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Document 31977R1665

    Regolamento (CEE) n. 1665/77 del Consiglio, del 20 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

    GU L 186 del 26.7.1977, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1665/oj

    31977R1665

    Regolamento (CEE) n. 1665/77 del Consiglio, del 20 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 186 del 26/07/1977 pag. 0015 - 0016
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0006
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0250
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0250


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1665/77 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1158/77 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1862/76 (6), fissa gli importi delle restituzioni alla produzione; che, tenuto conto della situazione che verrà a determinarsi dall'inizio della campagna di commercializzazione 1977/1978, in particolare in conseguenza dell'aumento, per tale campagna, dei prezzi comuni dei cereali e del riso si rende necessario aumentare le restituzioni alla produzione; che l'aumento dei prezzi dei cereali giustifica un adeguamento del prezzo minimo da pagare al produttore di patate destinate alla fabbricazione di fecola in modo da consentire e garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato fra il prezzo dell'amido e della fecola;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2742/75 definisce il glucosio ad alto tenore in fruttosio, denominato isoglucosio; che il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (7), ridefinisce questo prodotto; che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2742/75 per adattarlo a questa nuova denominazione e a questa nuova definizione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2742/75 è modificato come segue:

    1. all'articolo 1, paragrafo 1, l'importo di 14 unità di conto è sostituito da 17 unità di conto;

    2. all'articolo 1, paragrafo 2, l'importo di 20 unità di conto è sostituito da 23 unità di conto;

    3. all'articolo 1, paragrafo 3, l'importo di 17,20 unità di conto è sostituito da 20,20 unità di conto;

    4. all'articolo 2, l'importo di 14 unità di conto è sostituito da 17 unità di conto;

    5. all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di 172 unità di conto è sostituito da 175 unità di conto;

    6. all'articolo 4, secondo comma, l'importo di 14 unità di conto è sostituito da 17 unità di conto;

    7. il testo dell'articolo 5 bis è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 5 bis

    1. In deroga agli articoli 1, 2 e 4, non viene concessa nessuna restituzione alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio.

    2. Si intende per isoglucosio lo sciroppo ottenuto da sciroppi di glucosio, contenente in peso, allo stato secco:

    - almeno il 10 % di fruttosio e,

    - globalmente, almeno l'1 % di oligosaccaridi e di polisaccaridi.

    3. Per l'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri ricuperano, presso i fabbricanti di isoglucosio, gli importi di cui agli articoli 1 e 2 e quello ottenuto in applicazione dell'articolo 4, a seconda del prodotto utilizzato in questa fabbricazione. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore:

    - il 1o agosto 1977 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2727/75,

    - il 1o settembre 1977 per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1977.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. EYSKENS

    (1) GU n. L 281 del 1o 11. 1975, pag. 1.(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.(4) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.(5) GU n. L 281 del 1o 11. 1975, pag. 57.(6) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 3.(7) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

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