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Document 31977R0607
Commission Regulation (EEC) No 607/77 of 23 March 1977 concerning notification to the Commission by the Member States of import licences issued for wine products, repealing Regulation (EEC) No 2866/73 and amending Regulation (EEC) No 1614/76
Regolamento (CEE) n. 607/77 della Commissione, del 23 marzo 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2866/73 e modifica del regolamento (CEE) n. 1614/76
Regolamento (CEE) n. 607/77 della Commissione, del 23 marzo 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2866/73 e modifica del regolamento (CEE) n. 1614/76
GU L 76 del 24.3.1977, p. 20–21
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1980; abrogato da 31979R2826
Regolamento (CEE) n. 607/77 della Commissione, del 23 marzo 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2866/73 e modifica del regolamento (CEE) n. 1614/76
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 24/03/1977 pag. 0020 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0266
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 607/77 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1977 relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d ' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 2866/73 e modifica del regolamento ( CEE ) n . 1614/76 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2842/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 35 , considerando che in conformità dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2866/73 della Commissione , del 19 ottobre 1973 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d ' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo ( 3 ) , gli Stati membri devono comunicare alla Commissione , con una periodicità di quindici giorni , i titoli d ' importazione rilasciati ; che l ' esperienza ha dimostrato che non è necessario comunicare i titoli d ' importazione ogni quindici giorni ; che , inoltre , tale disposizione comporta complesse procedure amministrative che vanno semplificate ; che è pertanto opportuno prolungare ad un mese la periodicità delle comunicazioni in causa ; considerando tuttavia che , per garantire la corretta gestione del mercato vitivinicolo , è necessario che la Commissione venga immediatamente informata dagli Stati membri ogniqualvolta i quantitativi per i quali vengono chiesti titoli d ' importazione siano tali da far temere perturbazion del mercato ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1160/76 del Consiglio , del 17 maggio 1976 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 816/70 ( 4 ) , ha esteso l ' obbligo dei titoli d ' importazione ai mosti di uve concentrati ; che occorre quindi inserire nell ' allegato una colonna riservata a tale prodotto ; considerando che tali modifiche rendono necessario sostituire il regolamento ( CEE ) n . 2866/73 con un nuovo regolamento e modificare conseguentemente il regolamento ( CEE ) n . 1614/76 della Commissione , del 2 luglio 1976 , che stabilisce norme particolari per l ' importazione dei vini destinati all ' alcolizzazione , originari dell ' Algeria ( 5 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Prima del giorno 15 di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione , in conformità dell ' allegato , i quantitativi di prodotti per i quali titoli d ' importazione sono stati rilasciati durante il mese di calendario precedente . Tuttavia , se i quantitativi per i quali vengono chiesti titoli d ' importazione in uno Stato membro sono tali da far temere perturbazioni del mercato , lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione , comunicandole i quantitativi in causa secondo il tipo di prodotto . Articolo 2 L ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1614/76 è modificato come segue : « 3 . I quantitativi di vino per i quali vengono rilasciati titoli d ' importazione in conformità del paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione nella colonna 10 dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 607/77 della Commissione , del 23 marzo 1977 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e dei titoli d ' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 2866/73 e modifica del regolamento ( CEE ) n . 1614/76 . » Articolo 3 Il regolamento ( CEE ) n . 2866/73 è abrogato . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 23 marzo 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 327 del 26 . 11 . 1976 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 295 del 23 . 10 . 1973 , pag . 14 . ( 4 ) GU n . L 135 del 24 . 5 . 1976 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 178 del 3 . 7 . 1976 , pag . 17 . ALLEGATO STATO MEMBRO APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 607/77 Quantitativi di prodotti per i quali i certificati d ' importazione sono stati rilasciati Periodo dal * al * Codice * Paese di provenienza * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) * ( 10 ) * Totale hl * 036 * Svizzera * * * * * * * * * * * * 038 * Austria * * * * * * * * * * * * 040 * Portogallo * * * * * * * * * * * * 042 * Spagna * * * * * * * * * * * * 046 * Malta * * * * * * * * * * * * 048 * Iugoslavia * * * * * * * * * * * * 050 * Grecia * * * * * * * * * * * * 052 * Turchia * * * * * * * * * * * 056 * URSS * * * * * * * * * * * * 064 * Ungheria * * * * * * * * * * * * 066 * Romania * * * * * * * * * * * * 068 * Bulgaria * * * * * * * * * * * * 204 * Marocco * * * * * * * * * * * * 208 * Algeria * * * * * * * * * * * * 212 * Tunisia * * * * * * * * * * * * 390 * Repubblica Sudafricana * * * * * * * * * * * * 400 * Stati Uniti d ' America * * * * * * * * * * * * 512 * Cile * * * * * * * * * * * * 528 * Argentina * * * * * * * * * * * * 600 * Cipro * * * * * * * * * * * * 624 * Israele * * * * * * * * * * * * 800 * Australia * * * * * * * * * * * * * Altri paesi * * * * * * * * * * * * * Insieme paesi terzi hl * * * * * * * * * * * * Questa tabella riprende le voci seguenti : vedi G.U .