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Document 31978R0243

    Regolamento (CEE) n. 243/78 della Commissione, del 1° febbraio 1978, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

    GU L 37 del 7.2.1978, p. 5–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1982; abrogato da 31982R1160

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/243/oj

    31978R0243

    Regolamento (CEE) n. 243/78 della Commissione, del 1° febbraio 1978, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

    Gazzetta ufficiale n. L 037 del 07/02/1978 pag. 0005 - 0010
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0074


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 243/78 DELLA COMMISSIONE

    del 1 * febbraio 1978

    che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione dell monete di taluni Stati membri ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 557/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune de mercati nel settore dei cereali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 , l ' articolo 15 , paragrafo 5 l ' articolo 16 , paragrafo 6 , nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 974/71 ha istituito il regime degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra gli Stati membri e con i paesi terzi ; che tali importi sono calcolati sulla base della differenza esistente tra il tasso rappresentativo di una moneta e il suo tasso effettivo ; che , per gli Stati membri per le cui monete non è stato fissato un tasso centrale , il tasso effettivo è quello rilevato regolarmente sul mercato dei cambi ; che per gli altri Stati membri il tasso centrale è considerato come tasso effettivo ; che il regime degli importi compensativi monetari è pertanto caratterizzato da un ' instabilità degli importi stessi ; che , per tale motivo e tenuto conto del metodo di calcolo che prende in considerazione l ' evoluzione delle monete fluttuanti rispetto alle altre monete della Comunità , l ' importo compensativo monetario non corrisponde sempre all relazioni monetarie che stanno alla base dei contratti commerciali ; che cio avviene in particolare negli scambi con i paesi terzi ;

    considerando che , per tali motivi , gli ambienti commerciali si trovano talora in difficoltà quando gradirebbero conoscere , al momento della conclusione di un contratto , le condizioni economiche nelle quali il contratto stesso verrà eseguito ; che a tale inconveniente puo essere posto rimedio soltanto mediante la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ;

    considerando tuttavia che la fissazione anticipata di qualsiasi importo , in particolare degli importi compensativi monetari , comporta il rischio di abusi a fini speculativi ; che occorre pertanto procedere con cautela e prevedere tale possibilità soltanto per gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi con i paesi terzi e per i prodotti per i quali esiste una possibilità di fissare in anticipo il prelievo o , secondo il caso , la restituzione ; che la stessa giustificazione economica della fissazione anticipata , ossia la sicurezza che si intende fornire al commercio , induce a disporre che l ' importo compensativo monetario possa essere fissato in anticipo soltanto se , per la stessa operazione , è stato fissato in anticipo il prelievo o la restituzione ;

    considerando che è pertanto logico che il periodo di validità di un importo compensativo fissato in anticipo sia identico a quello della restituzione o del prelievo al quale l ' importo è connesso ; che , onde evitare rischi eccessivi per il corretto funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati , è tuttavia necessario non superare in alcun caso un periodo di validità di sei mesi ; che opportune disposizioni tecniche devono pertanto essere previste per i casi nei quali il normale periodo di validità dei titoli d ' importazione , di esportazione o di fissazione anticipata supera i sei mesi ;

    considerando che la diversa evoluzione degli importi compensativi monetari nei vari Stati membri puo indurre alla speculazione ; che è quindi inevitabile che la validità di un titolo per il quale è stata chiesta la fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario sia limitata al territorio dello Stato membro nel quale l ' interessato indica di voler effettuare l ' operazione d'importazione o di esportazione ;

    considerando che , negli scambi con i paesi terzi , l ' importo compensativo monetario si compone di due elementi , ossia l ' importo in moneta nazionale fissato per lo Stato membro e per il prodotto in causa , nonché il coefficiente monetario applicato al prelievo o alla restituzione ;

    considerando che esistono problemi tecnici scaturenti dal calcolo dell ' importo compensativo monetario applicabile a talune merci contemplate dal regolamento ( CEE ) n . 1059/69 del Consiglio , del 28 maggio 1969 , che detemina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 152/78 ( 6 ) ; che tali importi sono infatti calcolati in funzione di quantitativi di prodotti agricoli di base fissati forfettariamente ai fini del calcolo dell ' inere all ' importazione ; che , in caso di fissazione anticipata degli importi in causa , occorre stabilire una relazione con le restituzioni di cui beneficiano i prodotti agricoli di base esportati sotto forma delle merci di cui trattasi ; che questi problemi possono essere risolti mediante un sistema forfettario basato in particolare sulla condizione che la totalità di uno dei prodotti di base sia coperta da un titolo di fissazione anticipata della restituzione ;

    considerando che , durante il periodo di validità dei titoli implicanti fissazione anticipata degli importi compensativi monetari , possono intervenire variazioni di prezzo a seguito della modifica del livello dei prezzi espressi in unità di conto o dei tassi rappresentativi ; che occorre tener conto di questa eventualità prevedendo un adeguamento degli importi compensativi fissati in anticipo ;

    considerando che l ' evoluzione del mercato puo rendere inopportuna la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ; che occorre pertanto prevedere la possibilità di sospendere , se del caso con procedura rapida , la fissazione anticipata di tali importi ;

    considerando che , qualora un commerciante non si avvalga della facoltà di ottenere la fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario , è opportuno non consentirgli il ricorso all ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1608/74 della Commissione , del 26 giugno 1974 , recante disposizioni particolari in materia di importi compensativi monetari ( 7 ) ; che , in tal caso , l ' interessato ha infatti omesso di prendere le misure di sicurezza che erano a sua disposizione ;

    considerando che , per non creare distorsioni della concorrenza tra coloro che detengono titoli al momento dell ' entrata in vigore del presente regolamento e gli interessati che presentano una domanda a decorrere da tale data , è opportuno prevedere misure transitorie che consentano di derogare entro certi limiti alle disposizioni normali ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 837/72 della Commissione , del 24 aprile 1972 , che stabilisce , nel settore dei cereali , disposizioni particolari per i prelievi e le restituzioni fissati in anticipo ( 8 ) , disponeva che , qualora si fosse verificato un evento monetario il quale desse luogo a una diminuzione degli importi compensativi monetari , e sempreché il prelievo o la restituzione fossero stati fissati in anticipo , all ' operazione in causa si sarebbe applicato l ' importo compensativo monetario valido il giorno di detta fissazione anticipata ; che tale disposizione non ha più ragion d ' essere , in seguito alle decisione di fissare in anticipo gli importi compensativi monetari ; che è pertanto necessario abrogarla ;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento fanno rinvio a talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1469/77 ( 10 ) , nonché del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 11 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1470/77 ( 12 ) ;

    considerando che i comitati di gestione interessati non hanno espresso alcun parere entro il termine stabilito dal loro presidente ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Negli scambi con i paesi terzi , gli importi compensativi monetari sono fissati in anticipo secondo le modalità e condizioni previste dal presente regolamento .

    2 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , s ' intende per importo compensativo monetario il complesso degli elementi seguenti :

    a ) l ' importo risultante , per i prodotti in causa , dall ' applicazione dell ' allegato I dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari ;

    b ) _ il coefficiente indicato nell ' allegato II dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari ,

    _ il tasso rappresentativo applicabile per la conversione in moneta nazionale degli importi fissati in unità di conto .

    Per taluni prodotti trasformati , questi due elementi sono , se del caso , differenziati a seconda dei prodotti di base agricoli per i quali la restituzione all ' esportazione è fissata in anticipo .

    3 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , le consegne di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n 192/75 sono considerate come scambi con i paesi terzi .

    4 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , gli Stati membri del Benelux sono considerati un unico Stato membro .

    Articolo 2

    1 . L ' importo compensativo monetario è fissato in anticipo su domanda degli interessati .

    L ' importo compensativo puo essere fissato in anticipo soltanto se il prelievo all ' importazione o all ' esportazio o la restituzione all ' esportazione siano fissati in anticip e per il titolo in causa .

    Per i prodotti della sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune , l ' importo compensativo monetario puo essere fissato in anticipo soltanto se la restituzione all ' esportazione è fissata in anticipo per tutti gli elementi del prodotto stesso .

    2 . I prelievi o le restituzioni fissati nell ' ambito di una gara sono da considerarsi fissati in anticipo .

    3 . Se l ' importo compensativo monetario è fissato in anticipo , il titolo e , in caso di applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 6 , il relativo estratto sono validi in un solo Stato membro da designare dal richiedente del titolo al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario .

    Articolo 3

    1 . Se la validità del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è inferiore o uguale a 6 mesi , la domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo .

    In caso di applicazione del comma precedente :

    a ) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare , nella casella 12 , una delle diciture seguenti :

    " Fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario "

    b ) la casella 20 del titolo d ' importazione o di fissazione anticipata o , secondo il caso , la casella 18 del titolo di esportazione o di fissazione anticipata deve recare le diciture seguenti in una delle lingue della Comunità :

    " _ Importo compensativo monetario fissato in anticipo il ( data della fissazione anticipata ) , da modificarsi se del caso

    Titolo valido in ( Stato membro designato dal richiedente ) " .

    2 . Per i titoli che vengono utilizzati nel loro territorio , gli organismi competenti degli Stati membri possono inoltre fornire in via indicativa , nella casella 20 del titolo d ' importazione o di fissazione anticipata o , secondo il caso , nella casella 18 del titolo di esportazione o di fissazione anticipata , ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell ' importo compensativo monetario .

    Articolo 4

    1 . Le disposizioni del presente articolo si applicano allorché la validità del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è superiore a 6 mesi .

    2 . La validità della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario è di 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di fissazione anticipata .

    3 . Il richiedente del titolo puo presentare domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario durante un periodo che inizia il giorno di presentazione della domanda di titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione e scade il primo giorno degli ultimi sei mesi di validità del titolo stesso .

    4 . Se un titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione implica anche la fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario , la validità del titolo scade l ' ultimo giorno del periodo di validità della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario .

    5 . Se la domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario è presentata contemporaneamente alla domanda di titolo , la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare le diciture di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 .

    Nella casella 21 del titolo d ' importazione o di fissazion anticipata o , secondo il caso , nella casella 19 del titolo di esportazione o di fissazione anticipata deve essere indicata la data di scadenza della validità della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario .

    6 . Se il richiedente del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione non si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 5 e presenta una domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario nel corso del periodo di cui al paragrafo 3 , la domanda stessa deve essere depositata presso l ' organismo ch ha ricevuto la domanda di titolo .

    Le disposizioni dell ' articolo 5 , paragrafi 1 e 3 , dell ' articolo 6 e dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 si applicano alla domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario .

    La domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario puo riguardare un titolo o un estratto dello stesso , qualora sia stato rilasciato un estratto di titolo .

    Unitamente alla domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario l ' interessato deve presentare all ' organismo competente il titolo o l ' estratt di titolo , cui la domanda si riferisce . Il titolo o l ' estratto di titolo vengono conservati presso l ' organism competente , il quale procede al rilascio di un titolo o di un estratto sostitutivo .

    Al momento della presentazione della domanda di estratto di titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione , per l ' estratto stesso , che è considerato come estratto sostitutivo , puo essere presentata domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario .

    7 . Il titolo o l ' estratto sostitutivo implicante fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario è rilasciato per un quantitativo di prodotti che , maggiorato della tolleranza , corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito .

    Il titolo o l ' estratto sostitutivo ha una validità di 6 mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario .

    Fatte salve le disposizioni particolari di cui al presente paragrafo , il titolo o l ' estratto sostitutivo deve recare le indicazioni e le diciture che figurano eventualmente nel documento sostituito . Esso reca inoltre le diciture di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , nonché un riferimento al numero del documento sostituito .

    8 . Le disposizioni dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , si applicano ai titoli di cui al presente articolo .

    Articolo 5

    1 . Se il titolo di fissazione anticipata della restituzione riguarda un prodotto di base esportato sotto forma di merci contemplate dal regolamento ( CEE ) n . 1059/69 e comporta la fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario , detta fissazione anticipata interessa l ' importo compensativo monetario applicabile a dette merci .

    2 . La merce puo beneficiare della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario soltanto se , per almen uno dei prodotti di base , la totalità del quantitativo che puo beneficiare della restituzione all ' esportazione è coperta da uno o più dei titoli di cui al paragrafo 1 .

    Ai fini dell ' applicazione del comma precedente , sono presi in considerazione soltanto i prodotti di base il cui peso è uguale o superiore al ' 10 % del peso della merce .

    3 . Qualora , all ' atto dell ' espletamento delle formalit doganali , vengano presentati più titoli di cui al paragrafo 1 , ai fini della data da prendere in considerazione per il calcolo dell ' importo compensativo monetario si tiene conto soltanto del titolo di data meno recente .

    Ai fini dell ' applicazione del comma precedente , sono presi in considerazione soltanto i titoli concernenti il prodotto o i prodotti di base il cui quantitativo risulta totalmente coperto dal titolo stesso .

    4 . Qualora , all ' atto dell ' espletamento delle formalit doganali , vengano presentati uno o più titoli di cui al paragrafo 1 e la merce non possa beneficiare della fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario perché non sussistono i presupposti menzionati al paragrafo 2 , il titolo o i titoli in causa non sono accettati all ' espletamento delle formalità doganali relative alla merce di cui trattasi .

    Articolo 6

    1 . Alle operazioni realizzate durante il periodo di validità del titolo si applica l ' importo compensativo monetario valido il giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata di tale importo .

    2 . Tuttavia , qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo nell ' ambito di una gara , l ' importo compensativo monetario applicabile è quello valido l ' ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte .

    Le disposizioni del paragrafo 1 rimangono tuttavia applicabili se il richiedente di un titolo implicante un prelievo o una restituzione fissata in anticipo nell ' ambito di una gara si trova nella situazione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 6 .

    Articolo 7

    1 . Gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se , durante il periodo di validità del titolo , entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo deciso prima che venisse presentata la domanda di fissazione anticipata .

    2 . Puo essere deciso che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo vengano adeguati

    _ se durante il periodo di validità del titolo interviene una variazione del prelievo o della restituzione a seguito di una modifica dei prezzi , oppure

    _ se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo .

    3 . Le modalità di adeguamento e gli adeguamenti stessi sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 974/71 .

    4 . Se , in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , in un titolo è indicato un tasso in moneta nazionale e tale tasso deve essere adeguato , i servizi competenti degli Stati membri adottano le misure amministrative che ritengono necessarie per procedere all ' adeguamento . A tal fine , ess possono prevedere diciture supplementari nei titoli .

    Articolo 8

    1 . Se per uno o più prodotti non sono fissati importi compensativi monetari in uno Stato membro , mentre tali importi sono applicati in altri Stati membri , nel paese in causa il tasso dell ' importo compensativo monetario è considerato pari a 0 e il coefficiente pari a 1 .

    2 . Nello Stato membro di cui al paragrafo 1 , la fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario puo essere chiesta alle stesse condizioni valide negli altri Stati membri .

    Articolo 9

    1 . Se dall ' esame della situazione monetaria o del mercat emerge che l ' attuazione delle norme concernenti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari provoca o rischia di provocare difficoltà , l ' applicazione di dette norme per il prodotto o i prodotti in causa puo essere sospesa .

    2 . In caso di estrema urgenza , la Commissione , previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone , puo decidere di sospendere la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari per un massimo di tre giorni lavorativi .

    3 . Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non è accolta alcuna domanda di fissazione anticipata di detti importi .

    4 . Le domande di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario che accompagnano una domanda di titolo e che sono in esame al momento della sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari sono respinte .

    5 . Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le domande di titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione .

    Articolo 10

    1 . I titoli o gli estratti di titolo implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione , per i quali è stata presentata domanda , ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che sono ancora validi a tale data , possono formare oggetto di una domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario .

    Tale domanda deve essere presentata entro le due settimane successive all ' entrata in vigore del presente regolamento . Per i titoli o gli estratti di titoli che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ancora validi per un periodo di oltre 6 mesi , la domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario puo tuttavia essere presentata sino al primo giorno degli ultimi sei mesi di validità del titolo o dell ' estratto di titolo .

    2 . La domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario è presentata in conformità del disposto dell ' articolo 4 , paragrafo 6 , e dà luogo al rilascio di un titolo o di un estratto sostitutivo .

    3 . Il titolo o l ' estratto sostitutivo di cui al paragraf 2 è rilasciato alle condizioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 7 . Tuttavia , la data di scadenza della validità del titolo o dell ' estratto sostitutivo non puo essere posteriore alla data di scadenza della validità del documento sostituito .

    Articolo 11

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1608/74 è completato mediante aggiunta dell ' articolo seguente :

    " Articolo 5 bis

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui esista la possibilità di fissazione anticipata degli importi compensativi monetari " .

    2 . Il regolamento ( CEE ) n . 837/72 , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 199/73 , è abrogato .

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 1 * febbraio 1978 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 281 del 1 * . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 141 del 12 . 6 . 1969 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 23 del 28 . 1 . 1978 , pag . 1 .

    ( 7 ) GU n . L 170 del 27 . 6 . 1974 , pag . 38 .

    ( 8 ) GU n . L 98 del 24 . 4 . 1972 , pag . 10 .

    ( 9 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 1 .

    ( 10 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 9 .

    ( 11 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

    ( 12 ) GU n . L 162 del 1 * . 7 . 1977 , pag . 11 .

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