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Document 31977R0607

Regolamento (CEE) n. 607/77 della Commissione, del 23 marzo 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2866/73 e modifica del regolamento (CEE) n. 1614/76

GU L 76 del 24.3.1977, p. 20–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1980; abrogato da 31979R2826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/607/oj

31977R0607

Regolamento (CEE) n. 607/77 della Commissione, del 23 marzo 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2866/73 e modifica del regolamento (CEE) n. 1614/76

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 24/03/1977 pag. 0020 - 0021
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0266


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 607/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1977

relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d ' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 2866/73 e modifica del regolamento ( CEE ) n . 1614/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2842/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 35 ,

considerando che in conformità dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2866/73 della Commissione , del 19 ottobre 1973 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d ' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo ( 3 ) , gli Stati membri devono comunicare alla Commissione , con una periodicità di quindici giorni , i titoli d ' importazione rilasciati ; che l ' esperienza ha dimostrato che non è necessario comunicare i titoli d ' importazione ogni quindici giorni ; che , inoltre , tale disposizione comporta complesse procedure amministrative che vanno semplificate ; che è pertanto opportuno prolungare ad un mese la periodicità delle comunicazioni in causa ;

considerando tuttavia che , per garantire la corretta gestione del mercato vitivinicolo , è necessario che la Commissione venga immediatamente informata dagli Stati membri ogniqualvolta i quantitativi per i quali vengono chiesti titoli d ' importazione siano tali da far temere perturbazion del mercato ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1160/76 del Consiglio , del 17 maggio 1976 , che modifica il regolamento ( CEE ) n . 816/70 ( 4 ) , ha esteso l ' obbligo dei titoli d ' importazione ai mosti di uve concentrati ; che occorre quindi inserire nell ' allegato una colonna riservata a tale prodotto ;

considerando che tali modifiche rendono necessario sostituire il regolamento ( CEE ) n . 2866/73 con un nuovo regolamento e modificare conseguentemente il regolamento ( CEE ) n . 1614/76 della Commissione , del 2 luglio 1976 , che stabilisce norme particolari per l ' importazione dei vini destinati all ' alcolizzazione , originari dell ' Algeria ( 5 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Prima del giorno 15 di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione , in conformità dell ' allegato , i quantitativi di prodotti per i quali titoli d ' importazione sono stati rilasciati durante il mese di calendario precedente . Tuttavia , se i quantitativi per i quali vengono chiesti titoli d ' importazione in uno Stato membro sono tali da far temere perturbazioni del mercato , lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione , comunicandole i quantitativi in causa secondo il tipo di prodotto .

Articolo 2

L ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1614/76 è modificato come segue :

« 3 . I quantitativi di vino per i quali vengono rilasciati titoli d ' importazione in conformità del paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione nella colonna 10 dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 607/77 della Commissione , del 23 marzo 1977 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e dei titoli d ' importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 2866/73 e modifica del regolamento ( CEE ) n . 1614/76 . »

Articolo 3

Il regolamento ( CEE ) n . 2866/73 è abrogato .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 marzo 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 327 del 26 . 11 . 1976 , pag . 2 .

( 3 ) GU n . L 295 del 23 . 10 . 1973 , pag . 14 .

( 4 ) GU n . L 135 del 24 . 5 . 1976 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 178 del 3 . 7 . 1976 , pag . 17 .

ALLEGATO

STATO MEMBRO

APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 607/77

Quantitativi di prodotti per i quali i certificati d ' importazione sono stati rilasciati

Periodo dal * al *

Codice * Paese di provenienza * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) * ( 10 ) * Totale hl *

036 * Svizzera * * * * * * * * * * * *

038 * Austria * * * * * * * * * * * *

040 * Portogallo * * * * * * * * * * * *

042 * Spagna * * * * * * * * * * * *

046 * Malta * * * * * * * * * * * *

048 * Iugoslavia * * * * * * * * * * * *

050 * Grecia * * * * * * * * * * * *

052 * Turchia * * * * * * * * * * *

056 * URSS * * * * * * * * * * * *

064 * Ungheria * * * * * * * * * * * *

066 * Romania * * * * * * * * * * * *

068 * Bulgaria * * * * * * * * * * * *

204 * Marocco * * * * * * * * * * * *

208 * Algeria * * * * * * * * * * * *

212 * Tunisia * * * * * * * * * * * *

390 * Repubblica Sudafricana * * * * * * * * * * * *

400 * Stati Uniti d ' America * * * * * * * * * * * *

512 * Cile * * * * * * * * * * * *

528 * Argentina * * * * * * * * * * * *

600 * Cipro * * * * * * * * * * * *

624 * Israele * * * * * * * * * * * *

800 * Australia * * * * * * * * * * * *

* Altri paesi * * * * * * * * * * * *

* Insieme paesi terzi hl * * * * * * * * * * * *

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