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Document 31978R0310

    Regolamento (CEE) n. 310/78 del Consiglio, del 14 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l' isoglucosio

    GU L 46 del 17.2.1978, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/310/oj

    31978R0310

    Regolamento (CEE) n. 310/78 del Consiglio, del 14 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l' isoglucosio

    Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1978 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0099


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 310/78 DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 1978

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 878/77 per quanto concerne i tassi di cambio da applicare per i concentrati di pomodori e l ' isoglucosio

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che in virtù dell ' articolo 2 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 179/78 ( 4 ) , un nuovo tasso rappresentativo si applica in Italia , per i pomodori pelati , a decorrere dal 1 * febbraio 1978 ; che tuttavia per i concentrati di pomodori , per i quali esiste una campagna , il nuovo tasso deve essere applicato soltanto a decorrere dall ' inizio di quest ' ultima e cioè dal 1 * luglio 1978 ;

    considerando che il diverso trattamento di prodotti dello stesso settore ostacola la corretta gestione del mercato dei medesimi ; che , per evitare tale inconveniente , è opportuno applicare il nuovo tasso per i concentrati di pomodori a decorrere da una data quanto più vicina possibile a quella presa in considerazione per i pomodori pelati ;

    considerando che per quanto riguarda il prezzo minimo da rispettare all ' importazione è opportuno evitare che questa misura si applichi ad operazioni per le quali sono già stati chiesti titoli d ' importazione prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento ;

    considerando che il settore dell ' isoglucosio è strettamente connesso con il settore dello zucchero ; che per il settore dell ' isoglucosio non esiste tuttavia una campagna di commercializzazione ; che , tenuto conto dell ' attuale versione dell ' articolo 2 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , la mancanza di una campagna avrà come conseguenza che il nuovo tasso rappresentativo della sterlina inglese non verrà applicato ai due settori summenzionati a partire dalla stessa data ; che occorre evitare una tale differenziazione ;

    considerando che il comitato monetario verrà consultato e che , vista l ' urgenza , occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento n . 129 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 5 , lettere d ) ed e ) , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è sostituito dal seguente testo :

    " d ) con riserva di quanto disposto alle lettere e ) e f ) , dall ' inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno dell ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 178/78 ;

    e ) dal 20 febbraio 1978 per i concentrati di pomodori ;

    f ) dalla data di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 178/78 per

    _ i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari , delle carni bovine e delle carni suine , nonché dello zucchero ;

    _ l ' aiuto complementare di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 ( 5 ) ;

    _ tutti gli altri casi non suindicati " .

    Articolo 2

    Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è sostituito dal seguente testo :

    " 6 . Il tasso rappresentativo per la sterlina inglese , fissato con il regolamento ( CEE ) n . 179/78 , si applica a decorrere :

    a ) dal 1 * luglio 1978 per il settore dell ' isoglucosio ;

    b ) dal 1 * agosto 1978 per i settori delle uova , del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ;

    c ) dal 16 dicembre 1978 per il settore del vino ; altre date possono essere tuttavia previste per le operazioni di distillazione ;

    d ) dal 1 * gennaio 1979 per il settore dei prodotti della pesca ;

    e ) con riserva di quanto disposto alla lettera f ) , dall ' inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno di entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 179/78 ;

    f ) dalla data di messa in applicazione dei prezzi per la campagna 1978/1979 per i settori delle carni bovine nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dalla data applicabile a quest ' ultimo settore per il settore dell carni suine e negli altri casi non suindicati " .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Tuttavia , per quanto riguarda il prezzo minimo all ' importazione fissato per i concentrati di pomodori , il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni realizzate sulla scorta di un titolo d ' importazione chiesto a decorrere dal 20 febbraio 1978 ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , d ' esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1470/77 ( 7 ) .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 14 febbraio 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . DALSAGER

    ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .

    ( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 .

    ( 4 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1978 , pag . 3 .

    ( 5 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

    ( 7 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 .

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