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Document 31978D0808
78/808/EEC: Commission Decision of 20 September 1978 amending Decision 72/356/EEC on statistical surveys of milk and milk products
78/808/CEE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 1978, che modifica la decisione 72/356/CEE relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
78/808/CEE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 1978, che modifica la decisione 72/356/CEE relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
GU L 279 del 4.10.1978, p. 14–18
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 21/03/1986; abrog. impl. da 31986D0180
78/808/CEE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 1978, che modifica la decisione 72/356/CEE relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 04/10/1978 pag. 0014 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0223
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0023
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 1978 che modifica la decisione 72/356/CEE relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari ( 78/808/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 72/280/CEE del Consiglio , del 31 luglio 1972 , relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/320/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 2 , e l ' articolo 6 , paragrafo 1 , vista la direttiva 78/320/CEE , in particolare l ' articolo 2 , considerando che , in seguito alle esperienze acquisite nei primi anni d ' applicazione , per garantire la rispondenza continua delle statistiche con le condizioni economiche , è opportuno modificare l ' elenco dei prodotti lattiero-caseari e le tabelle-tipo per la trasmissione dei dati contenuti nell ' allegato alla decisione 72/356/CEE dell Commissione , del 18 ottobre 1972 , che fissa le disposizioni d ' attuazione delle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificata dalla decisione 76/430/CEE ( 4 ) ; considerando che , in previsione di difficoltà notevoli , per l ' applicazione della direttiva 78/320/CEE è necessario precisare alcune modalità di carattere transitorio riguardo alla forma di trasmissione dei dati regionali della Repubblica federale di Germania ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Con effetto dal 1 * gennaio 1980 , la decisione 72/356/CEE è modificata come segue : 1 . All ' allegato I l ' elenco dei prodotti lattiero-casea oggetto delle indagini è sostituito da quello riportato in allegato alla presente decisione . 2 . All ' allegato II , le tabelle-tipo per la trasmissione dei dati sono modificate come segue : 2.1 . Nelle tabelle 2 e 3 è aggiunta una stima del " tenore di proteine del latte di vacca raccolto " . 2.2 . Alla tabella 3 ( parte B ) l ' elenco dei prodotti lattiero-caseari è sostituito dall ' elenco allegato alla presente decisione . 2.3 . Nella tabella 5 ( parti A e B ) è aggiunta una colonna relativa al siero di latte . 2.4 . Nella tabella 6 ( parte B ) sono aggiunti : a ) i prodotti codificati 231 , 232 , 272 e 273 nell ' allegato alla presente decisione , b ) la voce " Altre fonti " , c ) una colonna relativa al siero di latte . Sono soppresse le colonne relative al totale del latte e alle materie grasse . 2.5 . Alla tabella 11.1 è aggiunta una tabella 11.11 relativa al latte alimentare . Articolo 2 In deroga all ' articolo 4 , secondo comma , punto 3 , lettera a ) , della direttiva 72/280/CEE , la Repubblica federale di Germania è autorizzata a trasmettere il tenore di materia grassa del latte ripartita per " Bundesland " fino al 31 dicembre 1982 . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 20 settembre 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Francois-Xavier ORTOLI ( 1 ) GU n . L 179 del 7 . 8 . 1972 , pag . 2 . ( 2 ) GU n . L 84 del 31 . 3 . 1978 , pag . 49 . ( 3 ) GU n . L 246 del 30 . 10 . 1972 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 114 del 30 . 4 . 1976 , pag . 1 . ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( previsto dall ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva del 31 luglio 1972 ) Codice dei * Denominazione dei prodotti prodotti 1 * Prodotti freschi 11 * Latte alimentare 111 * Latte crudo ( 1 ) 112 * Latte intero ( 2 ) 1121 * pastorizzato 1122 * sterilizzato ( 3 ) 1123 * trattato con procedimento UHT ( ultra alta temperatura ) ( 3 ) 113 * Latte parzialmente scremato ( 4 ) 1131 * pastorizzato 1132 * sterilizzato ( 3 ) 1133 * trattato con procedimento UHT ( ultra alta temperatura ) ( 3 ) 114 * Latte scremato ( 5 ) 12 * Latticello 13 * Crema ( panna ) da consumo ( 6 ) ( 7 ) * avente tenore , in peso , di materia grassa 131 * inferiore o uguale a 21 % 132 * superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 29 % 133 * superiore a 29 % ed inferiore o uguale a 45 % 134 * superiore a 45 % 14 * Latte fermentato * ( yogurt e altri ) 141 * Con additivi 1411 * a base di crema e di latte intero 1412 * a base di latte parzialmente scremato 1413 * a base di latte scremato 142 * Senza additivi 1421 * a base di crema e di latte intero 1422 * a base di latte parzialmente scremato 1423 * a base di latte scremato 15 * Bevande preparate a base di latte 151 * a base di latte intero 152 * a base di latte parzialmente scremato 153 * a base di latte scremato Codice dei * Denominazione dei prodotti prodotti 16 * Altri prodotti lattieri freschi ( 8 ) * ( latte gelificato e altri ) 161 * a base di crema 162 * a base di latte intero 163 * a base di latte parzialmente scremato 164 * a base di latte scremato 2 * Prodotti trasformati 21 * Latte concentrato 211 * Non zuccherato 2111 * parzialmente o totalmente scremato 2112 * intero ( 9 ) 212 * Zuccherato 2121 * parzialmente o totalmente scremato 2122 * intero ( 9 ) 22 * Latte in polvere ( 10 ) 221 * Crema in polvere 222 * Latte intero in polvere 223 * Latte parzialmente scremato in polvere 224 * Latte scremato in polvere 225 * Latticello in polvere 23 * Burro totale 231 * Burro 232 * Burro fuso e burro anidro ( 11 ) , aventi un tenore di materia grassa del 95 % e * oltre 24 * Formaggi ( 12 ) ( di tutti i tipi ) * suddivisi per tipo e tenore di grasso nella materia secca 241 ( 12 ) * Formaggi ottenuti con il solo latte di vacca o mescolando il latte di vacca * con latte di altro tipo 242 ( 12 ) * Formaggi ottenuti con il solo latte di pecora o mescolando il latte di pecora * con il latte di capra 243 ( 12 ) * Formaggi ottenuti con il solo latte di capra 244 ( 12 ) * Formaggi ottenuti con il solo latte di bufala 25 * Formaggi fusi ( 13 ) 26 * Caseine e caseinati 27 * Siero di latte , totale disponibile ( in equivalente liquido ) 271 * Siero di latte utilizzato sotto forma liquida ( 14 ) 272 * Siero di latte utilizzato sotto forma concentrata 273 * Siero di latte in polvere e in pezzi 274 * Lattosio ( zucchero di latte ) 275 * Lattoalbumina 28 * Chocolate crumb Note riguardanti l ' elenco dei prodotti ( 1 ) Latte crudo : il latte che non abbia subito alcun trattamento termico od un trattamento d ' effetto equivalente ( vedi regolamento ( CEE ) n . 1411/71 del Consiglio , del 29 giugno 1971 , GU n . L 148 del 3 . 7 . 1971 ) . ( 2 ) Latte intero : il latte che abbia subito , in un ' impresa che tratta il latte , almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato , ed il cui tenore naturale di materia grassa sia uguale o superiore al 3,5 % , oppure il cui tenore di materia grassa sia stato portato almeno al 3,5 % ( vedi regolamento ( CEE ) n . 1411/71 del Consiglio , del 29 giugno 1971 , GU n . L 148 del 3 . 7 . 1971 ) . ( 3 ) Gli Stati membri che non fanno distinzione tra il latte sterilizzato ed il latte trattato con procedimento UHT possono raggruppare insieme le due voci . ( 4 ) Latte parzialmente scremato : il latte che abbia subito , in un ' impresa che tratta il latte , almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato , ed il cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell ' 1,5 % ed un massimo dell ' 1,8 % ( vedi regolamento ( CEE ) n . 1411/71 del Consiglio , del 29 giugno 1971 , GU n . L 148 del 3 . 7 . 1971 ) . ( 5 ) Latte scremato : il latte che abbia subito , in un ' impresa che tratta il latte , almeno un trattamento termico o un trattamento di effetto equivalente autorizzato , ed il cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso massimo dello 0,30 % ( vedi regolamento ( CEE ) n . 1411/71 del Consiglio , del 29 giugno 1971 , GU n . L 148 del 3 . 7 . 1971 ) . ( 6 ) Senza distinzione fra crema pastorizzata , sterilizzata o trattata con procedimento UHT . ( 7 ) Compresa la crema acidificata . ( 8 ) Gli Stati membri rilevano in questa classe i prodotti lattiero-caseari freschi non compresi altrove e trasmettono i dati relativi a ciascun prodotto separatamente . ( 9 ) Con un tenore di materia grassa superiore al 7 % . ( 10 ) Compreso il latte in polvere contenuto nei prodotti speciali per neonati o per l ' alimentazione del bestiame , fabbricati nelle latterie o caseifici . ( 11 ) Sola produzione diretta partendo dalla crema o dal siero di latte . ( 12 ) La Commissione raggruppa i tipi di formaggio forniti dagli Stati membri secondo il tenore d ' acqua nella materia non grassa . Gli Stati membri trasmettono i dati necessari per tale classifica . L ' indicazione del tenore di materia grassa di ciascun tip di formaggio deve permettere di fissare una classificazione in 8 gruppi : 0 _ da più di 0 a 10 _ da più di 10 a 20 _ da più di 20 a 30 _ da più di 30 a 40 _ da più di 40 a 45 _ da più di 45 a 50 _ più di 50 . ( 13 ) Ivi comprese preparazioni a base di formaggi fusi . ( 14 ) Utilizzate o consegnate prevalentemente per l ' alimentazione del bestiame .