ammonta a : 22 UC/100 kg per i quarti anteriori , 42 UC/100 kg per i quarti posteriori . 2 . Per le carni vendute in conformità dell ' articolo 3 , le cauzioni sono svincolate soltanto dopo che sia fornita la prova che l ' intero quantitativo oggetto del contratto di esportazione ha raggiunto la destinazione prevista dal contratto stesso . Articolo 6 All ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 571/78 è aggiunto il seguente paragrafo 3 : " 3 . Il titolo di esportazione per le carni vendute conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolament ( CEE ) n . 1027/78 è valido dalla data del suo rilascio ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 sino alla scadenza del termine di presa in consegna e di esportazione previsto dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1027/78 . La domanda di titolo e il titolo stesso devono recare : a ) nella casella 12 , una delle diciture seguenti : _ " Carni d ' intervento _ applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1027/78 " . b ) nella casella 13 , l ' indicazione della destinazione . Il titolo obbliga ad esportare verso detta destinazione . " Articolo 7 Nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , al punto " I . Prodotti destinati all ' esportazione nello stess stato in cui sono ritirati dalle scorte d ' intervento " : a ) Il paragrafo 5 e la nota relativa sono soppressi ; queste disposizioni restano tuttavia applicabili ai prodotti per i quali il regolamento ( CEE ) n . 2320/74 resta applicabile ; b ) dopo il paragrafo 9 sono inseriti il seguente paragrafo 10 e la relativa nota a pie ' di pagina ( 13 ) : " 10 . Regolamento ( CEE ) n . 1027/78 della Commissione , del 19 maggio 1978 , relativo alla vendita , a prezzi fissati forfettariamente in anticipo , di carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento e destinate all ' esportazione , e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 2320/74 nonché modifica dei regolamenti ( CEE ) n . 1687/76 e ( CEE ) n . 571/78 ( 13 ) . Articolo 8 Se le quantità disponibili presso un organismo d ' intervento sono inferiori alle quantità per le quali sono presentate domande d ' acquisto il giorno di entrata in vigore del presente regolamento , dette domande sono considerate presentate contemporaneamente . Articolo 9 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 2320/74 è abrogato . Tuttavia esso resta applicabile alle domande d ' acquisto presentate prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento . 2 . Negli atti comunitari in cui si fa richiamo al regolamento ( CEE ) n . 2320/74 o a determinati articoli di esso , tali richiami sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del medesimo . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 maggio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 59 del 10 . 3 . 1969 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 40 del 10 . 2 . 1978 , pag . 7 . ( 8 ) GU n . L 78 del 22 . 3 . 1978 , pag . 10 . ( 9 ) GU n . L 248 dell ' 11 . 9 . 1974 , pag . 8 . ( 10 ) GU n . L 84 del 31 . 3 . 1978 , pag . 17 . ( 11 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 . ( 12 ) GU n . L 99 del 12 . 4 . 1978 , pag . 14 . ( 13 ) GU n . L 132 del 20 . 5 . 1978 , pag . 53 . " ALLEGATO Prezzi di vendita in unità di conto per 100 kg di prodotti ( 1 ) DEUTSCHLAND _ Vorderviertel , auf 8 Rippen geschnitten , stammend von : Bullen A 120,529 Ochsen A 118,567 _ Hinterviertel , auf 5 Rippen geschnitten , stammend von : Bullen A 163,577 Ochsen A 160,801 BELGIQUE / BELGIE _ Quartiers avant , découpe droite à 8 cótes , provenant des : Voorvoeten , recht afgesneden op 8 ribben , afkomstig van : Boeufs 55 % Ossen 55 % 117,869 Taureaux 55 % / Stieren 55 % 116,105 Vaches 55 % / Koeien 55 % 103,760 _ Quartiers arrière , découpe droite à 5 cótes , provenant des : Achtervoeten , recht afgesneden op 5 ribben , afkomstig van : Boeufs 55 % / Ossen 55 % 159,490 Taureaux 55 % / Stieren 55 % 157,975 Vaches 55 % / Koeien 55 % 141,315 DANMARK _ Forfjerdinger , udskaaret med 5 ribben , idet slag og bryst bliver siddende paa forfjerdingen af : Kvier 1 95,177 Stude 1 96,340 Tyre P 101,576 Ungtyre 1 109,722 Koeer med kalv 1 86,718 Koeer 1 84,994 _ Bagfjerdinger , udskaaret med 8 ribben , saakaldte " pistoler " af : Kvier 1 142,903 Stude 1 144,903 Tyre P 152,897 Ungtyre 1 165,389 Koeer med kalv 1 130,094 Koeer 1 127,455 FRANCE _ Quartiers avant , découpe à 5 cótes , les caparacons faisant partie du quartier avant , provenant des : Boeufs R , A , N 112,706 Jeunes bovins , R , A , N 109,818 Vaches A , N 99,295 _ Quartiers arrière , découpe à 8 cótes , dite " pistola " , provenant des : Boeufs R , A 175,435 Boeufs N 159,891 Jeunes bovins R , A 169,237 Jeunes bovins N 157,72 Vaches A 158,865 Vaches N 138,735 IRELAND _ Forequarters , straight cut at tenth rib , from : Heifers 2 96,302 Steers 1 100,924 Steers 2 100,924 Cows 1 85,713 _ Hindquarters , straight cut at third rib , from : Heifers 2 130,393 Steers 1 136,711 Steers 2 136,711 Cows 1 115,851 ITALIA _ Quarti anteriori , taglio a 8 costole , il pancettone fa parte del quarto anteriore , provenienti dai : Vitelloni 1 122,537 Vitelloni 2 116,182 Vacche 1 98,183 Vacche 2 83,357 _ Quarti posteriori , taglio a 5 costole , detto pistola , provenienti dai : Vitelloni 1 176,877 Vitelloni 2 167,782 Vacche 1 141,410 Vacche 2 118,675 NEDERLAND _ Voorvoeten , recht afgesneden op 8 ribben , afkomstig van : Vaarzen , 1e kwaliteit 108,842 Stieren , 1e kwaliteit 116,042 Stieren , 2e kwaliteit 108,249 Koeien , 2e kwaliteit 87,884 _ Achtervoeten , recht afgesneden op 9 ribben , afkomstig van : Vaarzen , 1e kwaliteit 147,030 Stieren , 1e kwaliteit 157,225 Stieren , 2e kwaliteit 146,191 Koeien , 2e kwaliteit 122,027 UNITED KINGDOM A . Great Britain _ Forequarters , straight cut at tenth rib , from : Steers M 114,639 Steers H 113,555 Heifers M / H 112,472 _ Hindquarters , straight cut at third rib , from : Steers M 156,318 Steers H 154,822 Heifers M / H 153,325 B . Northern Ireland _ Forequarters , straight cut at tenth rib , from : Steers L / M 112,507 Steers L / H 112,507 Steers T 112,507 Heifers T 108,850 _ Hindquarters , straight cut at third rib , from : Steers L / M 153,374 Steers L / H 153,374 Steers T 153,374 Heifers T 148,326 ( 1 ) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento ( CEE ) n . 1805/77 .