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Document 31977R1535
Commission Regulation (EEC) No 1535/77 of 4 July 1977 determining the conditions under which certain goods are eligible upon importation for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use
Regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare
Regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare
GU L 171 del 9.7.1977, p. 1–12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987; abrogato da 31987R4142
Regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 09/07/1977 pag. 0001 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0046
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0048
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0048
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1535/77 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1977 che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all ' importazione in funzione della loro destinazione particolare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 280/77 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 e 4 , considerando che talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1111/77 ( 4 ) , nonchù altre disposizioni comunitarie quali , in particolare , quelle relative alle sospensioni e ai contingenti tariffari , alla politica agricola comune o all ' applicazione di accordi internazionali stipulati dalle Comunità europee , subordinano l ' ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all ' importazione a condizioni particolari inerenti alla destinazione delle merci medesime ; considerando che da un esame approfondito condotto in collaborazione con gli Stati membri è emerso che attualmente le suddette condizioni si concretizzano per lo più in una serie di formalità amministrative e di controlli e che questi ultimi , effettuati finora a livello nazionale , possono variare sensibilmente da uno Stato membro all ' altro ; considerando che tale situazione è suscettibile di determinare disparità nell ' applicazione della tariffa doganale comune , nonchù deviazioni di traffico e di attività ; che pertanto , nell ' interesse stesso degli utent e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessato , è opportuno stabilire una procedura comunitaria di controllo della destinazione delle merci in questione ; considerando che , conformemente alla prassi in atto , è opportuno prevedere che la merce di cui trattasi possa essere oggetto di cessione all ' interno della Comunità ; che , inoltre , ai fini perseguiti dal presente regolamento , è opportuno disporre che , in caso di spedizione da uno Stato membro all ' altro , la merce in questione sia scortata - sino all ' ufficio doganale competenti dello Stato membro di destinazione nel quale sono espletate le formalità doganali che consentono al cessionario di disporre delle merci medesime - dall ' esemplare di controllo T n . 5 previsto dal regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( 5 ) ; considerando che , tenuto conto del beneficio tariffario inerente alla destinazione particolare , gli importatori sono in grado , normalmente , di procedere all ' immissione in libera pratica , della merce con piena cognizione di causa ; che , pertanto , la dichiarazione dell ' assegnazione delle merci ad una destinazione particolare deve di norma avere carattere irreversibile ; che tuttavia , quando per ragioni inerenti al titolare dell ' autorizzazione oppure alle merce stessa non è stato possibile utilizzare le merce nella destinazione particolare prescritta , è opportuno prevedere la possibilità di ammettere la merce medesima al consumo normale oppure di consentirne l ' esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità o la distruzione sotto controllo doganale ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento determina le condizioni di ammissione di merci immesse in libera pratica al beneficio di un regime tariffario favorevole , in funzione della loro destinazione particolare . Il presente regolamento non si applica , tuttavia , alle merci che figurano nell ' elenco di cui all ' allegato . Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento , per « importo dei dazi non riscossi » si intende la differenza tra l ' importo dei dazi all ' importazione risultanti dall ' applicazione del regime tariffario favorevole previsto dall ' articolo 1 e l ' importo dei dazi all ' importazione esigibili in mancanza di un tale regime . Il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell ' importo dei dazi non riscossi è quello della data di accettazione , da parte delle autorità competenti , della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce . Ai sensi del presente regolamento , sono considerati come « dazi all ' importazione » tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli . Articolo 3 1 . Il beneficio del regime tariffario previsto dall ' articolo 1 è subordinato alla concessione , alla persona che importa la merce o la fa importare per l ' ammissione in libera pratica , di un ' autorizzazione scritta rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la merce è dichiarata per l ' immissione in libera pratica . 2 . Fatto salvo il disposto degli articoli che seguono , la concessione dell ' autorizzazione di cui al paragrafo precedente implica l ' obbligo : a ) di utilizzare la merce per la destinazione particolare prescritta ; b ) di pagare l ' importo dei dazi non riscossi , qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione particolare prescritta ; c ) di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli che esse ritengono necessari sull ' effettiva utilizzazione della merce di cui trattasi per la destinazione particolare prescritta , nonchù di conservare tale contabilità per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia ; d ) di rendere possibile l ' ispezione della contabilità di cui alla lettera c ) ; e ) di consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine della constatazione dell ' utilizzazione effettiva della merce e di fornire tutti gli altri elementi necessari a tale scopo . 3 . Le autorità competenti possono rifiutare l ' autorizzazione alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili . 4 . La concessione dell ' autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di una garanzia stabilita dalle autorità competenti . Articolo 4 1 . Le autorità competenti possono , se lo ritengono opportuno , limitare la durata di validità dell ' autorizzazione concessa conformemente all ' articolo 3 . 2 . L ' autorizzazione concessa conformemente all ' articolo 3 può essere revocata dalle autorità competenti quando il titolare di essa non soddisfa più a una delle obbligazioni o condizioni previste dal presente regolamento , ovvero non offre più tutte le garanzie ritenute utili da dette autorità . 3 . In caso di revoca , il titolare dell ' autorizzazione è tenuto a versare immediatamente l ' importo dei dazi non riscossi relativi alle merci che non hanno ancora ricevuto la destinazione particolare prescritta . Articolo 5 La merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla data in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità competenti . Tuttavia , tale termine può essere prorogato dalle autorità competenti se la merce non è stata utilizzata per la destinazione particolare per motivi di caso fortuito o di forza maggiore ovvero per esigenze inerenti al processo tecnico di lavorazione o di trasformazione della merce . Articolo 6 1 . Fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 11 qualora alla scadenza del termine previsto dall ' articolo 5 , la merce non abbia ricevuto la destinazione prescritta , l ' importo dei dazi non riscossi deve essere versato , senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibli , alle autorità competenti dello Stato membro in cui la merce è stata dichiarata per l ' immissione in libera pratica o , in caso di applicazione dell ' articolo 9 , è stata presa in carico per ultimo . 2 . I cascami e i rottami che risultano necessariamente dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce nonchù i cali di merci dovuti a cause naturali sono considerati alla stessa stregua delle merci utilizzate per la destinazione particolare , semprechù la legislazione comunitaria non disponga diversamente . 3 . In caso di necessità validamente provata dal titolare dell ' autorizzazione , le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio delle merci di cui all ' articolo 1 , primo comma , con merci di specie , qualità e caratteristiche tecniche e fisiche ad esse identiche . Nel caso di stoccaggio di cui al comma precedente , le disposizioni del presente regolamento si applicano a una quantità di merci equivalente a quella delle merci importate conformemente alle disposizioni del regolamento stesso . Articolo 7 Le merci di cui all ' articolo 1 , primo comma , possono essere oggetto di cessione all ' interno della Comunità . Il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata conformemente all ' articolo 3 . In deroga all ' articolo 5 , la merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla cessione ; detto termin può , tuttavia , essere prorogato alle condizioni di cui all ' articolo 5 . Articolo 8 Le cessioni di merci all ' interno di uno stesso Stato membro devono essere notificate alle autorità competenti . La forma , il termine e le altre condizioni della notificazione sono fissate dalle autorità competenti . Nella notificazione si deve , tuttavia , indicare chiaramente la data di cessione delle merci . A decorrere da tale data , il cessionario assume , in ordine alle merci oggetto della cessione , gli obblighi che risultano dal presente regolamento . Articolo 9 1 . La spedizione delle merci di cui all ' articolo 1 , primo comma , da uno Stato membro all ' altro dà luogo al rilascio , da parte dell ' ufficio competenti dello Stato membro di partenza , di un esemplare di controllo T n . 5 conformemente alle modalità indicate dal regolamento ( CEE ) n . 223/77 . 2 . Il documento doganale relativo alla spedizione delle merci deve recare nel riquadro riservato alla designazione delle merci , a stampatello , una delle seguenti menzioni : - DESTINAZIONE PARTICOLARE 3 . L ' esemplare di controllo T n . 5 scorta le merci fino all ' ufficio doganale competente in cui sono adempiute le formalità doganali che permettono al cessionario di disporre delle merci . Su tale esemplare debbono figurare : - nei riquadri 31 e 101 , rispettivamente , la designazione delle merci nello Stato in cui si trovano al momento della spedizione e la voce o sottovoce della tariffa doganale comune afferenti ; - nel riquadro 104 , in stampatello , une delle seguenti annotazioni : - DESTINAZIONE PARTICOLARE : REGOLAMENTO ( CEE ) n . 1535/77 ; - nel riquadro 106 , a ) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o trasformazione dopo l ' immissione in libera pratica , la designazione delle merci nello stato in cui si trovano al momento della loro immissione in libera pratica e la voce o sottovoce della tariffa doganale comune afferenti ; b ) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci , nonchù la denominazione e l ' indirizzo del corrispondente ufficio doganale . 4 . Il presente articolo si applica anche alle merci di cui all ' articolo 1 , primo comma , che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell ' Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispedizione . In deroga all ' articolo 12 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , l ' originale dell ' esemplare del controllo T n . 5 scorta le merci fino all ' ufficio doganale di cui al paragrafo 3 , primo comma . L ' ufficio di partenza fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all ' ufficio doganale di cui al paragrafo 3 , primo comma . 5 . Fatta salva l ' applicazione delle disposizioni in materia di transito e in particolare del regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 6 ) , gli obblighi del cedente , quali risultano dal presente regolamento , passano al cessionario alla data in cui le merci sono messe a disposizione di quest ' ultimo dall ' ufficio doganale competente . 6 . L ' esemplare di controllo T n . 5 è rinviato senza indugio all ' ufficio di partenza dopo essere stato annotato nella rubrica « Osservazioni » del riquadro « Controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione » dall ' ufficio doganale di cui al paragrafo 3 , primo comma , con una delle seguenti menzioni : - MERCI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO IL ( 7 ) Articolo 10 L ' utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta dal regime tariffario favorevole di cui all ' articolo 1 è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell ' autorizzazione dimostra , con soddisfazione delle autorità competenti , che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso titolare ovvero alla merce stessa . Il beneficio di cui al comma precedente è subordinato al pagamento da parte del titolare dell ' autorizzazione dell ' importo dei dazi non riscossi , senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili . Articolo 11 1 . L ' esportazione della merce fuori dal territorio doganale della Comunità o la sua distruzione sotto vigilanza doganale , è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell ' autorizzazione dimostra , con soddisfazione delle autorità competenti , che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso titolare ovvero alla merce stessa . In questo caso non è dovuto l ' importo dei dazi non riscossi . 2 . In caso di distruzione della merce , i prodotti che ne risultano e che non sono oggetto di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità , sono assoggettati ai daz all ' importazione applicabili alla data della distruzione della merce stessa . Articolo 12 Per l ' applicazione del presente regolamento , i paesi dell ' unione del Benelux sono considerati come un solo Stato membro . Articolo 13 Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure da esso adottate al livello dell ' amministrazione centrale ai fini dell ' applicazione del presente regolamento . La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri . Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica dal 1° gennaio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 4 luglio 1977 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 40 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 4 . ( 5 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 . ( 6 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 . ( 7 ) Data di cui al paragrafo 5 del presente articolo . ALLEGATO Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi : * * A . Cavalli : * * I . riproduttori di razza pura * * II . destinati alla macellazione * 01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * * A . delle specie domestiche : * * I . riproduttori di razza pura : * * II . altri : * * a ) non aventi ancora alcun dente d ' adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi , uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine * * ex b ) non nominati : * * - giovani bovini maschi destinati all ' ingrasso , il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg * 01.03 * Animali vivi della specie suina : * * A . delle specie domestiche : * * I . riproduttori di razza pura * 01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : * * A . delle specie domestiche : * * I . Ovini : * * a ) riproduttori di razza pura * * II . Caprini : * * a ) riproduttori di razza pura * 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * A . Carni : * * II . della specie bovina : * * a ) fresche o refrigerate : * * 1 . in carcasse , mezzene e quarti detti compensati : * * aa ) Carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro * * 2 . Quarti anteriori e busti : * * aa ) Busti aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro * * 3 . Quarti posteriori e selle : * * aa ) Selle aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro * * b ) congelate : * * 2 . Quarti anteriori e busti * * 4 . altri : * * bb ) Pezzi disossati : * * 11 . Quarti anteriori , interi o tagliati al massimo in cinque pezzi , ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati , presentati in due blocchi di congelazione , contenenti , l ' uno , il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e , l ' altro , il quarto posteriore , escluso il filetto , i un unico pezzo * * 22 . Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop » , « chuck and blade » e « brisket » * * 33 . altri * 04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati o zuccherati : * * B . con aggiunta di zuccheri : * * I . Latte e crema di latte , in polvere o granulati : * * a ) Latte speciale , detto « per l ' alimentazione dei bambini lattanti » in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore , in peso , di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % * 04.04 * Formaggi e latticini : * * A . Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkase e Appenzell , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * I . aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 3 mesi : * * a ) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : * * 1 . uguale o superiore a ... ( a ) UC ed inferiore a ... ( a ) UC * * 2 . uguale o superiore a ... ( a ) UC * * b ) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : * * 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : * * aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC e inferiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto * * bb ) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto * * 2 . altri , di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto * * B . Formaggi di Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) ( fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate * * D . Formaggi fusi , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * I . nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l ' Emmental , il Gruyère e l ' Appenzell ed , eventualmente , a titolo aggiuntivo , il Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) , condizionati per la vendita al minuto , di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % * * E . altri : * * I . diversi da quelli grattugiati o in polvere , aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore , in peso , di acqua della materia non grassa : * * b ) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % : * * 1 . Cheddar : * * aa ) Cheddar , in forme intere standard , fabbricato con latte non pastorizzato , avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto * * 2 . Tilsit e Butterkaese , aventi tenore , in peso , di materie grasse della sostanza secca :* * aa ) inferiore o uguale a 48 % * * bb ) superiore a 48 % * * 3 . Kashkaval * * 4 . Formaggi di pecora o di bufala , in recipienti contenenti salamoia o in otri de pelli di pecora o di capra * 04.05 * Uova di volatili e giallo d ' uova , freschi , essiccati o altrimenti conservati , zuccherati o non : * * A . Uova in guscio , fresche o conservate : * * I . Uova di volatili da cortile : * * a ) Uova da cova * * B . Uova sgusciate e giallo d ' uova : * * II . altri * 07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * * A . Patate : * * I . Tuberi-seme di patate . 10.05 * Granturco : * * A . ibrido , destinato alla semina * 11.06 * Farine e semolini di sago , di manioca , d ' arrow-root , di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06 : * * A . denaturati * 12.01 * Semi e frutti oleosi , anche frantumati : * * A . destinati alla semina * 22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * * C . altri : * * III . con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e presentati in recipienti contenenti : * * a ) due litri o meno : * * 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres , di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) e moscatello di Setubal * * b ) più di due litri : * * 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres e moscatello di Setubal * * 2 . Vino di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) * * IV . con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22 ° , presentati in recipienti contenenti : * * a ) due litri o meno : * * 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres , di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) e moscatello di Setubal * * b ) più di due litri : * * 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres e moscatello di Setubal * * 2 . Vino di tokay ( Aszu e Szamorodni ) * 22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * * C . Bevande alcoliche : * * III . Whisky : * * a ) Whisky detto « Bourbon » , presentato in recipienti contenenti : * * 1 . due litri o meno * * 2 . più di due litri * 24.01 * Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco : * * A . Tabacchi di valore , per collo , uguale o superiore a 280 UC per 100 kg peso netto : * * I . Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia e « light air cured » del tipo Burley , compresi gli ibridi di Burley * 25.01 * Salgemma , sale di salina , sale marino , sale preparato da tavola ; cloruro di sodio puro ; acque madri di saline ; acqua di mare : * * A . Salgemma , sale di saline , sale marino , sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro , anche in soluzione acquosa : * * II . altri : * * ex a ) denaturati o destinati ad altri usi industriali ( compresa la raffinazione ) , esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all ' alimentazione umana : * * - denaturati * ex capitolo 27 : Diversi * Talune merci di cui alle note complementari 5 n ) e 6 * 27.07 * Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura , prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo : * * B . Benzoli , toluoli , xiloli , nafta solvente ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo , distillanti 65 % o più del loro volume fino a 250° C ( comprese le miscele di benzine e di benzolo ) ; frazioni di testa solforate : * * II . destinati ad altri usi * * G . altri : * * I . destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03 * 27.10 * Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi dagli oli greggi ) ; preparazioni non nominate ne comprese altrove contenenti , in peso , una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base : * * A . Oli leggeri : * * I . destinati a subire un trattamento definito * * II . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 A I * * B . Oli medi : * * I . destinati a subire un trattamento definito * * II . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 B I * * C . Oli pesanti : * * I . Oli da gas : * * a ) destinati a subire un trattamento definito * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C I a ) * * II . Oli combustibili : * * a ) destinati a subire un trattamento definito * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C II a ) * * III . Oli lubrificanti ed altri : * * a ) destinati a subire un trattamento definito * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C III a ) * * c ) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo * 27.11 * Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : * * A . Propano di purezza uguale o superiore a 99 % : * * II . destinato ad altri usi * * B . altri : * * I . Propani e butani commerciali : * * a ) destinati a subire un trattamento definito * * b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.11 B I a ) * 27.12 * Vaselina : * * A . greggia : * * I . destinata a subire un trattamento definito * * II . destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sotto voce 27.12 A I * 27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite ; cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati : * * B . altri : * * I . greggi : * * a . destinati a subire un trattamento definito * * b . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.13 B I a ) * 27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : * * C . altri : * * I . destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03 * 29.01 * Idrocarburi : * * A . aciclici : * * II . destinati ad altri usi * * B . cicloparaffinici e cicloolefinici : * * II . altri : * * d ) destinati ad altri usi * * D . aromatici : * I . Benzolo , toluolo , xiloli : * * b ) destinati ad altri usi * 31.02 * Concimi minerali o chimici azotati : * * A . Nitrato di sodio naturale * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : * * A . altri concimi : * * III . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio : * * a ) Nitrato sodico potassico naturale , consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio ( la proporzione di quest ' ultimo elemento può raggiungere il 44 % ) , con tenore globale di azoto non superiore , in peso , al 16,30 % * 35.02 * Albumine , albuminati ed altri derivati delle albumine : * * A . Albumine : * * ex I . non atte o rese inadatte all ' alimentazione umana : * * - da rendere inadatte all ' alimentazione umana * 59.17 * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili : * * B . Veli e tele da buratti , anche confezionati : * * ex I . di seta o di borra di seta ( schappe ) : * * - non confezionate * * ex II . di altre materie tessili : * * - non confezionate * 84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : * * A . Motori per aerodine , rispondenti alla definizione della nota complementare 1 di questo capitolo , di potenza : * * I . di 300 kW o meno ( b ) * * II . di più di 300 kW ( b ) * * C . altri motori : * * II . Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : * * a ) Motori di propulsione per navi : * * 1 . per navi delle sottovoci 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I e 89.03 A * * D . Parti e pezzi staccati : * * I . di motori per aerodine ( b ) * 84.08 * Altri motori e macchine motrici : * * A . Propulsori a reazione : * * I . Turboreattori d ' una spinta di : * * a ) 2 500 kg o meno ( b ) * * b ) più di 2 500 kg ( b ) * * II . altri ( statoreattori , pulsoreattori , razzi , ecc . ) ( b ) * * B . Turbine a gas : * * I . Turbopropulsori d ' una potenza di : * * a ) 1 100 kW o meno ( b ) * * b ) più di 1 100 kW ( b ) * * D . Parti e pezzi staccati : * * I . di propulsori a reazione o di turbopropulsori ( b ) * 87.01 * Trattori , compresi i trattori-verricello : * * B . Trattori agricoli ( esclusi i motocoltivatori ) e trattori forestali , a ruote * 88.03 * Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci 88.01 e 88.02 : * * B . altri ( b ) * Diversi * Prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione , la manutenzione e la riparazione di aerodine , facenti oggetto di sospensioni tariffarie comunitari * Diversi * Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi delle sottovoci 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I e 89.03 A , ai fini della costruzione , riparazione , manutenzione e trasformazione , e prodotti destinati all ' armamento o all ' equipaggiamento di dette navi titolo II A delle « Disposizioni preliminari » ) * Diversi * Prodotti per i quali atti comunitari prevedono contemporaneamente il beneficio di un regime tariffario favorevole e la inerente procedura di controllo * ( a ) Tale valore e quello applicabile in ogni momento nel quadro della politica agricola comune . ( b ) Sono presi in considerazione solo i prodotti importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità .