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Document 31978D0992

78/992/CEE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 1978, che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l' apparecchio scientifico designato "HITACHI Scanning Electron Microscope, modello S 550" con un impianto di visualizzazione degli elettroni trasmessi (modello S-5040) ed una unità di refrigerazione (modello HX-CS2)

GU L 340 del 6.12.1978, p. 23–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/1980; abrogato da 31980D1353

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/992/oj

31978D0992

78/992/CEE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 1978, che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l' apparecchio scientifico designato "HITACHI Scanning Electron Microscope, modello S 550" con un impianto di visualizzazione degli elettroni trasmessi (modello S-5040) ed una unità di refrigerazione (modello HX-CS2)

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 06/12/1978 pag. 0023 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 6 pag. 0267


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1978

che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l ' apparecchio scientifico designato " HITACHI Scanning Electron Microscope , modello S 550 " con un impianto di visualizzazione degli elettroni trasmessi ( modello S-5040 ) ed una unità di refrigerazione ( modello HX-CS2 )

( 78/992/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigi dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3195/75 della Commissione , del 2 dicembre 1975 , che determina le disposizioni d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ( 2 ) , in particolare gli articoli 4 e 5 ,

considerando che con lettera dell ' 11 maggio 1978 il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di mettere in atto la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento ( CEE ) n . 3195/75 allo scopo di determinare se l ' apparecchio designato " HITACHI Scanning Electron Microscope , modello S 550 " con un impianto di visualizzazione degli elettroni trasmessi ( modello S-5040 ) ed una unità di refrigerazione ( modello HX-CS2 ) deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e , in caso di risposta affermativa , se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che , in conformità delle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 3195/75 , un gruppo d ' esperti , composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri , si è riunito il 20 ottobre 1978 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

considerando che da questo esame risulta che l ' apparecchi in questione è un microscopio elettronico a scansione , munito di un impianto di visualizzazione degli elettroni trasmessi ed una unità di refrigerazione , utilizzato essenzialmente per ricerche sul deposito di polimeri nei campioni di roccia , nonché sulla caratterizzazione dei materiali di supporto ; che le sue caratteristiche particolari e specialmente il potere risolvente di 70 A * lo rendono specialmente utilizzabile per l ' analisi dei polimeri ;

considerando che le caratteristiche e l ' uso al quale detto apparecchio è destinato lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica pura e che , di conseguenza , esso riveste il carattere di apparecchio scientifico ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che microscopi di valore scientifico equivalente al microscopio anzidetto che garantiscono in particolare un potere risolvente di 70 A * e suscettibili di essere adibiti agli stessi usi sono fabbricati nella Comunità , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 , soltanto a decorrere dal 1 * febbraio 1977 ; che , poiché il microscopio in questione è stato ordinato nell ' aprile 1976 , all ' epoca per i produttori comunitari non era possibile fornire un microscopio di valore scientifico equivalente a quello per il quale è richiesta la franchigia ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l ' apparecchio di cui sopra ; che tuttavia occorre precisare che la concessione di detta franchigia deve essere limitata ai casi in cui l ' ordinazione di apparecchi del genere è stata effettuata prima del 1 * febbraio 1977 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . L ' apparecchio designato " HITACHI Scanning Electron Microscope , modello S 550 " con un impianto di visualizzazione degli elettroni trasmessi ( modello S-5040 ) ed una unità di refrigerazione ( modello HX-CS2 ) deve essere considerato come un apparecchio scientifico .

2 . Sono soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , per l ' ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell ' apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1 .

Articolo 2

Le disposizioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , si applicano soltanto agli apparecchi del genere che sono stati ordinati prima del 1 * febbraio 1977 .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 21 novembre 1978 .

Per la Commissione

Etienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 316 del 6 . 12 . 1975 , pag . 17 .

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