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Document 31978D1041
78/1041/EEC: Council Decision of 21 December 1978 amending Decision 71/143/EEC setting up machinery for medium-term financial assistance
78/1041/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica la decisione 71/143/CEE relativa all' istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine
78/1041/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica la decisione 71/143/CEE relativa all' istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine
GU L 379 del 30.12.1978, p. 3–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1978
78/1041/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica la decisione 71/143/CEE relativa all' istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 30/12/1978 pag. 0003 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0181
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0075
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1978 che modifica la decisione 71/143/CEE relativa all ' istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine ( 78/1041/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 103 , e 108 , visto il parere del comitato monetario , vista la proposta della Commissione , considerando che il Consiglio europeo , riunito a Bruxelles , ha adottato , il 5 dicembre 1978 , una risoluzione relativa alle disposizioni per la creazione del sistema monetario europeo ; che tale sistema implica un aumento dei massimali di impegno degli Stati membri nel quadro del meccanismo di concorso finanziario a medio termine ; che il Consiglio europeo ha espressamente previsto che l ' ammontare di questo concorso sarà portato a 11 miliardi di ECU effettivamente disponibili ; considerando che la risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 afferma che gli attuali dispositivi di credito saranno mantenuti per la fase iniziale del sistema monetario europeo e saranno consolidati in un unico fondo nella fase definitiva ; che è opportuno che gli obblighi degli Stati membri restino validi per l ' intera fase transitoria del sistema ; considerando che è opportuno impiegare l ' ECU nel concorso finanziario a medio termine come nel sostegno monetario a breve termine per esprimere i crediti e gli obblighi , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La decisione 71/143/CEE del Consiglio , del 22 marzo 1971 , relativa all ' istituzione di un meccanismo di concors finanziario a medio termine ( 1 ) , modificata da ultimo dalla decisione 78/49/CEE ( 2 ) , è emendata come segue : 1 . L ' articolo 1 , paragrafo 2 , è sostituito dal seguente testo : " 2 . Tale obbligo vale sino al 31 dicembre 1980 " . 2 . L ' articolo 3 , paragrafo 5 , prima frase , è sostituito dal seguente testo : " I crediti e gli obblighi risultanti dal concorso reciproco sono espressi in ECU definite dall ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3180/78 ( 3 ) " . 3 . L ' articolo 5 , paragrafo 2 , prima frase , è sostituito dal seguente testo : " In caso di rifinanziamento esterno al sistema , lo Stato debitore accetta che le ECU in cui il suo debito era stato inizialmente espresso siano sostituite dalla moneta utilizzata per il rifinanziamento " . 4 . L ' allegato è sostituito dal seguente testo : " ALLEGATO I massimali d ' impegno previsti dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , della presente decisione sono i seguenti : in % milioni di ECU del totale Germania 3 105 22,02 Belgio 1 000 7,09 Danimarca 465 3,30 Francia 3 105 22,02 Irlanda 180 1,28 Italia 2 070 14,68 Lussemburgo 35 0,25 Paesi Bassi 1 035 7,34 Regno Unito 3 105 22,02 14 100 100,00 " . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Gli Stati membri termineranno le procedure interne eventualmente necessarie per l ' applicazione della presente decisione al più tardi per il 30 giugno 1979 . Frattanto , gli Stati membri che hanno ancora bisogno di disposizioni legislative in proposito renderanno disponibile la maggiorazione delle loro quote a medio termine mediante un finanziamento provvisorio . Fatto a Bruxelles , addi 21 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente Otto Graf LAMBSDORFF ( 1 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1971 , pag . 15 . ( 2 ) GU n . L 14 del 18 . 1 . 1978 , pag . 14 . ( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .