EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977R1045

Regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione, del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità d' applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

GU L 125 del 19.5.1977, p. 23–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/1985; abrogato da 31985R1562

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1045/oj

31977R1045

Regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione, del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità d' applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1977 pag. 0023 - 0026


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1045/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1977

che stabilisce le modalità d ' applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1035/77 ha istituito un regime di aiuti inteso ad incoraggiare la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni raccolti nella Comunità ; che tale regime è fondato su contratti tra produttori e trasformati comunitari ;

considerando che , per favorire la regolarità degli approvvigionamenti delle imprese di trasformazione , occorre disporre che i contratti di cui sopra vengano conclusi per un periodo di sei mesi ; che , per garantire la massima efficacia delle operazioni basate su tali contratti , occorre permettere alle parti di aumentare , sulla base di un patto aggiuntivo ed entro un determinato limite , i quantitativi inizialmente iscritti nei medesimi ;

considerando che , ai fini del corretto funzionamento del regime , è opportuno definire la qualità minima dei prodotti che possono formare oggetto di contratto ;

considerando che il funzionamento efficace dei controlli qualitativi e quantitativi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 può essere garantito se la determinazione del peso e della qualità di ogni partita consegnata viene effettuata al momento della sua presa in consegna da parte del trasformatore ; che è inoltre opportuno prevedere al termine delle operazioni di controllo il rilascio di un certificato nel quale siano precisati i dati suddetti ;

considerando che , affinchù sia possibile verificare la fondatezza delle domande di compensazione finanziaria , è necessario precisare le indicazioni minime che devono figurare nelle domande stesse ;

considerando che il controllo di cui all ' articolo 2 , quarto comma , del regolamento citato deve permettere di verificare l ' effettiva trasformazione dei prodotti oggetto di contratto ; che a tale fine è opportuno fondare il controllo sulla contabilità di magazzino delle industrie trasformatrici ;

considerando che , a norma dello stesso articolo 2 , la compensazione finanziaria è concessa per l ' 85 % dei prodotti di origine comunitaria acquistati dai trasformati al prezzo d ' acquisto minimo ; che la compensazione può tuttavia essere concessa per una percentuale maggiore , qualora l ' interessato fornisca la prova di aver smerciato fuori d ' Italia un quantitativo di succo superiore all ' 85 % ; che occorre pertanto definire con quali mezzi può essere provato il superamento di detta percentuale .

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 2 ) , per le operazioni realizzate nel quadro di tale politica , le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto , sono pagate sulla base del rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento in cui è stata realizzata l ' operazione o parte di operazione ;

considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , si considera come momento in cui è stata realizzate l ' operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa , quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria per la trasformazione dei limoni ha luogo al momento stesso di tale trasformazione ; che risulta difficile stabilire la data esatta di trasformazione di una determinata partita ;

considerando che i contratti di trasformazione riguardano un periodo di sei mesi ; che risulta difficile determinare la data esatta di trasformazione di ogni partita ;

che è pertanto opportuno , ai fini dell ' applicazione uniforme del regime di compensazione finanziaria , applicare , per il calcolo del relativo importo in moneta nazionale , il tasso di conversione valido alla fine di ogni semestre ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Ciascuno dei contratti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 in appresso denominati « contratti di trasformazione » , è concluso per iscritto tr uno o più produttori , da un lato , e un trasformatore , dall ' altro .

2 . I contratti di trasformazione devono essere conclusi anteriormente al 20 maggio o al 20 novembre per i limoni che devono essere consegnati all ' industria rispettivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 maggio . Per la prima parte della campagna 1977/1978 , i contratti possono tuttavia essere conclusi fino al 30 giugno 1977 .

3 . Durante ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 2 , i contraenti possono decidere , con clausola aggiuntiva scritta , di aumentare le quantità inizialmente previste in un contratto .

Le clausole aggiuntive :

- possono avere per oggetto al massimo il 40 % delle quantità iniziali previste nel contratto ;

- devono essere stipulate entro il 31 agosto o il 28/29 febbraio , secondo il periodo di cui trattasi . Per la prima parte della campagna 1977/1978 , tali clausole aggiuntive possono tuttavia essere concluse fino al 30 settembre 1977 .

Articolo 2

Il trasformatore trasmette un esemplare di ciascun contratto concluso ed eventualmente delle relative clausole aggiuntive , prima della loro data di decorrenza , alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono prodotti i limoni e a quelle dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la trasformazione .

Articolo 3

I prodotti consegnati all ' impresa in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere almeno conformi alle caratteristiche minime di qualità previste nel titolo II B i ) delle norme comuni , con un massimo del 15 % in peso di frutti non conformi , ma idonei alla trasformazione .

Articolo 4

1 . Alla presa in consegna da parte del trasformatore di ciascuna partita consegnata in esecuzione dei contratti di trasformazione , le autorità designate dallo Stato membro nel quale ha luogo la trasformazione verificano il peso dei prodotti consegnati e la loro conformità ai requisiti di qualità .

Al termine delle operazioni di controllo , viene rilasciato al trasformatore , per ogni partita , un certificato nel quale sono precisati :

- il nome e l ' indirizzo dei contraenti ;

- la conformità ai requisiti di qualità e il peso netto .

Un esemplare del certificato è consegnato si produttori e uno è conservato dalle autorità competenti .

2 . Se dai controlli di cui sopra risulta che la totalità o parte di prodotti non è conforme, al disposto dell ' articolo 3 , le autorità di cui al paragrafo precedente ne informano le parti contraenti .

Articolo 5

La domanda di compensazione finanziaria è presentata dal trasformatore , alla fine di ciascuno dei periodi di cui all ' articolo 1 , alle autorità competenti dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione .

La domanda deve recare fra l ' altro :

a ) il nome e l ' indirizzo del richiedente ;

b ) l ' indicazione :

- delle quantità globali di limoni freschi acquistate durante ciascuno dei periodi citati ,

- delle quantità dello stesso prodotto acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione e delle clausole aggiuntive ;

c ) l ' indicazione delle quantità globali di succhi ottenute dalla trasformazione dei limoni freschi ;

d ) eventualmente , l ' indicazione delle quantità di succhi acquistate durante ciascuno dei periodi citati .

La domanda deve essere accompagnata , per ogni partita presa in consegna dal trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione , da un esemplare del certificato di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 .

Articolo 6

1 . Le operazioni di controllo di cui all ' articolo 2 , quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 , devono comprendere in particolare , per ciascuno dei periodi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 :

- la verifica delle quantità globali di limoni freschi acquistate dal trasformatore ed entrate nella sua impresa ;

- la verifica dell ' effetiva trasformazione nell ' impresa della totalità di tali quantità .

2 . Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1 , le imprese tengono una contabilità di magazzino da cui devono risultare , per ciascuno dei periodi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 :

- le quantità di limoni freschi acquistate ed entrate nell ' impresa , distinguendo quelle che formano oggetto di contratti di trasformazione ;

- le quantità di succhi ottenute dalla trasformazione dei limoni ;

- se del caso , le quantità di succhi acquistate ;

- le quantità di succhi uscite dall ' impresa ;

- se del caso , le quantità di succhi restituite all ' impresa .

Articolo 7

Se il trasformatore intende beneficiare per una determinata campagna del disposto dell ' articolo 2 , terzo comma , seconda frase , del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 , presenta dopo la fine della campagna una domanda di compensazione finanziaria supplementare .

Tale domanda deve recare fra l ' altro :

- l ' indicazione delle quantità totali di succhi di limone commercializzazione dall ' interessato ,

- l ' indicazione delle quantità di succhi di limone commercializzate dal medesimo fuori d ' Italia ,

durante la campagna in oggetto .

Articolo 8

La prova dell ' avvenuto smercio dei prodotti fuori d ' Italia è costituita

a ) per quanto riguarda le imprese operanti in Italia , da una copia del documento nazionale utilizzato per le esportazioni verso i paesi terzi o per le spedizioni verso altri Stati membri ;

b ) per quanto riguarda le imprese operanti negli Stati membri diversi dall ' Italia :

- per i prodotti commercializzati nello Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione , da una copia della fatture , debitamente quietanzate ,

- per i prodotti esportati verso i paesi ovvero spediti verso uno Stato membro diverso da quello nel quale ha avuto luogo la trasformazione , da una copia del documento nazionale utilizzato per l ' esportazione o per la spedizione .

Articolo 9

Ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , si considera che il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria ha avuto luogo :

- rispettivamente il 30 novembre e il 31 maggio di ogni anno , secondo che si tratti dell ' uno o dell ' altro dei periodi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del presente regolamento ;

- il 31 maggio di ogni anno per le quantità che formano oggetto di una compensazione finanziaria supplementare .

Articolo 10

1 . Per ogni impresa la compensazione finanziaria viene concessa per l ' 85 % delle quantità acquistate nell ' ambito dei contratti di trasformazione , fatto salvo il disposto dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , purchù l ' impresa abbia effettivamente trasformato la totalità delle quantità acquistate .

Qualora tale condizione non sia osservata , la compensazione finanziaria viene ridotta , salvo caso di forza maggiore , al prorata delle quantità effettivamente trasformate rispetto alle quantità totali acquistate .

2 . Per le industrie che si trovano nella situazione di cui all ' articolo 2 , terzo comma , seconda frase , del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 , la compensazione finanziaria viene concessa per una percentuale delle quantità acquistate nell ' ambito dei contratti pari alla percentuale delle quantità smerciate fuori d ' Italia rispetto alle quantità totali commercializzate . Qualora l ' impresa non abbia effettivamente trasformato la totalità delle quantità acquistate , detta percentuale è tuttavia ridotta , salvo caso di forza maggiore , al prorata delle quantità effettivamente trasformate rispetto alle quantità totali acquistate .

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 18 maggio 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) Vedi pag . 3 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 188 del 1° . 8 . 1968 , pag . 1 .

Top