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Document 31977R1054

Regolamento (CEE) n. 1054/77 della Commissione, del 13 maggio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità d' applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

GU L 130 del 25.5.1977, p. 1–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1054/oj

31977R1054

Regolamento (CEE) n. 1054/77 della Commissione, del 13 maggio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità d' applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1977 pag. 0001 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0067


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1054/77 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1608/76 recante modalità d ' applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo del regolamento ( CEE ) n . 528/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 30 , paragrafo 4 , e l ' articolo 35 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1608/76 della Commissione , del 4 giugno 1976 ( 3 ) , ha stabilito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che il testo inglese dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 deve essere adeguato dal punto di vista linguistico ai testi delle altre lingue ufficiali della Comunità ; che occorre inoltre correggere un errore nella formulazione dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento citato ;

considerando che , tenuto conto degli usi tradizionali e per evitare un cambiamento troppo repentino della situazione attuale , è opportuno ammettere per taluni vini italiani e greci , per un periodo transitorio di cinque anni , l ' impiego di determinate menzioni specifiche tradizionali :

considerando che , per i recipienti di volume compreso tra 0,05 e 5 litri che vengono impiegati per la presentazione dei vini e dei mosti di uve , il volume nominale del prodotto in essi contenuto è disciplinato , per quanto riguarda gli scambi intracomunitari , dalla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ( 4 ) ; che , onde standardizzare a livello comunitario i volumi nominali , occorre che quelli previsti dalla direttiva citata siano resi obbligatori anche sui mercati interni di ciascuno Stato membro ; che , onde consentire agli ambienti professionali di adeguarsi gradualmente alla standardizzazione comunitaria , è opportuno ammettere sino al 31 dicembre 1983 l ' impiego sul mercato interno di uno Stato membro dei volumi nominali previsti transitoriamente dalla direttiva , nonchù di altri volumi nominali ; che , per garantire la libera circolazione dei vini e dei mosti di uve nella Comunità e per stabilire un parallelismo fra il presente regolamento e la direttiva di cui sopra , occorre che gli Stati membri non possano , per quanto riguarda i prodotti in recipienti provenienti da altri Stati membri , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul loro mercato di volumi nominali ammessi a titolo definitivo e , sino al 31 dicembre 1980 , di quelli ammessi a titolo transitorio in conformità dell ' allegato III della direttiva ; che tale regime non pregiudica la possibilità di uno Stato membro di vietare l ' impiego , per i prodotti ottenuti nel proprio territorio , di uno o più dei volumi nominali indicati nell ' allegato III della stessa direttiva ; che occorre pertanto obbligare gli Stati membri a vietare l ' immissione sul loro mercato di provenienti da altri Stati membri e contenuti in recipienti il cui valore nominale non sia ammesso dallo Stato membro d ' origine ; che è inoltre necessario prescrivere l ' altezza delle diciture recanti l ' indicazione di tali valori nominali ;

considerando che , ai fini di una migliore informazione del consumatore , in caso di imbottigliamento per conto terzi occorre precisare che , con la dicitura « imbottigliato per ... » , deve essere indicato il nome o la ragione sociale dell ' imbottigliatore ai sensi dell ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 3282/73 della Commissione , del 5 dicembre 1973 , relativo alla definizione del taglio e della vinificazione ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 373/74 ( 6 ) ; che se uno Stato membro ha previsto , in caso di imbottigliamento per conto terzi , l ' indicazione obbligatoria del nome di chi ha effettuato tale imbottigliamento , occorre distinguere , mediante esplicite indicazioni , tra l ' imbottigliatore e la persona che ha proceduto per suo conto all ' operazione ;

considerando che occorre complementare e migliorare la formulazione della disposizione relativa all ' indicazione sull ' etichetta del nome o della ragione sociale dell ' imbottigliatore , dello speditore , di una persona fisica o giuridica o di un gruppo di tali persone , contenente termini che si riferiscano ad un ' azienda agricola ;

considerando che , per esprimere la gradazione alcolometrica , è opportuno applicare il simbolo « % vol . » uniformemente in tutta la Comunità , sulla base di quanto disposto dall ' articolo 3 della direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche ( 7 ) ;

considerando che , onde evitare che una raccomandazione relativa all ' immissione di un vino per fini religiosi costituisce un pretesto per l ' impiego di pratiche enologiche non autorizzate dalle disposizioni comunitarie o nazionali , occorre precisare a quali condizioni tale raccomandazione è ammessa ; che dette condizioni devono tener conto delle esigenze di taluni riti regiliosi ;

considerando che , per garantire il controllo e la protezione dei v.q.p.r.d . e per informare gli organi degli Stati membri incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo , è opportuno che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la designazione dei vini da tavola che hanno diritto ad una delle menzioni « Landwein » , « vin de pays » o « vino tipico » , nonchù dei v.q.p.r.d . che recano il nome di un ' unità geografica più piccola della regione determinata indicata ;

considerando che i nomi di varietà di viti identici o contenenti riferimenti a nomi di unità geografiche possono dar luogo a confusioni circa l ' origine geografica dei vini con essi designati ; che , onde ridurre il rischio di confusione , è opportuno consentire agli Stati membri di prescrivere che tale nome venga indicato sull ' etichetta in caratteri le cui dimensioni non superano una certa altezza ;

considerando che taluni paesi hanno chiesto di poter esportare verso la Comunità vini la cui designazione contiene indicazioni che non sono previste dal regolamento ( CEE ) n . 1608/76 , ma sono conformi alle disposizioni nazionali di detti paesi e possono essere consentite in applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2133/74 ( 8 ) ; che è pertanto opportuno completare in tal senso il regolamento ( CEE ) n . 1608/76 ; che , per facilitare le esportazioni della Comunità verso gli Stati Uniti d ' America , occorre prevedere che l ' indicazione dell ' annata di raccolta sia conforme alle norme applicate in tale paese alla produzione interna ;

considerando che gli usi commerciali e le tradizioni degli Stati membri della Comunità hanno dimostrato l ' opportunità di completare gli elenchi delle indicazioni concernenti il modo di elaborazione , il tipo e il colore particolare del vino da tavola o del v.p.p.r.d . in oggetto , nonchù di quelle riguardanti l ' imbottigliamento nell ' azienda viticola ;

considerando che , per facilitare l ' impiego delle moderne attrezzature per l ' etichettatura , è opportuno consentire che le informazioni di ordine storico relative a un vino , all ' impresa di imbottigliamento o ad altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica che abbia partecipato al circuito commerciale del vino siano indicate su una parte dell ' etichetta separata da quella recante le indicazioni obbligatorie ;

considerando che l ' adeguamento della legislazione di taluni Stati membri alle disposizioni comunitarie che disciplinano le indicazioni geografiche risulta impossibile entro i termini previsti dall ' articolo 21 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 ; che gli ambienti professionali necessitano di un periodo sufficientemente lungo per familiarizzarsi con le nuove disposizioni adottate dagli Stati membri per adeguarsi alla normativa comunitaria ; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri , per quanto riguarda i v.q.p.r.d . , di derogare sino al 31 agosto 1978 all ' articolo 4 e all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 2133/74 ammettendo l ' impiego del nome di un ' unità geografica più piccola della regione determinata di provenienza del vino , anche se le uve dalle quali quest ' ultimo è stato ottenuto non provengono da tale unità ;

considerando che , per evitare perdite finanziarie a determinati produttori , è opportuno ammettere per un periodo transitorio l ' impiego di etichette conformi alla regolamentazione comunitaria in vigore prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L ' articolo 1 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è costituito dal testo seguente :

« Tuttavia , l ' indicazione facoltativa , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera i ) , dello stesso regolamento , dei termini " Landwein " , " vin de pays " , " vino tipico " o , se del caso , dei termini corrispondenti contemplati da detta disposizione deve essere raggruppata con le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 , prima comma » .

2 . L ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

a ) il testo inglese del paragrafo 1 , secondo comma , è sostituito dal seguente :

« The traditionally used specific terms " appellation d ' origine contrôlùe " , " vin dùlimitù de qualitù supùrieure " , " denominazione di origine controllata " and " denominazione di origine controllata " and " denominazione di origine controllata e garantita " shall appear on the label directly below the name of the specified region . However , when the label of a French quality wine psr bearing the term " appellation contrôlùe " shows the name of a vineyard , a wine variety or brand name , the name of the specified region shall be repeated between and in lettering of the same type , the same size , and the same colouring as the words " appellation " and " contrôlùe " » ;

b ) l ' elenco di cui al paragrafo 3 , primo comma , lettera b ) , è completato con il termine « Haut » ;

c ) l ' elenco di cui al paragrafo 3 , primo comma , lettera c ) , è completato con i termini seguenti :

« - Barbacarlo ,

- Buttafuoco ,

- Sangue di Giuda » ;

d ) al paragrafo 3 , terzo comma , lettera b ) , secondo trattino , prima del termine « Giro di Cagliari » è inserito il termine « Cinque Terre Sciacchetrà » ;

e ) il paragrafo 4 è completato con il comma seguente :

« Durante un periodo transitorio di 5 anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento , per i vini greci che hanno diritto alla denominazione " Sitia " e " Santorin " può essere impiegata l ' indicazione "..." ( vino naturalmente dolce ) » .

3 . L ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

a ) il paragrafo 1 è completato dal testo seguente :

« L ' indicazione del volume nominale del prodotto sull ' etichetta è fatta a mezzo di cifre di un ' altezza minima di 6 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl , di 4 mm se è compresa fra 100 cl ( inclusi ) e 20 cl ( esclusi ) e di 3 mm se è uguale o inferiore a 20 cl » ;

b ) il paragrafo 2 è modificato come segue :

« 2 . Per i recipienti di volume uguale o superiore a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri :

a ) per il mercato interno di uno Stato membro , fatte salve le disposizioni più restrittive applicate da detto Stato membro ai prodotti ottenuti nel suo territorio , i volumi nominali del prodotto contenuto nel recipiente :

i ) sono quelli che figurano nella colonna I , punto 1 , lettera a ) , dell ' allegato III della direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974 ;

ii ) possono essere , sino al 31 dicembre 1983 :

- anche quelli che figurano nella colonna II , punto 1 , lettera a ) , dell ' allegato III della direttiva citata ;

- altri volumi nominali , purchù siano conformi alle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato alla data del 31 agosto 1977 ;

b ) gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul loro mercato di volumi nominali del prodotto contenuto nei recipienti provenienti da altri Stati membri , di cui alla lettera a ) , punto i ) , e , sino al 31 dicembre 1980 , di quelli di cui alla lettera a ) , punto ii ) , primo trattino .

È vietata l ' utilizzazione di recipienti il cui volume nominale non è conforme alle disposizioni regolamentari o , in marcanza di esse , agli usi commerciali dello Stato membro d ' origine del prodotto .

Per i recipienti di cui al comma precedente , l ' errore massimo tollerato in meno è quello stabilito dalla direttiva citata . Tuttavia , per il mercato interno di uno Stato membro , l ' errore massimo tollerato in meno può , sino al 31 dicembre 1983 , anche essere quello previsto dalla legislazione di detto Stato .

Per i recipienti di volume inferiore a 0,05 litri o superiore a 5 litri , il volume nominale del contenuto del recipiente , nonchù l ' esattezza con cui tale volume nominale viene rispettato devono , sino all ' adozione di norme comunitarie in materia , essere conformi alle disposizioni dello Stato membro nel quale il prodotto è messo in circolazione » .

4 . L ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

a ) il paragrafo 1 , primo comma , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . L ' indicazione del nome o della ragione sociale dell ' imbottigliatore , indicazione prescritta all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , all ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera d ) , all ' articolo 22 , paragrafo 1 , lettera d ) , all ' articolo 27 , paragrafo 1 , lettera c ) , e all ' articolo 28 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2133/74 è completata con i termini :

- " imbottigliatore " o , se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie , " confezionatore " ,

- ovvero " imbottigliato da ... " o , se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie , " confezionato da ... " ,

- ovvero , nel caso di imbottigliamento per conto terzi , " imbottigliato per ... " o , se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie , " confezionato per ... " ;

b ) il paragrafo 3 , primo comma , è sostituito dal testo seguente :

« 3 . L ' indicazione nell ' etichettatura del nome o della ragione sociale dell ' imbottigliatore , dello speditore , di una persona fisica o giuridica o di un ' associazione di tali persone può contenere i termini :

- " Weingut " , " Weingutsbesitzer " ,

- " viticulteur " , " propriùtaire rùcoltant " ,

- " viticoltore ," , " fattoria " , " tenuta " , " podere " , " cascina " , " azienda agricola " , " contadino " , " vigneti " ,

- " estate " ,

o altri termini analoghi relativi ad un ' azienda agricola soltanto se il prodotto in causa è stato ottenuto esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell ' azienda viticola qualificata con uno di detti termini o di quella della persona qualificata con uno dei medesimi termini e se la vinificazione è stata effettuata nella stessa azienda . Tali termini possono essere utilizzati al plurale nella ragione sociale di un ' associazione di aziende viticole o di dette persone » ;

c ) il paragrafo 5 , secondo comma , è completato con il periodo seguente :

« Qualora sia indicato l ' imbottigliatore per conto terzi , l ' indicazione dell ' imbottigliatore è precedura dall ' espressione " imbottigliato per ... " e il nome o la ragione sociale di colui che ha proceduto all ' imbottigliamento per conto terzi , indicato se del caso mediante un codice , è preceduto dal termine " da ... " » .

5 . Nei testi italiano , tedesco e olandese dell ' articolo 8 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 , il simbolo « vol . % » è sostituito dal simbolo « % vol . » . Nel testo danese , viene tolta la parentesi che racchiude il simbolo stesso .

6 . L ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

a ) il paragrafo 3 è abrogato ;

b ) i paragrafi 4 , 5 , 6 e 7 diventano rispettivamente i paragrafi 3 , 4 , 5 e 6 .

7 . L ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Le raccomandazioni relative all ' ammissione di un vino per fini religiosi possono essere indicate soltanto a condizione che il vino , importato o no ,

- possa essere offerto o immesso al consumo umano diretto in conformità delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , e

- sia stato ottenuto in conformità delle norme particolari previste dalle autorità religiose interessate e che queste ultime abbiano manifestato per iscritto il loro accordo in merito a tale indicazione .

Tali raccomandazioni possono essere indicate soltanto nel commercio con le autorità religiose interessate , salvo per quanto riguarda i termini " vino Kascher " e " vino Kascher per la Pasqua " e le relative traduzioni , per i quali detta restrizione non è applicabile se le condizioni di cui al primo comma sono rispettate » .

8 . L ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione :

a ) per quanto riguarda i vini da tavola designati come " Landwein " , " vin de pays " o " vino tipico " conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera i ) , del regolamento ( CEE ) n . 2133/74

- anteriormente al 31 dicembre 1977 i nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , di detto regolamento che possono essere utilizzati , nonchù le regole cui è soggetto l ' uso delle menzioni e dei nomi sopra citati ;

- le modifiche apportate dopo il 31 dicembre 1977 alle disposizioni di cui al trattino precedente ;

b ) per quanto riguarda i v.q.p.r.d . :

- anteriormente al 31 dicembre 1977 , i nomi delle unità geografiche più piccole della regione determinata ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2133/74 , e le disposizioni che disciplinano ciascuno di essi ;

- le modifiche apportate dopo il 31 dicembre 1977 alle disposizioni di cui al trattino precedente .

La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i nomi delle unità geografiche ad essa comunicati in virtù del comma precedente » .

9 . All ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3 . Gli Stati membri produttori possono prescrivere che il nome di una varietà contenente il nome di una regione determinata o di un ' unità geografica ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , o dell ' articolo 31 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2133/74 venga indicato sull ' etichetta in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri usati per indicare la regione determinata o l ' unità geografica » .

10 . L ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

a ) il testo del paragrafo 1 , primo trattino , è sostituito dal seguente :

« - dall ' Australia e da Israele rechino un ' indicazione geografica riportata nell ' elenco dell ' allegato II , anche se il vino in causa è ottenuto solo per l ' 85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui porta il nome » ;

b ) al paragrafo 2 , dopo l ' espressione « - dagli Stati Uniti d ' America » è aggiunta l ' espressione « - da Israele » ;

c ) il testo del paragrafo 3 , lettera a ) , è sostituito dal seguente :

« a ) dall ' Australia e da Israele rechino l ' indicazione dell ' annata di raccolta , anche se il vino in questione è ottenuto solo per l ' 85 % da uve raccolte nell ' annata indicata » .

11 . L ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

a ) il testo del paragrafo 1 , lettera b ) , è sostituito dal seguente :

« b ) la designazione di un vino da tavola francese può essere completata :

i ) dai termini :

- " vin nouveau " ,

- " fruitù " ,

ii ) per vini rossi da uno dei termini seguenti :

- " vin tuilù " ,

- " pelure d ' oignon " ,

- " vin de cafù " ,

iii ) per i vini rosati da uno dei termini seguenti :

- " vin gris " ,

- " gris de gris " ,

iv ) per i vini bianchi da uno dei termini seguenti :

- " ambrù " ,

- " dorù " ,

- " blanc de blancs " » ;

b ) il testo del paragrafo 1 , lettera c ) , è sostituito dal seguente :

« c ) la designazione di un vino da tavola italiano può essere completata :

i ) dai termini :

- " vino novello " ,

- " vino fiore " ,

- " vino giovane " ,

ii ) per i vini rossi da uno dei termini :

- " rubino " ,

- " cerasuolo " ,

- " granato " ,

iii ) per i vini rosati da uno dei termini :

- " chiaretto " ,

- " rosa " ,

iv ) per i vini bianchi da uno dei termini :

- " giallo " ,

- " dorato " ,

- " verdolino " ,

- " platino " ,

- " ambrato " ,

- " paglierino " ,

- " bianco da uve bianche " » ;

c ) il paragrafo 3 , lettera a ) , è completato con il termine « - Badisch Rotgold » ;

d ) al paragrafo 3 , lettera b ) :

- dopo il termine « claret » , sono aggiunti i termini « vin de cafù » e « sùlection de grains nobles » ;

- è aggiunto il seguente comma :

« Il termine " sùlection de grains nobles " è riservato ai v.q.p.r.d . aventi diritto ad una delle seguenti denominazioni : " Alsace " , " Sauterne " , " Barsac " , " Cadillac " , " Cùrons " , " Loupiac " , " Saint-Croix-du-Mont " , " Montbazillac " , " Bonnezeaux " , " Quarts de Chaume " , " Coteaux du Layon " , " Coteaux de l ' Aubance , " Graves supùrieurs " , " Jurançon " . Tale termine può essere impiegato soltanto in lingua francese » ;

e ) il testo del paragrafo 6 , primo comma , secondo trattino , è sostituito dal seguente :

- « moelleux » , « lieblich » , « amabile » , « medium » , « medium sweet » .

12 . L ' articolo 16 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è sostituito dal testo seguente :

« Salvo informazioni brevi quali " casa fondata nel ... " o " viticoltori dal ... " , le informazioni di ordine storico relative al vino in oggetto all ' impresa dell ' imbottigliatore o all ' impresa di una persona fisica o giuridica che abbia partecipato al circuito commerciale di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera h ) , all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera t ) , all ' articolo 27 , paragrafo 2 , lettera f ) , e all ' articolo 28 , paragrafo 2 , lettera p ) , del regolamento ( CEE ) n . 2133/74 non possono figurare nella stessa parte dell ' etichetta nella quale figurano le indicazioni obbligatorie , bensì

- in una parte dell ' etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano dette indicazioni obbligatorie ,

- o in una o più etichette complementari o sul pendaglio » .

13 . L ' articolo 16 , paragrafo 3 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

a ) la lettera a ) è sostituita dal testo seguente :

« a ) di un v.q.p.r.d . francese soltanto con l ' espressione " vin vieux " a condizione che le disposizioni francesi in ordine alla loro utilizzazione siano rispettate » ;

b ) è aggiunto il testo seguente :

« c ) di un vino importato originario del Marocco recante una delle indicazioni geografiche che figurano all ' allegato II , punto XII , soltanto con l ' espressione " vin vieux " , a condizione che le disposizioni marocchine in ordine alla sua utilizzazione siano rispettate » .

14 . L ' articolo 17 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è completato con il testo seguente :

« e ) per i vini britannici : " bottled by the producer " » .

15 . Dopo l ' articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è aggiunto l ' articolo seguente :

« Articolo 20 bis

In applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , secondo comma , primo trattino , e dell ' articolo 13 , paragrafo 1 , secondo comma , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 2133/74 , la designazione di un vino da pasto o di un v.q.p.r.d . destinato all ' esportazione verso gli Stati Uniti d ' America può indicare l ' annata di raccolta soltanto a condizione che il prodotto sia ottenuto per almeno il 95 % da uve raccolte nell ' annata indicata » .

16 . Il testo inglese dell ' articolo 20 , paragrafo 1 , è sostituito dal seguente :

« 1 . Pursuant to Article 44 ( 2 ) of Regulation ( EEC ) No 2133/74 Member States may allow , to describe beverages from their own production or beverages which originate on other Member States or which have been imported , the use of the word ' wine ' :

( a ) in conjunction with the name of a fruit falling within Chapter 8 of the Common Customs Tariff , provided that such beverage was obtained by an alcoholic fermentation of that fruit , or

( b ) in composite names such as :

- British wine or

- Irish wine » .

Articolo 2

L ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

1 . Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

« 1 bis . È facoltà di uno Stato membro produttore ammettere fino al 31 agosto 1978 che il nome di un ' unità geografica più piccola di una regione determinata o di una regione diversa da una regione determinata venga utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d . o di vino da tavola , anche se le condizioni di cui all ' articolo 4 e all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 2133/74 non sono rispettate , semprechù tale designazione sia conforme alle disposizioni applicabili nello stesso Stato membro anteriormente al 1° settembre 1976 » .

2 . Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis . Fino al 31 agosto 1978 , vini e mosti di uve possono esser presentati anche in modo conforme al testo del presente regolamento applicabile al 1° aprile 1977 .

I vini e i mosti di uve la cui designazione e presentazione sono conformi al testo del presente regolamento applicabile al 1° aprile 1977 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte » .

Articolo 3

L ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

1 . il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . AUSTRIA

- " Qualitaetswein " ,

- " Kabinett " ,

- " Qualitaetswein besonderer Reife und Leseart " ,

- " Spaetlese " o " Spaetlesewein " ,

- " Auslese " o " Auslesewein " ,

- " Beerenauslese " o " Beerenauslesewein " ,

- " Ausbruch " o " Ausbruchwein " ,

- " Trockenbeerenauslese " ,

- " Siegelwein " ;

2 . il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5 . ISRAELE

- " yayin mëeretz hacodesh " ( vino della terra santa )

- " yayin mëeretz hatanach " ( vino del paese della Bibbia ) » ;

3 . sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 11 . ARGENTINA

- " vino fino "

- " vino riserva "

- " vino riservado " ;

12 . GRECIA

- " (...) "

( denominazione di origine controllata )

- " (...) "

( denominazione di origine di qualità superiore )

- " (...) "

( denominazione tradizionale ) ;

13 . MAROCCO

- " vin à appellation d ' origine " ,

- " vin à appellation d ' origine garantie " » .

Articolo 4

L ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

a ) nel capitolo IV è soppresso il punto 6.8 . « Weinbaugebiet Tamar Valley » ed è aggiunto il punto seguente :

« 7 . Tasmania

7.1 . Regione viticola Tamar Valley » ;

b ) il testo del capitolo V è sostituito dal seguente :

« V . AUSTRIA

1 . I vini designati con i seguenti nomi del Bundesland di cui sono originari :

- Niederoesterreich , Burgenland , Steiermark , Wien .

2 . I vini recanti i seguenti nomi della regione viticola e/o della sottoregione viticola ( 9 ) d ' origine che possono aggiungersi , se del caso , ai corrispondenti nomi di cui al punto 1 :

2.1 . Regione viticola Burgenland :

sottoregioni viticole :

- Rust-Neusiedlersee

- Eisenberg

2.2 . Regione viticola Niederoesterreich ( Donauland ) :

sottoregioni viticole :

- Gumpoldskirchen

- Voeslau

- Krems

- Langenlois

- Klosterneuburg

- Wachau

- Falkenstein

- Retz

2.3 . Regione viticola Steiermark :

sotto regioni viticole :

- Suedsteiermark

- Weststeiermark

- Kloech-Oststeiermark

2.4 . Regione viticola Wien .

3 . Precisazione del tipo per un vino ottenuto esclusivamente da uve raccolte in Austria e messo in circolazione non oltre il 31 dicembre dell ' anno successivo all ' annata di raccolta , la quale deve essere indicata nell ' etichettatura :

- " Heuriger " » ;

c ) il testo del capitolo IX è sostituito dal seguente :

« IX . GRECIA

I vini recanti uno dei nomi seguenti della regione viticola o della sottoregione viticola di cui sono originari :

1 . I vini aventi diritto all ' indicazione " (...) "

( denominazione di origine di qualità superiore ) recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola di cui sono originari :

- Nemea * - Kantza *

- Mantinia * - Sitia *

- Robola di Celafonia * - Rodi *

- Zitsa * - Amynteon *

- Patras * - Archanes *

- Santorin * - Peza *

- Rapsani * - Dafne *

- Naoussa * *

2 . Altri vini :

- Anchialos * - Attica *

- Chalkis * - Lemnos *

- Hùraclion »

d ) il capitolo X ( Ungheria ) dell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

« X . UNGHERIA

1 . I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite ad unità geografiche situate nella grande pianura ungherese : vedi G.U .

2 . I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite ad unità geografiche situate nell ' Oldredanubio settentrionale : vedi G.U .

3 . I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite ad unità geografiche situate nell ' Oltredanubio meridionale : vedi G.U .

4 . I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite ad unità geografiche situate nell ' Ungheria settentrionale : vedi G.U .

5 . I vini recanti la seguente indicazione geografica riferita ad un ' unità geografica situata nella regione Tokaji-Hegyalja : vedi G.U .

e ) il testo del capitolo XI è sostituito dal seguente :

« XI . ISRAELE

I vini recanti i seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d ' origine :

1 . Regione viticola Shomron :

1.1 . Sottoregione viticola :

- Sharon

2 . Regione viticola Neghev

3 . Regione viticola Shimshon ( Samson ) :

3.1 . sottoregioni viticole :

- Dan

- Adulam

- Latrun

4 . Regione viticola Galil ( Galilea ) :

4.1 . sotteregioni viticole :

- Canaan

- Nazareth

- Tabor

- Cana ( Cafar Cana )

5 . Regione viticola Harei Yehuda ( Colline della Giudea ) :

5.1 . sotteregioni viticole :

- Jùrusalem

- Beth-el » ;

f ) nel capitolo XII , i termini « Beni-Sadder » e « Zennate » sono rispettivamente sostituiti dai termini « Beni Sadden » e « Zenatta » ;

g ) nel capitolo XV :

i ) sono sostituiti :

- al punto A 1.1 . , il termine « Arden » con il termine « Ardon » ;

- al punto A 1.1 . , il termine « Brameis ( Braemis ) » con il termine « Bramois ( Braemis ) » ;

- al punto A 1.2 . , nei testi francese , tedesco e danese , i termini « vin de payens ( Heidenwein ) » con i termini « vin des payens ( Heidenwein ) » ;

- al punto A 6.2 . , i termini « île de Saint-Pierre ( St . Peterinsel ) » con i termini « île de Saint-Pierre ( St . Petersinsel ) » ;

- al punto A 7.1 . , nei testi francese e inglese , i termini « oeil-de-perdrix » con i termini « oeil de perdrix » ;

- al punto A 7 . e A 7.1 . , nel testo tedesco , i termini « der romantischen Schweiz » con il termine « der Westschweiz » ;

- al punto A 10.1 . , il termine « Otteberger » con il termine « Ottoberger » ;

- al punto A 13.1 . , il termine « Tergerfelden » con il termine « Tegerfelden » e il termine « Zeinigen » con il termine « Zeiningen » ;

ii ) dopo il punto 16 è inserito il punto seguente :

« 16 bis . Tutti i cantoni della Svizzera orientale di cui ai punti da 8 a 16 :

16 bis . 1 . Precisazione del tipo per un vino originario della Svizzera orientale :

- " Clevner " » .

Articolo 5

L ' allegato III del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

1 . il titolo dell ' allegato è sostituito dal seguente :

« Elenco di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d . » ;

2 . nel capitolo I ( Germania ) è aggiunto nella colonna di mezzo il termine « Grauburgunder » quale sinonimo della varietà « Rulaender » ;

3 . nel capitolo II ( Francia ) sono soppressi :

- nella colonna di destra , il termine « Fendant » ,

- la nota 2 ;

4 . nel capitolo III ( Italia ) :

- nella colonna di mezzo è soppresso il termine « Veltliner » quale sinonimo della varietà « Rossola » ;

- nella colonna di mezzo , il termine « Per'è palmuno » è sostituito dal termine « Per'è palummo » ;

- la nota ( 1 ) è sostituita dal testo seguente :

« Ammessi esclusivamente per i v.q.p.r.d . e i vini da tavola prodotti con uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento » .

Articolo 6

L ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 1608/76 è modificato come segue :

1 . il titolo dell ' allegato è sostituito dal seguente :

« Elenco di cui all ' articolo 11 , paragrafo 2 , dei nomi delle varietà di viti e dei loro sinonimi che possono essere usati per la designazione di un vino importato » ;

2 . il capitolo II è sostituito dal testo seguente :

« II . ARGENTINA

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità * Sinonimi ammessi *

Balsamina * *

Cabernet franc * *

Cabernet Sauvignon * *

Canela * *

Carignan * *

Cinzaut * *

Chardonnay * Pinot Chardonnay *

Chenin * *

Dolcetto * *

Elbling * *

Freisa * *

Gamay * *

Garnacha * *

Grignolino * *

Lambrusco * *

Malbeck * Cot *

Merlot * *

Muscat blanc * *

Nebbiolo * *

Palomino * Listan *

Pinot bianco * *

Pinot gris * *

Pinot negro * *

Raboso veronùs * *

Refosco * *

Riesling itálico * *

Riesling renano * *

Saint Jeannet * *

Sangiovetto pícolo * *

Sauvignón * *

Semillon * *

Sirah * *

Sylvaner * *

Tannat * *

Torrontùs mendocino * *

Torrontùs riojano * *

Torrontùs sanjuanino * *

Traminer * *

Ugni blanc * Trebbiano *

Verdot » * *

3 . nel capitolo III ( Australia ) :

- nella colonna di destra è soppresso il termine « Cordo » ;

- nella colonna di sinistra il termine « Muscat cordo blanco » è corretto in « Muscat gordo blanco » ;

- nella colonna di destra , come sinonimo della varietà « Muscat cordo blanco » è indicato il termine « Gordo » ;

4 . nel capitolo IV ( Austria ) sono aggiunti :

- nella colonna di sinistra , dopo il termine « Blauer Spaetburgunder » , il termine « Blauburgunder » ;

- nella colonna di destra :

- il termine « Grauburgunder » come sinonimo della varietà « Rulaender » ;

- il termine « Malvasier » come sinonimo della varietà « Fruehroter Veltliner » ;

- il termine « Schilcher » come sinonimo della varietà « Blauer Wildbacher » ;

- il termine « Spaetrot » come sinonimo della varietà « Ziertandler » ;

5 . nel capitolo VII ( Ungheria )

- sono sostituiti

- il termine « Bouvier Zoeld » con il termine « Bouvier » ,

- il termine « Erzsùbetkiralynó » con il termine « Erzùbetkirálynoe » ,

- il termine « Kiralylanyka » con il termine « Királyleányka » ,

- il termine « Szuerkebarat » con il termine « Szuerkebarát » con il termine « Szuerkebarát » ,

- il termine « Zoeldszilvani » con il termine « Zoeldszilváni » ;

- nella colonna di destra è aggiunto :

- dopo il termine « Blauer Spaetburgunder » , il termine « Spaetburgunder » ;

- nella colonna di sinistra , dopo il termine « Mùzesfehùr » è aggiunto il termine « Mueller-Thurgau » ;

6 . nel capitolo VIII ( Israele ) sono aggiunti nella colonna di sinistra le varietà « Malvasia » e « Emerald Riesling » ;

7 . il testo del capitolo X è sostituito dal seguente :

« X . ROMANIA : vedi G.U .

8 . nel capitolo XI ( Svizzera )

- nella colonna di destra è soppresso il sinonimo Clevner » ;

- sono sostituiti :

- nella colonna di destra del testo tedesco e italiano , il termine « Paien » dal termine « Païen » ;

- nella colonna di sinistra , il termine « Gamay d ' Arcenani » dal termine « Gamay d ' Arcenant » ;

- nella colonna di sinistra , i termini « completer ( pour les Grison ) » dai termini « completer ( per i Grigioni ) » nel testo italiano e dai termini « Completer ( fuer Graubuenden ) » nel testo tedesco ;

- nel testo tedesco , i termini « Elbling ( fuer Argovie ) » dai termini « Elbling ( fuer Aargau ) » ;

9 . è aggiunto il seguente capitolo :

« XIV . BULGARIA

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità * Sinonimi ammessi *

Dimiat * *

Misket * *

Rkatsiteli * *

Uni blanc * *

Silvanère * *

Traminère * *

Chardonet * *

Tamianka * *

Miskat Ottonel * *

Cabernet - sauvineun * *

Pamid * *

Kadarka * Gamza *

Chiroka melbichka * Large de Melnik *

Mavrud * *

Merlot * *

Saperavi * *

Kassen burgundaire * Pinot noir *

Rubin * *

Bouquet * *

Fetiiaska * *

Jardonet * *

Vratchanski misket » * *

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 13 maggio 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 69 del 16 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 183 dell ' 8 . 7 . 1976 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 42 del 15 . 2 . 1975 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 337 del 6 . 12 . 1973 , pag . 20 .

( 6 ) GU n . L 42 del 13 . 2 . 1974 , pag . 4 .

( 7 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 149 .

( 8 ) GU n . L 227 del 17 . 8 . 1974 , pag . 1 .

( 9 ) I termini « regione viticola » e « sottoregione viticola » corrispondenti ai termini « Weinbauregion » e « Weinbaugebiet » utilizzati in Austria .

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