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Document 31977R1535

Regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare

GU L 171 del 9.7.1977, p. 1–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987; abrogato da 31987R4142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1535/oj

31977R1535

Regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 09/07/1977 pag. 0001 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0046
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0048
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0048


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1535/77 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1977

che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all ' importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 280/77 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 e 4 ,

considerando che talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1111/77 ( 4 ) , nonchù altre disposizioni comunitarie quali , in particolare , quelle relative alle sospensioni e ai contingenti tariffari , alla politica agricola comune o all ' applicazione di accordi internazionali stipulati dalle Comunità europee , subordinano l ' ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all ' importazione a condizioni particolari inerenti alla destinazione delle merci medesime ;

considerando che da un esame approfondito condotto in collaborazione con gli Stati membri è emerso che attualmente le suddette condizioni si concretizzano per lo più in una serie di formalità amministrative e di controlli e che questi ultimi , effettuati finora a livello nazionale , possono variare sensibilmente da uno Stato membro all ' altro ;

considerando che tale situazione è suscettibile di determinare disparità nell ' applicazione della tariffa doganale comune , nonchù deviazioni di traffico e di attività ; che pertanto , nell ' interesse stesso degli utent e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessato , è opportuno stabilire una procedura comunitaria di controllo della destinazione delle merci in questione ;

considerando che , conformemente alla prassi in atto , è opportuno prevedere che la merce di cui trattasi possa essere oggetto di cessione all ' interno della Comunità ; che , inoltre , ai fini perseguiti dal presente regolamento , è opportuno disporre che , in caso di spedizione da uno Stato membro all ' altro , la merce in questione sia scortata - sino all ' ufficio doganale competenti dello Stato membro di destinazione nel quale sono espletate le formalità doganali che consentono al cessionario di disporre delle merci medesime - dall ' esemplare di controllo T n . 5 previsto dal regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( 5 ) ;

considerando che , tenuto conto del beneficio tariffario inerente alla destinazione particolare , gli importatori sono in grado , normalmente , di procedere all ' immissione in libera pratica , della merce con piena cognizione di causa ; che , pertanto , la dichiarazione dell ' assegnazione delle merci ad una destinazione particolare deve di norma avere carattere irreversibile ; che tuttavia , quando per ragioni inerenti al titolare dell ' autorizzazione oppure alle merce stessa non è stato possibile utilizzare le merce nella destinazione particolare prescritta , è opportuno prevedere la possibilità di ammettere la merce medesima al consumo normale oppure di consentirne l ' esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità o la distruzione sotto controllo doganale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento determina le condizioni di ammissione di merci immesse in libera pratica al beneficio di un regime tariffario favorevole , in funzione della loro destinazione particolare .

Il presente regolamento non si applica , tuttavia , alle merci che figurano nell ' elenco di cui all ' allegato .

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento , per « importo dei dazi non riscossi » si intende la differenza tra l ' importo dei dazi all ' importazione risultanti dall ' applicazione del regime tariffario favorevole previsto dall ' articolo 1 e l ' importo dei dazi all ' importazione esigibili in mancanza di un tale regime . Il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell ' importo dei dazi non riscossi è quello della data di accettazione , da parte delle autorità competenti , della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce .

Ai sensi del presente regolamento , sono considerati come « dazi all ' importazione » tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli .

Articolo 3

1 . Il beneficio del regime tariffario previsto dall ' articolo 1 è subordinato alla concessione , alla persona che importa la merce o la fa importare per l ' ammissione in libera pratica , di un ' autorizzazione scritta rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la merce è dichiarata per l ' immissione in libera pratica .

2 . Fatto salvo il disposto degli articoli che seguono , la concessione dell ' autorizzazione di cui al paragrafo precedente implica l ' obbligo :

a ) di utilizzare la merce per la destinazione particolare prescritta ;

b ) di pagare l ' importo dei dazi non riscossi , qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione particolare prescritta ;

c ) di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli che esse ritengono necessari sull ' effettiva utilizzazione della merce di cui trattasi per la destinazione particolare prescritta , nonchù di conservare tale contabilità per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia ;

d ) di rendere possibile l ' ispezione della contabilità di cui alla lettera c ) ;

e ) di consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine della constatazione dell ' utilizzazione effettiva della merce e di fornire tutti gli altri elementi necessari a tale scopo .

3 . Le autorità competenti possono rifiutare l ' autorizzazione alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili .

4 . La concessione dell ' autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di una garanzia stabilita dalle autorità competenti .

Articolo 4

1 . Le autorità competenti possono , se lo ritengono opportuno , limitare la durata di validità dell ' autorizzazione concessa conformemente all ' articolo 3 .

2 . L ' autorizzazione concessa conformemente all ' articolo 3 può essere revocata dalle autorità competenti quando il titolare di essa non soddisfa più a una delle obbligazioni o condizioni previste dal presente regolamento , ovvero non offre più tutte le garanzie ritenute utili da dette autorità .

3 . In caso di revoca , il titolare dell ' autorizzazione è tenuto a versare immediatamente l ' importo dei dazi non riscossi relativi alle merci che non hanno ancora ricevuto la destinazione particolare prescritta .

Articolo 5

La merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla data in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità competenti . Tuttavia , tale termine può essere prorogato dalle autorità competenti se la merce non è stata utilizzata per la destinazione particolare per motivi di caso fortuito o di forza maggiore ovvero per esigenze inerenti al processo tecnico di lavorazione o di trasformazione della merce .

Articolo 6

1 . Fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 11 qualora alla scadenza del termine previsto dall ' articolo 5 , la merce non abbia ricevuto la destinazione prescritta , l ' importo dei dazi non riscossi deve essere versato , senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibli , alle autorità competenti dello Stato membro in cui la merce è stata dichiarata per l ' immissione in libera pratica o , in caso di applicazione dell ' articolo 9 , è stata presa in carico per ultimo .

2 . I cascami e i rottami che risultano necessariamente dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce nonchù i cali di merci dovuti a cause naturali sono considerati alla stessa stregua delle merci utilizzate per la destinazione particolare , semprechù la legislazione comunitaria non disponga diversamente .

3 . In caso di necessità validamente provata dal titolare dell ' autorizzazione , le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio delle merci di cui all ' articolo 1 , primo comma , con merci di specie , qualità e caratteristiche tecniche e fisiche ad esse identiche .

Nel caso di stoccaggio di cui al comma precedente , le disposizioni del presente regolamento si applicano a una quantità di merci equivalente a quella delle merci importate conformemente alle disposizioni del regolamento stesso .

Articolo 7

Le merci di cui all ' articolo 1 , primo comma , possono essere oggetto di cessione all ' interno della Comunità . Il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata conformemente all ' articolo 3 .

In deroga all ' articolo 5 , la merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla cessione ; detto termin può , tuttavia , essere prorogato alle condizioni di cui all ' articolo 5 .

Articolo 8

Le cessioni di merci all ' interno di uno stesso Stato membro devono essere notificate alle autorità competenti . La forma , il termine e le altre condizioni della notificazione sono fissate dalle autorità competenti . Nella notificazione si deve , tuttavia , indicare chiaramente la data di cessione delle merci .

A decorrere da tale data , il cessionario assume , in ordine alle merci oggetto della cessione , gli obblighi che risultano dal presente regolamento .

Articolo 9

1 . La spedizione delle merci di cui all ' articolo 1 , primo comma , da uno Stato membro all ' altro dà luogo al rilascio , da parte dell ' ufficio competenti dello Stato membro di partenza , di un esemplare di controllo T n . 5 conformemente alle modalità indicate dal regolamento ( CEE ) n . 223/77 .

2 . Il documento doganale relativo alla spedizione delle merci deve recare nel riquadro riservato alla designazione delle merci , a stampatello , una delle seguenti menzioni :

- DESTINAZIONE PARTICOLARE

3 . L ' esemplare di controllo T n . 5 scorta le merci fino all ' ufficio doganale competente in cui sono adempiute le formalità doganali che permettono al cessionario di disporre delle merci .

Su tale esemplare debbono figurare :

- nei riquadri 31 e 101 , rispettivamente , la designazione delle merci nello Stato in cui si trovano al momento della spedizione e la voce o sottovoce della tariffa doganale comune afferenti ;

- nel riquadro 104 , in stampatello , une delle seguenti annotazioni :

- DESTINAZIONE PARTICOLARE : REGOLAMENTO ( CEE ) n . 1535/77 ;

- nel riquadro 106 ,

a ) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o trasformazione dopo l ' immissione in libera pratica , la designazione delle merci nello stato in cui si trovano al momento della loro immissione in libera pratica e la voce o sottovoce della tariffa doganale comune afferenti ;

b ) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci , nonchù la denominazione e l ' indirizzo del corrispondente ufficio doganale .

4 . Il presente articolo si applica anche alle merci di cui all ' articolo 1 , primo comma , che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell ' Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispedizione .

In deroga all ' articolo 12 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , l ' originale dell ' esemplare del controllo T n . 5 scorta le merci fino all ' ufficio doganale di cui al paragrafo 3 , primo comma .

L ' ufficio di partenza fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all ' ufficio doganale di cui al paragrafo 3 , primo comma .

5 . Fatta salva l ' applicazione delle disposizioni in materia di transito e in particolare del regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 6 ) , gli obblighi del cedente , quali risultano dal presente regolamento , passano al cessionario alla data in cui le merci sono messe a disposizione di quest ' ultimo dall ' ufficio doganale competente .

6 . L ' esemplare di controllo T n . 5 è rinviato senza indugio all ' ufficio di partenza dopo essere stato annotato nella rubrica « Osservazioni » del riquadro « Controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione » dall ' ufficio doganale di cui al paragrafo 3 , primo comma , con una delle seguenti menzioni :

- MERCI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO IL ( 7 )

Articolo 10

L ' utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta dal regime tariffario favorevole di cui all ' articolo 1 è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell ' autorizzazione dimostra , con soddisfazione delle autorità competenti , che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso titolare ovvero alla merce stessa .

Il beneficio di cui al comma precedente è subordinato al pagamento da parte del titolare dell ' autorizzazione dell ' importo dei dazi non riscossi , senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili .

Articolo 11

1 . L ' esportazione della merce fuori dal territorio doganale della Comunità o la sua distruzione sotto vigilanza doganale , è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell ' autorizzazione dimostra , con soddisfazione delle autorità competenti , che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso titolare ovvero alla merce stessa .

In questo caso non è dovuto l ' importo dei dazi non riscossi .

2 . In caso di distruzione della merce , i prodotti che ne risultano e che non sono oggetto di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità , sono assoggettati ai daz all ' importazione applicabili alla data della distruzione della merce stessa .

Articolo 12

Per l ' applicazione del presente regolamento , i paesi dell ' unione del Benelux sono considerati come un solo Stato membro .

Articolo 13

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure da esso adottate al livello dell ' amministrazione centrale ai fini dell ' applicazione del presente regolamento .

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica dal 1° gennaio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 4 luglio 1977 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 40 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 4 .

( 5 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 .

( 6 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 7 ) Data di cui al paragrafo 5 del presente articolo .

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi : *

* A . Cavalli : *

* I . riproduttori di razza pura *

* II . destinati alla macellazione *

01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : *

* A . delle specie domestiche : *

* I . riproduttori di razza pura : *

* II . altri : *

* a ) non aventi ancora alcun dente d ' adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi , uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine *

* ex b ) non nominati : *

* - giovani bovini maschi destinati all ' ingrasso , il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg *

01.03 * Animali vivi della specie suina : *

* A . delle specie domestiche : *

* I . riproduttori di razza pura *

01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : *

* A . delle specie domestiche : *

* I . Ovini : *

* a ) riproduttori di razza pura *

* II . Caprini : *

* a ) riproduttori di razza pura *

02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : *

* A . Carni : *

* II . della specie bovina : *

* a ) fresche o refrigerate : *

* 1 . in carcasse , mezzene e quarti detti compensati : *

* aa ) Carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro *

* 2 . Quarti anteriori e busti : *

* aa ) Busti aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg , che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro *

* 3 . Quarti posteriori e selle : *

* aa ) Selle aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini ( in particolare di quelle delle apofisi vertebrali ) , la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso , di struttura estremamente fine , è di colore da bianco a giallo chiaro *

* b ) congelate : *

* 2 . Quarti anteriori e busti *

* 4 . altri : *

* bb ) Pezzi disossati : *

* 11 . Quarti anteriori , interi o tagliati al massimo in cinque pezzi , ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati , presentati in due blocchi di congelazione , contenenti , l ' uno , il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e , l ' altro , il quarto posteriore , escluso il filetto , i un unico pezzo *

* 22 . Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop » , « chuck and blade » e « brisket » *

* 33 . altri *

04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati o zuccherati : *

* B . con aggiunta di zuccheri : *

* I . Latte e crema di latte , in polvere o granulati : *

* a ) Latte speciale , detto « per l ' alimentazione dei bambini lattanti » in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore , in peso , di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % *

04.04 * Formaggi e latticini : *

* A . Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkase e Appenzell , diversi da quelli grattugiati o in polvere : *

* I . aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 3 mesi : *

* a ) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : *

* 1 . uguale o superiore a ... ( a ) UC ed inferiore a ... ( a ) UC *

* 2 . uguale o superiore a ... ( a ) UC *

* b ) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : *

* 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : *

* aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC e inferiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto *

* bb ) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto *

* 2 . altri , di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto *

* B . Formaggi di Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) ( fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate *

* D . Formaggi fusi , diversi da quelli grattugiati o in polvere : *

* I . nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l ' Emmental , il Gruyère e l ' Appenzell ed , eventualmente , a titolo aggiuntivo , il Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) , condizionati per la vendita al minuto , di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % *

* E . altri : *

* I . diversi da quelli grattugiati o in polvere , aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore , in peso , di acqua della materia non grassa : *

* b ) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % : *

* 1 . Cheddar : *

* aa ) Cheddar , in forme intere standard , fabbricato con latte non pastorizzato , avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a ... ( a ) UC per 100 kg peso netto *

* 2 . Tilsit e Butterkaese , aventi tenore , in peso , di materie grasse della sostanza secca :*

* aa ) inferiore o uguale a 48 % *

* bb ) superiore a 48 % *

* 3 . Kashkaval *

* 4 . Formaggi di pecora o di bufala , in recipienti contenenti salamoia o in otri de pelli di pecora o di capra *

04.05 * Uova di volatili e giallo d ' uova , freschi , essiccati o altrimenti conservati , zuccherati o non : *

* A . Uova in guscio , fresche o conservate : *

* I . Uova di volatili da cortile : *

* a ) Uova da cova *

* B . Uova sgusciate e giallo d ' uova : *

* II . altri *

07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : *

* A . Patate : *

* I . Tuberi-seme di patate .

10.05 * Granturco : *

* A . ibrido , destinato alla semina *

11.06 * Farine e semolini di sago , di manioca , d ' arrow-root , di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06 : *

* A . denaturati *

12.01 * Semi e frutti oleosi , anche frantumati : *

* A . destinati alla semina *

22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : *

* C . altri : *

* III . con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e presentati in recipienti contenenti : *

* a ) due litri o meno : *

* 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres , di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) e moscatello di Setubal *

* b ) più di due litri : *

* 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres e moscatello di Setubal *

* 2 . Vino di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) *

* IV . con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22 ° , presentati in recipienti contenenti : *

* a ) due litri o meno : *

* 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres , di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) e moscatello di Setubal *

* b ) più di due litri : *

* 1 . Vini di Porto , di Madera , di Xeres e moscatello di Setubal *

* 2 . Vino di tokay ( Aszu e Szamorodni ) *

22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : *

* C . Bevande alcoliche : *

* III . Whisky : *

* a ) Whisky detto « Bourbon » , presentato in recipienti contenenti : *

* 1 . due litri o meno *

* 2 . più di due litri *

24.01 * Tabacchi greggi o non lavorati ; cascami di tabacco : *

* A . Tabacchi di valore , per collo , uguale o superiore a 280 UC per 100 kg peso netto : *

* I . Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia e « light air cured » del tipo Burley , compresi gli ibridi di Burley *

25.01 * Salgemma , sale di salina , sale marino , sale preparato da tavola ; cloruro di sodio puro ; acque madri di saline ; acqua di mare : *

* A . Salgemma , sale di saline , sale marino , sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro , anche in soluzione acquosa : *

* II . altri : *

* ex a ) denaturati o destinati ad altri usi industriali ( compresa la raffinazione ) , esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all ' alimentazione umana : *

* - denaturati *

ex capitolo 27 : Diversi * Talune merci di cui alle note complementari 5 n ) e 6 *

27.07 * Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura , prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo : *

* B . Benzoli , toluoli , xiloli , nafta solvente ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo , distillanti 65 % o più del loro volume fino a 250° C ( comprese le miscele di benzine e di benzolo ) ; frazioni di testa solforate : *

* II . destinati ad altri usi *

* G . altri : *

* I . destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03 *

27.10 * Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi dagli oli greggi ) ; preparazioni non nominate ne comprese altrove contenenti , in peso , una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base : *

* A . Oli leggeri : *

* I . destinati a subire un trattamento definito *

* II . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 A I *

* B . Oli medi : *

* I . destinati a subire un trattamento definito *

* II . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 B I *

* C . Oli pesanti : *

* I . Oli da gas : *

* a ) destinati a subire un trattamento definito *

* b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C I a ) *

* II . Oli combustibili : *

* a ) destinati a subire un trattamento definito *

* b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C II a ) *

* III . Oli lubrificanti ed altri : *

* a ) destinati a subire un trattamento definito *

* b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.10 C III a ) *

* c ) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo *

27.11 * Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : *

* A . Propano di purezza uguale o superiore a 99 % : *

* II . destinato ad altri usi *

* B . altri : *

* I . Propani e butani commerciali : *

* a ) destinati a subire un trattamento definito *

* b ) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.11 B I a ) *

27.12 * Vaselina : *

* A . greggia : *

* I . destinata a subire un trattamento definito *

* II . destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sotto voce 27.12 A I *

27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite ; cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati : *

* B . altri : *

* I . greggi : *

* a . destinati a subire un trattamento definito *

* b . destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27.13 B I a ) *

27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi : *

* C . altri : *

* I . destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 28.03 *

29.01 * Idrocarburi : *

* A . aciclici : *

* II . destinati ad altri usi *

* B . cicloparaffinici e cicloolefinici : *

* II . altri : *

* d ) destinati ad altri usi *

* D . aromatici :

* I . Benzolo , toluolo , xiloli : *

* b ) destinati ad altri usi *

31.02 * Concimi minerali o chimici azotati : *

* A . Nitrato di sodio naturale *

31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : *

* A . altri concimi : *

* III . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio : *

* a ) Nitrato sodico potassico naturale , consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio ( la proporzione di quest ' ultimo elemento può raggiungere il 44 % ) , con tenore globale di azoto non superiore , in peso , al 16,30 % *

35.02 * Albumine , albuminati ed altri derivati delle albumine : *

* A . Albumine : *

* ex I . non atte o rese inadatte all ' alimentazione umana : *

* - da rendere inadatte all ' alimentazione umana *

59.17 * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili : *

* B . Veli e tele da buratti , anche confezionati : *

* ex I . di seta o di borra di seta ( schappe ) : *

* - non confezionate *

* ex II . di altre materie tessili : *

* - non confezionate *

84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : *

* A . Motori per aerodine , rispondenti alla definizione della nota complementare 1 di questo capitolo , di potenza : *

* I . di 300 kW o meno ( b ) *

* II . di più di 300 kW ( b ) *

* C . altri motori : *

* II . Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : *

* a ) Motori di propulsione per navi : *

* 1 . per navi delle sottovoci 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I e 89.03 A *

* D . Parti e pezzi staccati : *

* I . di motori per aerodine ( b ) *

84.08 * Altri motori e macchine motrici : *

* A . Propulsori a reazione : *

* I . Turboreattori d ' una spinta di : *

* a ) 2 500 kg o meno ( b ) *

* b ) più di 2 500 kg ( b ) *

* II . altri ( statoreattori , pulsoreattori , razzi , ecc . ) ( b ) *

* B . Turbine a gas : *

* I . Turbopropulsori d ' una potenza di : *

* a ) 1 100 kW o meno ( b ) *

* b ) più di 1 100 kW ( b ) *

* D . Parti e pezzi staccati : *

* I . di propulsori a reazione o di turbopropulsori ( b ) *

87.01 * Trattori , compresi i trattori-verricello : *

* B . Trattori agricoli ( esclusi i motocoltivatori ) e trattori forestali , a ruote *

88.03 * Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci 88.01 e 88.02 : *

* B . altri ( b ) *

Diversi * Prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione , la manutenzione e la riparazione di aerodine , facenti oggetto di sospensioni tariffarie comunitari *

Diversi * Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi delle sottovoci 89.01 A , 89.01 B I , 89.02 A , 89.02 B I e 89.03 A , ai fini della costruzione , riparazione , manutenzione e trasformazione , e prodotti destinati all ' armamento o all ' equipaggiamento di dette navi titolo II A delle « Disposizioni preliminari » ) *

Diversi * Prodotti per i quali atti comunitari prevedono contemporaneamente il beneficio di un regime tariffario favorevole e la inerente procedura di controllo *

( a ) Tale valore e quello applicabile in ogni momento nel quadro della politica agricola comune .

( b ) Sono presi in considerazione solo i prodotti importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità .

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