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Document 31978D0711
78/711/ECSC: Commission Decision of 28 July 1978 authorizing an agreement coordinating sales of concrete reinforcing bars and merchant bars by certain Italian steel undertakings (UCRO) (Only the Italian text is authentic)
78/711/CECA: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1978, che autorizza un accordo di imprese siderurgiche italiane avente come oggetto un coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili (UCRO) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
78/711/CECA: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1978, che autorizza un accordo di imprese siderurgiche italiane avente come oggetto un coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili (UCRO) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 238 del 30.8.1978, p. 28–31
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
In force
78/711/CECA: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1978, che autorizza un accordo di imprese siderurgiche italiane avente come oggetto un coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili (UCRO) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 30/08/1978 pag. 0028 - 0031
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1978 che autorizza un accordo di imprese siderurgiche italiane avente come oggetto un coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili ( UCRO ) ( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede ) ( 78/711/CECA ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 65 , vista la domanda presentata dalle imprese interessate , ricevuta il 26 giugno 1978 , I considerando che il 26 giugno 1978 le imprese siderurgiche italiane , ai sensi dell ' articolo 80 del trattato , enumerate nell ' allegato accluso , e in appresso denominate " le imprese " , hanno sollecitato , conformemente all ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato CECA , l ' autorizzazione della Commissione per un accordo tra di loro concluso e avente come oggetto un coordinamento delle vendite , negli altri paesi della Comunità e nei paesi terzi , della propria produzione di tondi per cemento armato e di laminati mercantili , nonché l ' esecuzione , per conto dei firmatari , di lavori amministrativi e statistici ; considerando che , mediante tale accordo , le imprese interessate si propongono di fronteggiare la difficile situazione che attraversa attualmente il mercato dell ' acciaio della Comunità , nonché il mercato mondiale , segnatamente quello dei prodotti di massa quali i tondi per cemento armato e i laminati mercantili in acciaio ordinario ; che tale situazione è caratterizzata da un ' eccedenza di prodotti siderurgici che in questi ultimi anni ha determinato condizioni concorrenziali particolarmente difficili ed una notevole diminuzione dei prezzi e delle entrate che hanno resa necessaria , da parte della Commissione , la fissazione per i due prodotti in causa , che per la maggior parte delle imprese interessate rappresentano l ' unica produzione , di prezzi minimi a norma dell ' articolo 61 ( 1 ) , nonché di programmi previsionali a norma dell ' articolo 46 del trattato ; che le imprese interessate sostengono che il rispetto di tali misure rende difficile il mantenimento delle loro tradizionali correnti di scambi con acquirenti degli altri paesi della Comunità ; che l ' accordo presentato per autorizzazione ha come obiettivo essenziale quello di facilitare il mantenimento di tali relazioni commerciali , nell ' osservanza delle decision e raccomandazioni della Commissione ; considerando che l ' accordo sottoposto per l ' autorizzazione prevede in particolare quanto segue : Viene creato a Milano un Ufficio coordinamento e ripartizione ordini , UCRO , aperto su semplice richiesta a tutte le imprese italiane , ai sensi dell ' articolo 80 del trattato , che producono tondi per cemento armato e laminati mercantili . Compito di tale ufficio sarà di eseguire , per conto dei propri aderenti , lavori amministrativi e statistici nel quadro delle misure anticrisi emanate dalla Commissione e , se del caso , di cercare nuovi sbocchi negli altri paesi della Comunità ed in paesi terzi e di ripartire su una base equa i relativi ordini , senza peraltro che tale attività dell ' UCRO interferisca con le attività commerciali proprie di ognuno degli aderenti . In nessun caso , l ' UCRO sarà abilitato a comunicare ad un aderente informazioni di ordine commerciale su di un altro aderente . Verrà costituito un fascicolo per ogni aderente . Per ogni operazione commerciale esso comprenderà l ' insieme dei documenti seguenti : _ copia dell ' ordine o del documento pro forma per gli ordini telefonici , _ copia della conferma del ricevimento dell ' ordine , _ copia del certificato di conformità , _ copia della distinta di spedizione , _ copia della fattura , _ copia del " benestare bancario " , _ copia del documento bancario di " buon fine dell ' operazione " . La conferma di ricevimento dell ' ordine sarà vistata dell ' associazione e spedita al cliente . Il certificato di conformità istituito con decisione n . 3003/77/CECA della Commissione ( 2 ) sarà un documento con intestazione UCRO . Verrà redatto sotto il controllo dell ' associazione e unicamente rilasciato se le condizioni della vendita sono conformi alle decisioni della Commissione . Gli altri documenti del fascicolo saranno redatti sotto la responsabilità dell ' aderente nonché delle autorità bancarie italiane . Gli ordini accettati dall ' UCRO sono ripartiti tra gli aderenti in funzione delle loro disponibilità di vendita . Tale accordo è valido solo per la durata delle misure anticrisi adottate dalla Commissione ; II considerando che l ' accordo relativo alla creazione dell ' UCRO limita il gioco normale della concorrenza tra le imprese visto che queste ultime : _ ricercano in comune nuovi acquirenti sia nella Comunità che in paesi terzi ; _ concordano di ripartire gli ordini accettati tramite l ' UCRO ; _ realizzano una centralizzazione dei lavori amministrativi e statistici ; considerando che , pertanto , l ' accordo rientra nel divieto di massima enunciato dall ' articolo 65 , paragrafo 1 , del trattato ; considerando che , cio nondimeno , a norma dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato , possono essere autorizzati accordi di specializzazione , d ' acquisto o di vendita in comune , nonché accordi strettamente analoghi quanto alla loro natura e ai loro effetti , quando la Commissione riconosce che soddisfano a tutte le condizioni previste da tale articolo ; considerando che l ' accordo in causa crea tra le imprese u organismo strettamente analogo ad un organismo di vendita in comune ; che tale organismo permette la ricerca in comune di nuovi acquirenti e la centralizzazione amministrativa delle operazioni commerciali collegate alla vendita dei prodotti in questione ; considerando che l ' accordo puo dunque essere autorizzato a norma dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato nella misura in cui contribuisce a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione e qualora sia essenziale per ottenere questi effetti , senza che abbia un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda ; che , inoltre , esso non deve essere suscettibile di dare alle imprese il potere di determinare i prezzi , controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una notevole parte dei prodotti in causa nel mercato comune , né di sottrarsi ad un ' effettiva concorrenza di altre imprese nel mercato comune ; considerando che , in base all ' accordo sottoposto alla Commissione , in materia di miglioramento notevole della produzione o della distribuzione si possono formulare le seguenti constatazioni : La grande maggioranza delle imprese interessate è rappresentata da imprese del tipo mini-stabilimento integrato che effettuano il passaggio dal rottame all ' acciaio liquido , alle billette e ai prodotti laminati con investimenti e manodopera in genere limitati . Esse si limitano in tal modo alla produzione di un unico prodotto o di alcuni prodotti siderurgici , quali i tondi per cemento armato , laminati mercantili o la vergella , in una ristretta gamma di dimensioni e qualità . L ' instaurazione da parte della Commissione di prezzi minimi e di obiettivi di fornitura per impresa influisce necessariamente sulla posizione delle imprese fuori del mercato italiano e necessita dunque , da parte loro , uno sforzo particolare per mantenere le correnti di scambio tradizionali con gli acquirenti degli altri paesi della Comunità . L ' accordo in causa dovrebbe permettere agli aderenti , da un lato , nel quadro della centralizzazione dei loro lavori amministrativi e statistici inerenti alle misure adottate dalla Commissione e , d ' altro lato , nell ' ottica della ricerca di nuovi sbocchi negli altri paesi della Comunità e nei paesi terzi , di superare in comune le difficoltà derivanti dalla situazione che caratterizza attualmente il mercato siderurgico comunitario e di fare fronte più facilmente alla concorrenza dei grandi produttori , tendendo ad una migliore utilizzazione delle loro capacità produttive ; considerando che è dunque giustificato dedurne che l ' accordo che riguarda l ' UCRO puo contribuire ad un miglioramento notevole nella produzione e distribuzione dei prodotti in causa ; considerando che gli effetti prospettati risultano essenzialmente dalla centralizzazione dei lavori amministrativi e statistici nonché dalla ricerca in comune di nuovi sbocchi per la produzione ; che per il resto le imprese interessate non rinunciano , a beneficio dell ' UCRO alla loro libertà individuale , e che le operazioni di tale ufficio non interferiscono con l ' attività commerciale propria ad ognuno degli aderenti ; considerando che , vista la situazione , l ' accordo è essenziale per ottenere tali effetti , cioè il miglioramento della produzione o della distribuzione e che non contiene disposizioni di carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda ; considerando pertanto che tale accordo soddisfa alle condizioni dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , del trattato ; considerando che , per determinare se l ' accordo presentat per autorizzazione soddisfi alle condizioni dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , comma c ) del trattato , è necessario esaminare gli elementi seguenti : Nel 1977 , la produzione italiana rappresentava il 52 % della produzione comunitaria dei tondi per cemento armato e il 25 % della produzione dei laminati mercantili . Le imprese italiane produttrici di tondi per cemento armato e di laminati mercantili vendono all ' incirca l ' 80 della propria produzione sul mercato nazionale . Le forniture in altri paesi della Comunità a paesi terzi rappresentano tuttavia per alcune uno sbocco importante . Nel 1977 , le imprese italiane hanno fornito un totale di 4 176 213 tonnellate di tondi per cemento armato e 2 182 327 tonnellate di laminati mercantili . Le forniture di tondi per cemento armato sono ripartite come segue : Italia 82 % , Germania 4,6 % , Francia 3,9 % , Belgio 1 % , paesi terzi 8,6 % . Le spedizioni di laminati mercantili si suddividono in ragione dell ' 80 % verso l'Italia , 6,1 % verso la Germania , 6,4 % verso la Francia e 6 % verso i paesi terzi . Inoltre limitate quantità di tondi e di laminati mercantili sono state fornite nel 1977 in paesi della Comunità diversi da quelli qui menzionati . Il confronto in ognuno dei paesi e per ogni prodotto tra tali forniture e le forniture totali delle imprese comunitarie per il 1976 ( 1 ) indica per gli statilimenti italiani le quote seguenti di forniture : tondi per cemento armato , 14 % delle forniture totali in Germania , 17,6 % in Francia , 8,2 % in Belgio e , per i laminati mercantili , 7,6 % delle forniture totali in Germania , 11,9 % in Francia e 4,1 % in Belgio . Obiettivo del presente accordo è essenzialmente quello di contribuire al mantenimento degli sbocchi verso gli altri paesi della Comunità , nel rispetto dei prezzi minimi , e verso i paesi terzi , dato che le imprese restano interamente libere per le loro vendite sul mercato italiano . L ' accordo non sembra suscettibile di avere effetti restrittivi sul mercato in ragione della struttura di quest ' ultimo che comporta un gran numero di offerenti . E dunque possibile escludere il mercato italiano nella valutazione dell ' accordo . I tondi per cemento armato nonché i laminati mercantili sono oggetto nella Comunità di un ' offerta sovrabbondante e di una concorrenza particolarmente acuta , sia da parte delle grandi e piccole imprese dei paesi interessati che di imprese di paesi terzi . ( 1 ) I dati relativi al commercio esterno nel 1977 non sono ancora disponibili . considerando che , viste le attuali condizioni del mercato e tenendo conto delle misure adottate dalla Commissione in materia di prezzi di quantità , le impresse interessate non avranno il potere di determinare i prezzi , controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una notevole parte dei prodotti siderurgici nel mercato comune o di sottrarsi ad una effettiva concorrenza di altre imprese nel mercato comune ; considerando che l ' accordo soddisfa al disposto dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , comma c ) ; considerando che è necessario accertarsi che tutte le misure adottate dalle imprese in seno all ' UCRO in base all ' accordo presentato saranno conformi all'autorizzazione accordata con la presente decisione e alle prescrizioni del trattato ; che è dunque opportuno subordinare l ' autorizzazione alle seguenti condizioni : _ l ' UCRO e le imprese aderenti sono tenute a notificare immediatamente alla Commissione tutte le modifiche e aggiunte eventuali all ' accordo . Tali modifiche e aggiunte non potranno essere applicate se non allorquando la Commissione le avrà dichiarate ammissibili o , se del caso , dopo che essa avrà accordato un ' autorizzazione a norma dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato ; _ le imprese aderenti dovranno astenersi dal coordinare reciprocamente la produzione e le attività di vendita fuori del quadro del presente accordo e dei prodotti interessati ; considerando che l ' accordo sottoposto è valido solo per la durata di applicazione delle misure anticrisi adottate dalla Commissione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Si autorizza l ' accordo tra le imprese siderurgiche italiane indicate in allegato che ha come oggetto il coordinamento delle vendite di tondi per cemento armato e di laminati mercantili verso i paesi della Comunità _ esclusa l ' Italia _ e verso i paesi terzi . Articolo 2 L ' autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni : _ l ' UCRO e le imprese aderenti sono tenute a notificare immediatamente alla Commissione ogni modifica e aggiunta eventuale all ' accordo . Le modifiche ed aggiunte non potranno essere applicate se non allorquando la Commissione le avrà dichiarate ammissibili o , se del caso , dopo che avrà accordato un ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , del trattato ; _ le imprese aderenti dovranno astenersi dal coordinare reciprocamente produzione ed attività di vendita fuori del quadro del presente accordo e dei prodotti in questione . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua notifica alle imprese interessate . Articolo 4 Le imprese indicate nell ' allegato sono destinatarie della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 28 luglio 1978 . Per la Commissione Raymond VOUEL Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 114 del 5 . 5 . 1977 , pag . 1 e GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 352 del 31 . 12 . 1977 , pag . 11 . ALLEGATO Elenco degli aderenti all ' UCRO Acciaierie ferriere alpine S.p.A . _ AFB , Borgane di Susa ( Torino ) Ferriera Alto Milanese S.p.A . , Caronno Pertusella ( Varese ) Acciaieria e ferriera vicentine Beltrame S.p.A , Vicenza Breda siderurgica S.p.A , Milano Ferriera bulloneria italiana srl , Udine Ferriera Castellana S.p.A , Vallà di Riese Pio X ( Treviso ) Acciaierie ferriere P.M . Ceretti S.p.A , Villadossola ( Novara ) Compagnia generale metalli _ Co . Ge . Me . _ S.p.A , Casalmaggiore ( Cremona ) Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.A , Torino Ferriere di Domegliara S.p.A , Domegliara Dolce ( Verona ) Acciaierie e ferriere Fenotti e Comini S.p.A , Nave ( Brescia ) Acciaierie e laminatoi Feralpi S.p.A , Lonato ( Brescia ) Acciaierie Ferrero S.p.A , Torino Ferrosider S.p.A , Ospitaletto B . ( Brescia ) Officine e fonderie Galtarossa S.p.A , Milano Italsider S.p.A , Genova Acciaierie e ferriere Lucchini S.p.A , Brescia Acciaierie di Modena S.p.A , Modena Ferriera Olifer srl , Odolo ( Brescia ) Acciaieria e ferriera ORI Martin S.p.A , Brescia Ferriera padana sas , Padova Acciaierie di Piombino S.p.A , ( Livorno ) Acciaierie e ferriera Predalva srl , Piancamuno ( Brescia ) Profilatinave S.p.A , Nave ( Brescia ) SISMA , Società industrie siderurgiche meccaniche e affini S.p.A , Milano Acciaierie e ferriere Stefana Antonio S.p.A , Brescia Acciaierie e ferriere Stefana Fratelli fu Girolamo S.p.A , Nave ( Brescia ) Acciaierie e ferriere del Tanaro S.p.A , Milano Terni , Società per l ' industria e l ' elettricità S.p.A , Terni Acciaierie e ferriera Valsabbia srl , Odolo ( Brescia ) Ferriere Vattolo Ciessebi S.p.A , Buia ( Udine )