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Document 31978D1041

    78/1041/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica la decisione 71/143/CEE relativa all' istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine

    GU L 379 del 30.12.1978, p. 3–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1978

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/1041/oj

    31978D1041

    78/1041/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica la decisione 71/143/CEE relativa all' istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine

    Gazzetta ufficiale n. L 379 del 30/12/1978 pag. 0003 - 0004
    edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0181
    edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0075
    edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0075


    ++++

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1978

    che modifica la decisione 71/143/CEE relativa all ' istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine

    ( 78/1041/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 103 , e 108 ,

    visto il parere del comitato monetario ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il Consiglio europeo , riunito a Bruxelles , ha adottato , il 5 dicembre 1978 , una risoluzione relativa alle disposizioni per la creazione del sistema monetario europeo ; che tale sistema implica un aumento dei massimali di impegno degli Stati membri nel quadro del meccanismo di concorso finanziario a medio termine ; che il Consiglio europeo ha espressamente previsto che l ' ammontare di questo concorso sarà portato a 11 miliardi di ECU effettivamente disponibili ;

    considerando che la risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 afferma che gli attuali dispositivi di credito saranno mantenuti per la fase iniziale del sistema monetario europeo e saranno consolidati in un unico fondo nella fase definitiva ; che è opportuno che gli obblighi degli Stati membri restino validi per l ' intera fase transitoria del sistema ;

    considerando che è opportuno impiegare l ' ECU nel concorso finanziario a medio termine come nel sostegno monetario a breve termine per esprimere i crediti e gli obblighi ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    La decisione 71/143/CEE del Consiglio , del 22 marzo 1971 , relativa all ' istituzione di un meccanismo di concors finanziario a medio termine ( 1 ) , modificata da ultimo dalla decisione 78/49/CEE ( 2 ) , è emendata come segue :

    1 . L ' articolo 1 , paragrafo 2 , è sostituito dal seguente testo :

    " 2 . Tale obbligo vale sino al 31 dicembre 1980 " .

    2 . L ' articolo 3 , paragrafo 5 , prima frase , è sostituito dal seguente testo :

    " I crediti e gli obblighi risultanti dal concorso reciproco sono espressi in ECU definite dall ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3180/78 ( 3 ) " .

    3 . L ' articolo 5 , paragrafo 2 , prima frase , è sostituito dal seguente testo :

    " In caso di rifinanziamento esterno al sistema , lo Stato debitore accetta che le ECU in cui il suo debito era stato inizialmente espresso siano sostituite dalla moneta utilizzata per il rifinanziamento " .

    4 . L ' allegato è sostituito dal seguente testo :

    " ALLEGATO

    I massimali d ' impegno previsti dall ' articolo 1 , paragrafo 1 , della presente decisione sono i seguenti :

    in %

    milioni di ECU

    del totale

    Germania 3 105 22,02

    Belgio 1 000 7,09

    Danimarca 465 3,30

    Francia 3 105 22,02

    Irlanda 180 1,28

    Italia 2 070 14,68

    Lussemburgo 35 0,25

    Paesi Bassi 1 035 7,34

    Regno Unito 3 105 22,02

    14 100 100,00 " .

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Gli Stati membri termineranno le procedure interne eventualmente necessarie per l ' applicazione della presente decisione al più tardi per il 30 giugno 1979 . Frattanto , gli Stati membri che hanno ancora bisogno di disposizioni legislative in proposito renderanno disponibile la maggiorazione delle loro quote a medio termine mediante un finanziamento provvisorio .

    Fatto a Bruxelles , addi 21 dicembre 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Otto Graf LAMBSDORFF

    ( 1 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1971 , pag . 15 .

    ( 2 ) GU n . L 14 del 18 . 1 . 1978 , pag . 14 .

    ( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

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