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Document 31977R2895

Regolamento (CEE) n. 2895/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo alle operazioni che beneficiano di un' aliquota d' intervento maggiorata del Fondo sociale europeo

GU L 337 del 27.12.1977, p. 7–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/1983; abrogato da 31983R2950

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2895/oj

31977R2895

Regolamento (CEE) n. 2895/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo alle operazioni che beneficiano di un' aliquota d' intervento maggiorata del Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/12/1977 pag. 0007 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0223


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2895/77 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1977

relativo alle operazioni che beneficiano di un ' aliquota maggiorata del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 127 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che per l ' applicazione dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione 71/66/CEE del Consiglio , del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ( 3 ) , modificata dalla decisione 77/801/CEE ( 4 ) , occorre definire le regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell ' occupazione in cui le operazione realizzate con il contribuito del fondo sociale beneficiano di un ' aliquota d ' intervento maggiorata ;

considerando che bisogna definire tali regioni , tenendo conto in particolare del ritardo dello sviluppo economico e sociale che le caratterizza , della loro situazione periferica nella Comunità , nonchù dello loro importanza nel quadro dell ' economia dello Stato membro di cui appartengono ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le operazioni realizzare nella Comunità , nei dipartimenti francesi d ' oltremare , in Irlanda , nell ' Irlanda del Nord e nel Mezzogiorno beneficiano dell ' aliquota d ' intervento maggiorata di cui all ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione 71/66/CEE .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . SIMONET

( 1 ) GU n . C 266 del 7 . 11 . 1977 , pag . 15 .

( 2 ) Parere reso il 26/27 ottobre 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) GU n . L 4 . 2 . 1971 , pag . 15 .

( 4 ) Vedi pag . 8 della presente Gazzetta ufficiale .

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