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Document 31977R1260

    Regolamento (CEE) n. 1260/77 della Commissione, del 13 giugno 1977, recante sospensione degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l' Irlanda e l' Irlanda del Nord di animali vivi della specie bovina

    GU L 146 del 14.6.1977, p. 30–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1260/oj

    31977R1260

    Regolamento (CEE) n. 1260/77 della Commissione, del 13 giugno 1977, recante sospensione degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l' Irlanda e l' Irlanda del Nord di animali vivi della specie bovina

    Gazzetta ufficiale n. L 146 del 14/06/1977 pag. 0030 - 0030
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0154
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0205
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0205


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1260/77 DELLA COMMISSIONE

    del 13 giugno 1977

    recante sospensione degli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l ' Irlanda e l ' Irlanda del Nord di animali vivi della specie bovina

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 557/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    considerando che la circolazione dei prodotti tra l ' Irlanda e il Regno Unito è tradizionalmente disciplinata da un regime di libero scambio , fondato essenzialmente sul principio della medesima parità per le rispettive monete ;

    considerando che , per questi due Stati membri , l ' istituzione nell ' ambito della politica agraria comune di tassi di cambio rappresentativi differenti ha determinato l ' applicazione , negli scambi reciproci , di importi compensativi monetari ; che tale situazione comporta , nel settore degli animali vivi appartenenti alla specie bovina , rischi di movimenti incontrollabili che possono dar luogo a un incremento anormale del volume di scambi ;

    considerando che le spedizioni verso l ' Irlanda di bovini vivi provenienti dall ' Irlanda del Nord sono infatti notevolmente aumentate , poichù in Irlanda i prezzi espressi in moneta nazionale sono più elevati ; che , per ovviare agli inconvenienti arrecati dalla situazione al settore nordilandese delle carni bovine , il Consiglio , con decisione del 14 marzo 1977 , ha autorizzato il Regno Unito a concedere un aiuto all ' occupazione per taluni macelli dell ' Irlanda del Nord ;

    considerando che attualmente le spedizioni in senso contrario , cioè dall ' Irlanda verso l ' Irlanda del Nord , sono in forte aumento ; che tali movimenti sono dovuti all ' effetto combinato degli importi monetari da concedere al Regno Unito e dell ' aiuto sopra citato ;

    considerando che , nelle circostanze odierne , gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l ' Irlanda del Nord non bastano a impedire perturbazioni commerciali , ma contribuiscono anzi a sviluppare scambi che non rispondono alle esigenze reali del mercato ;

    considerando che tali difficoltà potrebbero essere evitate , sospendendo l ' applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi di cui trattasi ;

    considerando che la sospensione degli importi compensativi monetari versati all ' introduzione di bovini vivi nell ' Irlanda del Nord è compensata dal vantaggio di cui tali animali fruiscono alla macellazione nello stesso paese ; che è pertanto opportuno limitare codesta misura al periodo durante il quale viene corrisposto l ' aiuto di cui sopra ;

    considerando che gli importi compensativi monetari sono stati fissati con regolamento ( CEE ) n . 938/77 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 987/77 ( 4 ) ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Negli scambi fra l ' Irlanda e l ' Irlanda del Nord , gli importi compensativi monetari fissati con regolamento ( CEE ) n . 938/77 sono sospesi per gli animali vivi della specie bovina di cui alla sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune , fintantochù resterà in vigore l ' aiuto all ' occupazione concesso per taluni macelli dell ' Irlanda del Nord .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 13 giugno 1977 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 110 del 30 . 4 . 1977 , pag . 6 .

    ( 4 ) GU n . L 118 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 12 .

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