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Document 31977R0222

    Regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario

    GU L 38 del 9.2.1977, p. 1–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1990; abrogato da 31990R2726

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/222/oj

    31977R0222

    Regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario

    Gazzetta ufficiale n. L 038 del 09/02/1977 pag. 0001 - 0019
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 3 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0091
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0091


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 222/77 del consiglio

    del 13 dicembre 1976

    relativo al transito comunitario

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che , dalla sua adozione , il regolamento ( CEE ) n . 542/69 del Consiglio , del 18 marzo 1969 , relativo al transito comunitario ( 3 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione , è stato modificato a più riprese ; che è opportuno , onde permettere agli utenti di consultare il testo del regolamento in vigore senza dover procedere a laboriose ricerche , sostituire il precitato regolamento con un nuovo regolamento codificato ;

    considerando che la Comunità è fondata sopra un ' unione doganale ;

    considerando che l ' instaurazione dell ' unione doganale è disciplinata , per l ' essenziale , dalle disposizioni del titolo I , capo 1 , parte seconda , del trattato ; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise , per quanto attiene in particolare all ' abolizione dei dazi doganali fra Stati membri , alla fissazione e all ' instaurazione progressiva della tariffa doganale comune , nonchù alle modificazioni o alle sospenzioni autonome dei relativi dazi ; che , se l ' articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che un esame approfondito , cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri , ha però posto in luce la necessità di istituire con regolamento un regime comunitario in materia di transito , allo scopo di evitare la successione di procedure nazionali per il trasporto delle merci ;

    considerando che l ' applicazione del regime del transito comunitario , sotto il quale le merci circolano da un luogo all ' altro della Comunità , è idonea a facilitare il trasporto all ' interno della Comunità ed in particolare a semplificare le formalità da assolvere all ' atto dell ' attraversamento delle frontiere interne ;

    considerando che , per quanto concerne le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità , il regime del transito comunitario ne permette il trasporto dal luogo d ' introduzione nella Comunità fino al luogo di destinazione o , nel caso di attraversamento della Comunità , fino all ' ufficio di uscita , senza ripetizione delle formalità doganali all ' atto del passaggio da uno Stato membro all ' altro ;

    considerando che le facilitazioni che comporta l ' utilizzazione del suddetto regime sono tali da incrementare la fluidità di movimento delle merci ; che esse inducono gli utenti ad assolvere le formalità d ' immissione in consumo in prossimità del luogo di consumo , anzichù alla frontiera esterna ; che è così resa possibile un ' utilizzazione più razionale delle infrastrutture nei luoghi d ' introduzione ;

    considerando che , per quanto concerne le merci scambiate tra gli Stati membri , l ' abolizione dei dazi doganali , delle restrizioni quantitative , delle tasse e misure di effetto equivalente non assicura la circolazione delle merci comunitarie all ' interno della Comunità in condizioni equivalenti a quelle che presiedono alla circolazione all ' interno di uno Stato membro ;

    considerando che , anche se attualmente le facilitazioni di cui beneficia il movimento delle merci comunitarie non differiscono molto da quelle applicabili al movimento delle altre merci , sarà possibile apportare ulteriori semplificazioni al regime del transito comunitario applicato alle merci comunitarie e realizzare così , via via che si procederà al ravvicinamento delle differenti regolamentazioni nazionali , la completa libertà di movimento di queste merci all ' interno della Comunità ;

    considerando che , nell ' interesse degli utenti e nell' intento di snellire il più possibile i compiti delle amministrazioni nazionali alle quali è demandato il controllo del movimento delle merci , è opportuno evitare l ' applicazione concomitante di varie procedure amministrative ; che , per tale motivo , occorre prevedere in particolare l ' utilizzazione del regime del transito comunitario in tutti i casi in cui il controllo dell ' utilizzazione o della destinazione delle merci è necessario ;

    considerando che il regime del transito comunitario deve applicarsi , in linea di massima , a tutti i movimenti di merci all interno della Comunità ;

    considerando che , allo scopo di snellire le formalità amministrative , il regime del transito comunitario deve poter servire di base alle rilevazioni statistiche dei movimenti di merci ; che , per assicurare la completezza e il carattere qualitativo delle statistiche , occorre che la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri sia garantita e che i documenti di transito comunitario contengano le informazioni necessarie ;

    considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro termini appropriati ; che in tale settore è necessario organizzare in seno ad un comitato una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione ;

    considerando che il trattato non ha previsto i poteri d ' azione richiesti per istituire un regime di transito comunitario che abbia effetti diretti negli Stati membri ; che , pertanto , risulta necessario basare il presente regolamento sull ' articolo 235 ;

    considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri , i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell ' acciaio ; che , tenuto conto del trattato che istituisce la comunità economica europea , in particolare dell ' articolo 232 , il presente regolamento si applica alle merci figuranti nell ' elenco dell ' allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    TITOLO I

    Generalità

    Articolo 1

    1 . Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3 , tra due luoghi situati nella Comunità . Esso comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno .

    2 . Circolano , vincolate alla procedura del transito comunitario esterno :

    a ) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articolo 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

    b ) le merci che , pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all ' esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune ;

    c ) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato stesso .

    3 . Circolano , vincolate alla procedura del transito comunitario interno , quando sono soggette a misure doganali , fiscali , economiche o statistiche o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi :

    a ) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea , qui di seguito denominate « merci comunitarie » , ad eccezione di quelle previste dal paragrafo 2 , lettera b ) ;

    b ) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , che sono in libera pratica nella Comunità conformente al trattato stesso .

    4 . Sono considerate merci comunitarie , ai fini dell ' applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci , fatta salva l ' applicazione delle disposizioni previste dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , dall ' articolo 7 , paragrafo 3 , dall ' articolo 8 , lettera b ) , dall ' articolo 47 , dall ' articolo 48 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 49 , paragrafo 2 , le merci che sono introdotte in conformità delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna , a meno che , per tali merci , sia presentato un documento di transito comunitario esterno .

    Articolo 2

    1 . In deroga all ' articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell 'ambito di un regime d ' importazione temporanea .

    2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell ' ambito di un regime internazionale d ' importazione temporanea soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse .

    Tuttavia , tali merci possono , alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 57 , essere considerate merci comunitarie , senza presentazione del predetto documento .

    Articolo 3

    1 . In deroga all ' articolo 1 , ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere , in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno , l ' applicazione di un regime nazionale alle merci di cui all ' articolo 1 , paragrafi 2 e 3 , durante il loro trasporto sul suo territorio , ovvero da un porto nazionale ad un altro , se il trasporto si effettua per via marittima .

    2 . Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà provvede affinchù sia garantita l ' apllicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate .

    3 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , il territorio dell ' unione economica del Benelux è considerato territorio di uno Stato membro .

    Articolo 4

    1 . Quando il successivo trasporto delle merci vincolate , in conformità dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , o dell ' articolo 3 , ad un regime nazionale comporta l ' attraversamento di una frontiera interna , dette merci devono essere vincolate , prima di attraversare detta frontiera , al regime del transito comunitario .

    2 . Tuttavia , alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall ' articolo 57 , le disposizioni del paragrafo 1 possono non essere applicate alle merci che hanno formato oggetto di un regime d ' importazione temporanea .

    Articolo 5

    Il presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico frontaliero .

    Articolo 6

    A condizione che sia garantita l ' applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate , gli Stati membri hanno la facoltà di porre in atto tra loro , mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario , procedure semplificate applicabili a taluni traffici .

    Tali accordi sono comunicati alla Commissione de agli altri Stati membri .

    Articolo 7

    1 . In deroga all ' articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in regime di trasporto internazionale delle merci sotto scorta di carnet TIR ( convenzione TIR ) , in regime di transito internazionale per ferrovia ( convenzione TIF ) , o in quello del Manifesto renano ( articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno ) a condizione che tali trasporti abbiano avuto inizio o debbano avere termine all ' esterno della Comunità .

    Per l ' applicazione del primo comma , i trasporti di merci effettuati per ferrovia , nel territorio di uno Stato membro la cui amministrazione doganale procede ad un controllo particolare , sono considerati effettuati in regime di transito internazionale per ferrovia , a condizione che il trasporto avvenga con un titolo di trasporto unico .

    2 . Nel traffico sul Reno i trasporti di merci possono essere effettuati provvisoriamente in regime del Manifesto renano anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all ' interno della Comunità .

    3 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano vincolate ad uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2 , a condizione che siano accompagnate , oltre che dal documento relativo al regime utilizzato , da un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci .

    Su tale documento di transito comunitario interno dovrà figurare , in alto , la menzione « TIR » o « TIF » o « Manifesto renano » , secondo i casi , seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato .

    Articolo 8

    In mancanza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all ' attraversamento di tale paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunità :

    a ) il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato soltanto a condizione che l ' attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emess in uno Stato membro ; l ' effetto di tale regime resta sospeso nel territorio dei paese terzo ;

    b ) le disposizioni dell ' articolo 7 , paragrafi 1 e 3 , si applicano ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato , anche se hanno inizio e devono avere termine all ' interno della Comunità .

    Articolo 9

    Quando , nei casi previsti dal presente regolamento , le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economic europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci , l ' interessato può , per qualsiasi ragione valida , ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza .

    Articolo 10

    I divieti o restrizioni all ' importazione , all ' esportazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili , a condizione che siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee .

    Articolo 11

    Ai fini del presente regolamento , s ' intende :

    a ) per « obbligato principale » :

    la persona che chiede , eventualmente tramite un rappresentante abilitato , con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalità doganali , di effettuare un ' operazione di transito comunitario e che , di conseguenza , si rende responsabile , nei confronti delle autorità competenti , della regolare esecuzione di tale operazione ;

    b ) per « mezzo di trasporto » : segnatamente

    - qualsiasi veicolo stradale , rimorchio , semirimorchio ,

    - qualsiasi carrozza o vagone ferroviario ,

    - qualsiasi battello o nave ,

    - qualsiasi aeromobile ,

    - qualsiasi container , ai sensi della convenzione doganale relativa ai container ;

    c ) per « ufficio di partenza » :

    l ' ufficio doganale nel quale ha inizio l ' operazione di transito comunitario ;

    d ) per « ufficio di passaggio » :

    - l ' ufficio doganale d ' entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza ,

    - nonchù l ' ufficio doganale d ' uscita dalla Comunità , quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l ' operazione di transito comunitario attraverso una frontiera tra uno Stato membro ed un paese terzo ;

    e ) per « ufficio di destinazione » :

    l ' ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all ' operazione di transito comunitario ;

    f ) per « ufficio di garanzia » :

    l ' ufficio doganale ove è costituita una garanzia globale ;

    g ) per « frontiera interna » :

    la frontiera comune a due Stati membri .

    Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro , nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata con un titolo di trasporto unico .

    Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro .

    TITOLO II

    Procedura del transito comunitario esterno

    Articolo 12

    1 . Qualsiasi merce , per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno , deve formare oggetto , alle condizioni fissate dal presente regolamento , di una dichiarazione T 1 . Per dichiarazione T 1 s ' intende una dichiarazione compilata su un formulario T 1 completato , ove occorra , da uno o più formulari T 1 bis . I modelli dei formulari T 1 e T 1 bis sono determinati secondo la procedura prevista all ' articolo 57 .

    2 . I formulari T 1 e T 1 bis sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza . Ove occorra , le autorità competenti di uno Stato membro interessato all ' operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro .

    3 . La dichiarazione T 1 è sottoscritta dalla persona che chiede di effettuare un ' operazione di transito comunitario esterno o da un suo rappresentante abilitato ed è presentata , almeno in tre esemplari , all ' ufficio di partenza .

    4 . I documenti complentari allegati alla dichiarazione T 1 ne fanno parte integrante .

    5 . La dichiarazione T 1 è accompagnata dal documento di trasporto .

    L ' ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalità doganali . Tuttavia , durante il trasporto , il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali .

    6 . Quando il regime del transito comunitario fa seguito , nello Stato membro di partenza , ad un altro regime doganale , nella dichiarazione T 1 è fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali .

    Articolo 13

    L ' obbligato principale è tenuto a :

    a ) ripresentare le merci tal quali all ' ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorità competenti ;

    b ) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio è toccato durante il trasporto .

    Articolo 14

    1 . Ogni Stato membro può , alle condizioni da esso stabilite , prevedere l ' utilizzazione del documento T 1 per l ' applicazione dei regimi nazionali .

    2 . Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T 1 da una persona diversa dall ' obbligato principale impegnano soltanto la responsabilità di tale persona , conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali .

    Articolo 15

    1 . Quando le merci , prima di poter essere vincolate alla procedura del transito comunitario esterno , devono formare oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione , tale dichiarazione e quella del transito comunitario sono raggruppate e compilate su un formulario T 1 , completato , ove occorra , da uno o più formulari T 1 bis .

    2 . Ogni Stato membro stabilisce , ai fini dell ' applicazione della propria regolamentazione nazionale , le indicazioni diverse da quelle previste dal formulario T 1 che la dichiarazione di esportazione o di riesportazione deve contenere negli appositi spazi , nonchù il numero degli esemplari da presentare .

    Articolo 16

    1 . Uno stesso mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza , sia per il loro scarico in più uffici di destinazione .

    2 . Su una stessa dichiarazione T 1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione .

    Per l ' applicazione del primo comma sono considerati come un solo mezzo di trasporto , a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un ' unica spedizione :

    a ) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi ;

    b ) un gruppo di carrozze o wagoni ferroviari ;

    c ) le navi componenti un unico convoglio ;

    d ) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo .

    Articolo 17

    1 . L ' ufficio di partenza registra la dichiarazione T 1 , fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all ' ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute necessarie .

    2 . Dopo aver annotato il documento T 1 in conformità , l ' ufficio di partenza conserva l ' esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all ' obbligato principale o al suo rappresentante .

    Articolo 18

    1 . L ' identificazione delle merci è effettuata , di regola , mediante suggellamento .

    2 . Il suggellamento è effettuato :

    a ) per volume , quando il mezzo di trasporto è stato abilitato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto idoneo da parte dell ' ufficio di partenza ;

    b ) per collo , negli altri casi .

    3 . Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento per volume i mezzi di trasporto che :

    a ) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace ,

    b ) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci , senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli ,

    c ) non presentano spazi idonei all ' occultamento delle merci , e

    d ) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali .

    4 . L ' ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando , tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione , la descrizione delle merci nella dichiarazione T 1 o nei documenti complentari permette la loro identificazione

    Articolo 19

    1 . Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T 1 consegnati dall ' ufficio di partenza all ' obbligato principale o al suo rappresentante .

    2 . Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T 1 . Quando le circostanze lo giustificano , il trasporto può effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio .

    3 . Ai fini della sorveglianza ogni Stato membro può stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio .

    4 . Ogni Stato membro comunica alla Commissione l ' elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario .

    La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 20

    Gli esemplari del documento T 1 sono esibiti , in ogni Stato membro , ad ogni richiesta del servizio doganale , il quale può controllare l ' integrità dei suggelli . Non si procede alla visita delle merci , salvo in caso di sospetto d irregolarità che possa dare adito ad abusi .

    Articolo 21

    La spedizione , nonchù gli esemplari del documento T 1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio .

    Articolo 22

    1 . Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio ? Il modello dell ' avviso di passaggio è determinato secondo la procedura prevista all ' articolo 57 .

    2 . Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci , salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi .

    3 . Quando il trasporto , in conformità delle disposizioni dell ' articolo 19 , paragrafo 2 , si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T 1 , l ' ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l ' avviso di passaggio all ' ufficio indicato in tale documento .

    Articolo 23

    Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio , gli esemplari del documento T 1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio .

    Articolo 24

    1 . Le merci indicate in un documento T 1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione . In tal caso il servizio doganale annota il documento T 1 in conformità .

    2 . Il servizio doganale può , alle condizioni da esso stabilite , autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza . In tal caso , il trasportatore annota in conformità il documento T 1 e informa , per ottenere il visto , il successivo ufficio doganale nel quale le merci devono essere presentate .

    Articolo 25

    1 . In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto , per causa indipendente dalla volontà del trasportatore , questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione , nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto , al servizio doganale , se questo si trova in prossimità , o , in mancanza , a qualsiasi altra autorità abilitata . L ' autorità che interviene appone , se possibile , nuovi suggelli .

    2 . In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto , si applicano le disposizioni dell ' articolo 24 .

    Se non vi è un servizio doganale in prossimità , può intervenire , alle condizioni di cui all ' articolo 24 , paragrafo 1 , qualsiasi altra autorità abilitata .

    3 . In caso di pericolo imminente che renda necessario l ' immediato scarico , parziale o totale , il trasportatore può agire di propria iniziativa . Egli ne fa menzione sul documento T 1 . In tal caso , si applicano le disposizioni del paragrafo 1 .

    4 . Quando , a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto , il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all ' articolo 17 , egli deve darne comunicazione prontamente all ' autorità competente prevista dal paragrafo 1 . Tale autorità annota il documento T 1 in conformità .

    Articolo 26

    1 . L ' ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T 1 in base ai risultati del controllo effettuato , rispedisce immediatamente un esemplare all ' ufficio di partenza e conserva l ' altro esemplare .

    2 . L ' operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel document T 1 . Tale ufficio diventa , in tal caso , ufficio di destinazione .

    Articolo 27

    1 . Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario , l ' obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia , salvo disposizioni contrarie del presente regolamento .

    2 . La garanzia può essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario , o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario .

    3 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 33 , paragrafo 2 , la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona , fisica o giuridica , stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia è prestata e da esso accettata si costituisce garante in solido .

    Articolo 28

    1 . La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all ' articolo 27 è tenuta a designare , in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sarà attraversato durante il transito comunitario , una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell ' obbligato principale .

    Quest ' ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l ' obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili .

    2 . L ' applicazione del paragrafo 1 è subordinata ad una decisione del Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto , in applicazione dell ' articolo 36 , esercitare il loro diritto di ricupero .

    Articolo 29

    1 . La costituzione della garanzia prevista dall ' articolo 27 , paragrafo 3 , deve formare oggetto di un atto conforme , a seconda dei casi , al modello I o II di cui in allegato .

    2 . Quando le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono , ogni Stato membro può far sottoscrivere l ' atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa , purchù gli effetti siano identici a quelli dell ' atto previsto dal modello .

    Articolo 30

    1 . La garanzia globale è costituita presso l ' ufficio di garanzia .

    2 . L ' ufficio di garanzia determina l 'importo della garanzia , accetta l ' impegno del garante e concede un ' autorizzazione preventiva che permette all ' obbligato principale , nel limite della garanzia , si svolgere ogni operazione di transito comunitario , qualunque si al ' ufficio di partenza .

    3 . A chiunque abbia ottenuto un ' autorizzazione preventiva è rilasciato , alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri , un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari . Il modello del certificato relativo alla garanzia è determinato secondo la procedura prevista all ' articolo 57 .

    4 . In ogni dichiarazione T 1 è fatto riferimento a detto certificato .

    Articolo 31

    1 . L ' ufficio di garanzia può revocare l ' autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all ' atto del suo rilascio non sussistono più .

    2 . Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autrizzazioni preventive .

    Articolo 32

    1 . Ogni Stato membro può accettare che la persona fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca con un solo atto e per un importo forfettario di cinquemila unità di conto per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità , chiunque sia l ' obbligato principale . Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori , tenuto conto tra l ' altro dell ' incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri , l ' importo forfettario è fissato ad un livello superiore .

    La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello II di cui all ' allegato .

    2 . Sono stabiliti secondo la procedura prevista all ' articolo 57 :

    a ) i trasporti di merci che possono dar luogo ad un aumento dell ' importo forfettario , nonchù le condizioni in cui tale aumento è applicabile ;

    b ) le condizioni in cui è comprovato che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario .

    Articolo 33

    1 . La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l ' ufficio di partenza .

    2 . Essa può consistere in un deposito in contanti . In questo caso il relativo importo è fissato dalle autorità competenti degli Stati membri ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell ' articolo 11 , lettera d ) , primo trattino .

    Articolo 34

    Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa , l ' obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci :

    a ) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati ,

    b ) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura .

    Articolo 35

    Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario , quando il documento T 1 è appurato dall ' ufficio di partenza .

    Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T 1 qualora non sia stato avvisato dall ' ufficio di partenza del non appuramento del documento T 1 .

    Articolo 36

    1 . Quando è accertato che , nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario , è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro , l ' azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualemente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative , regolamentari e amministrative , senza pregiudizio dell ' esercizio delle azioni penali .

    2 . Se il luogo dell ' illecito non può accertato questo è ritenuto essere stato commesso :

    a ) quando , nel corso dell ' operazione di transito comunitario , l ' illecito è accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna : nell ' ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci ;

    b ) quando , nel corso delle operazioni di transito comunitario , l ' illecito è accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell ' articolo 11 , lettera d ) , secondo trattino : nello Stato membro da cui dipende tale ufficio ;

    c ) quando , nel corso dell ' operazione di transito comunitario , l ' illecito è accertato sul territorio di uno Stato membro , ma non in un ufficio di passaggio : nell ' ultimo Stato membro dove l ' accertamento è stato effettuato ;

    d ) quando la spedizione non è stata ripresentata all ' ufficio di destinazione : nell ' ultimo Stato membro sul cui territorio è costatata , in base agli avvisi di passaggio , l ' entrata del mezzo di trasporto o delle merci ;

    e ) quando l ' illecito è accertato dopo il compimento dell ' operazione di transito comunitario : nello Stato membro dove l ' accertamento è effettuato .

    Articolo 37 1 . I documenti T 1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di uno Stato membro hanno , negli altri Stati membri , effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T 1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di ciascuno di tali Stati membri .

    2 . Le costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno , negli altri Stati membri , la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri .

    Articolo 38

    Ove occorra , le amministrazioni doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le costatazioni , i documenti , i rapporti , i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario nonchù alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime .

    TITOLO III

    Procedura del transito comunitario interne

    Articolo 39

    1 . Qualsiasi merce , per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno , deve formare oggetto di una dichiarazione T 2 . Per dichiarazione T 2 s ' intende una dichiarazione compilata su un formulario T 2 completato , ove occorra , da uno o più formulari T 2 bis . I modelli dei formulari T 2 e T 2 bis sono determinati secondo la procedura prevista all ' articolo 57 .

    2 . Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articolo 40 e 41 , le disposizioni del titolo II si applicano , mutatis mutandis , alla procedura del transito comunitario interno .

    Articolo 40

    Deve essere prestata una garanzia , a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l ' ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio , soltanto nel caso in cui essa sia richiesta dalla regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è situato l ' ufficio di partenza .

    Articolo 41

    1 . Le merci per le quali le formalità di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate , in tale ufficio , al regime del transito comunitario , quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione .

    In tal caso , le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T 2 possono essere limitate a quelle richieste per l ' esportazione dalle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza .

    L ' ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T 2 e lo consegna all ' esportatore o ad un suo rappresentante , unitamente , a richiesta di questi , agli altri esemplari non utilizzati . L ' esemplare vistato deve essere consegnato all ' ufficio di entrata nello Stato membro confinante . Un ' operazione di transito comunitario interno può avere inizio in detto ufficio di entrata , che diventa in tal caso ufficio di partenza .

    2 . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell ' articolo 11 , lettera g ) , secondo comma .

    TITOLO IV

    Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto

    Articolo 42

    1 . Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall ' obbligo di prestare garanzia .

    2 . Le disposizioni dell ' articolo 19 , paragrafi 2 e 3 , e degli articolo 21 e 22 si applicano ai trasporti di merci per ferrovia .

    3 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 36 , paragrafo 2 , lettera d ) , le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio .

    Articolo 43

    1 . Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane .

    2 . Ciascuno Stato membro può , per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio , concedere l ' esonero dalla prestazione di una garanzia . Esso comunica alla Commissione , che ne informa gli altri Stati membri , i provvedimenti adottati a tale effetto .

    Articolo 44

    1 . In deroga all ' articolo 4 , le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell ' articolo 11 , lettera g ) , secondo comma , possono non essere vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera .

    2 . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano :

    - quando le merci sono soggette a misure comunitari e che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione ovvero

    - quando il trasporto deve aver termine in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il porto di sbarco , a meno che il trasporto oltre tale porto non debba essere effettuato , in applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , in regime del Manifesto renano .

    3 . Qualora le merci siano state vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna , gli effetti di tale regime sono sospesi durante la traversata in alto mare .

    4 . Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima .

    Articolo 45

    1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci per via aerea quando queste non sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione .

    2 . Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea , non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati dalle compagnie aeree indicate in un elenco da stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 57 .

    Articolo 46

    1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti a mezzo di condutture .

    2 . Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per i trasporti a mezzo di condutture , non occorre prestare alcuna garanzia .

    Articolo 47

    Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che , in virtù dell ' articolo 44 , dell ' articolo 45 , paragrafo 1 , o dell ' articolo 46 , paragrafo 1 , non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno , soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno , rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci .

    TITOLO V

    Disposizioni particolari applicabili alle spedizioni a mezzo posta

    Articolo 48

    1 . In deroga all ' articolo 1 , il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta ( compresi i pacchi postali ) .

    2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunità , soltanto quando sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento non figura un ' etichetta gialla il cui modello è determinato secondo la procedura prevista all ' articolo 57 . Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articolo 9 e 10 di detto trattato .

    TITOLO VI

    Disposizioni particolari applicabili alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli

    Articolo 49

    1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli , semprechù non si tratti di merci destinate a fini commerciali .

    2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che , in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 , non circolano vincolate al regime del transito comunitario :

    a ) quando dalla dichiarazione risulta che si tratta di merci comunitarie , senza che vi sia alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione e quando il loro valore complessivo non supera trecento unità di conto per viaggiatore ;

    b ) negli altri casi , su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci .

    TITOLO VII

    Disposizioni relative alla statistica

    Articolo 50

    Quando si applica il regime di transito comunitario , esso serve di base per le rilevazioni statistiche del transito e dell ' esportazione .

    Articolo 51

    1 . I documenti T 1 e T 2 costituiscono la base per le rilevazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime di transito comunitario .

    2 . In caso di applicazione dei regimi di cui all ' articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito .

    Nel caso previsto all ' articolo 7 , paragrafo 1 , secondo comma , spetta a ciascuno Stato membro adottare le misure che garantiscono le rilevazioni statistiche .

    3 . Quando uno stesso movimento di merci dà luogo , successivamente , alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T 1 e T 2 , soltanto quest ' ultimo documento costituisce la base per le rilevazioni statistiche .

    Articolo 52

    Finchù il Consiglio non avrà fissato , su proposta della Commissione , le disposizioni relative all ' informazione della statistica del transito :

    a ) l ' ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che , nello Stato membro di partenza , è competente per le statistiche del commercio estero , un esemplare del documento T 1 o T 2 conforme all ' esemplare rinviatogli dall ' ufficio di destinazione , quest ' ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell ' operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa ;

    b ) l ' ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che , nello Stato membro di destinazione , è competente per le statistiche del commercio estero , un esemplare del documento T 1 o T 2 conforme all ' esemplare da esso conservato ; quest ' ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell ' operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa ;

    c ) il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero negli Stati membri interessati dall ' operazione di transito comunitario , escluso lo Stato membro di destinazione , i dati contenuti nell ' esemplare del documento T 1 o T 2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a ) .

    Articolo 53

    L ' ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che , nello Stato membro di esportazione o di riesportazione , è competente per le statistiche del commercio estero , l ' esemplare del documento per l ' esportazione o la riesportazione destinato a tale servizio .

    Articolo 54

    A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero , l ' obbligato principale , o il suo rappresentante abilitato , è tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T 1 o T 2 e necessaria all ' elaborazione di dette statistiche .

    TITOLO VIII

    Disposizioni relative al comitato del transito comunitario

    Articolo 55

    1 . È istituito un comitato del transito comunitario , qui di seguito denominato il « comitato » , composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

    2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

    Articolo 56

    il comitato può esaminare ogni problema relativo all ' applicazione del presente regolamento , sottopostogli dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    Articolo 57

    1 . Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie :

    a ) per l ' applicazione degli articoli 2 , 4 , 7 , 8 , 9 , 32 , 34 , 35 , 41 , 45 e 59 ,

    b ) per l ' adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell ' applicazione di talune misure comunitarie che comportino il controllo dell ' utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto ,

    c ) per semplificare le formalità inerenti alle procedure di transito comunitario , in particolare interno , o per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci .

    Sono inoltre determinati con questa stessa procedura i modelli dei formulari di cui agli articolo 12 , 22 , 30 , 39 e 48 . Questi modelli potranno differire da quelli allegati al regolamento ( CEE ) n . 542/69 qualora lo impongano esigenze proprie a determinate merci o esigenze tecniche .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . a ) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato .

    b ) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

    c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest 'ultimo non ha deliberato , le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione .

    TITOLO IX

    Disposizioni finali

    Articolo 58

    In deroga alle disposizioni del presente regolamento , il Belgio , il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra di loro , al fine di ridurre o abolire le formalità al passaggio delle frontiere belgo-lussemburghese e belgo-olandese .

    Articolo 59

    1 . Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante .

    2 . I modelli previsti in detti allegati possono essere adattati , secondo la procedura prevista dall ' articolo 57 , ad esigenze proprie a determinate merci o ad esigenze tecniche .

    Articolo 60

    Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l ' applicazione del presente regolamento .

    La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 61

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 542/69 è abrogato .

    2 . In tutti gli atti comunitari , diversi dal presente regolamento , in cui è fatto riferimento al regolamento ( CEE ) n . 542/69 , a taluni suoi articolo , o ai regolamenti adottati per la sua applicazione secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 del suo articolo 58 , tale riferimento è da considerarsi relativo al presente regolamento o ai regolamenti d ' applicazione di cui esso sarà oggetto .

    Articolo 62

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 13 dicembre 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . van der STOEL

    ( 1 ) GU n . C 7 del 12 . 1 . 1976 , pag . 40 .

    ( 2 ) GU n . C 35 del 16 . 2 . 1976 , pag . 14 .

    ( 3 ) GU n . L 77 del 29 . 3 . 1969 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    MODELLO I

    TRANSITO COMUNITARIO

    ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

    ( Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario )

    I . IMPEGNO DEL GARANTE

    1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 )

    domiciliato ( a ) in ... ( 2 )

    si costituisce garante in solido , presso l ' ufficio di garanzia di ... ,

    a concorrenza di un importo massimo di ... nei confronti del Regno del Belgio , del Regno di Danimarca , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , dell ' Irlanda , della Repubblica Italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno del Paesi Bassi , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ( 3 ) ,

    Per tutte le somme di cui ... ( 4 ) è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee , sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall ' obbligato principale .

    2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire e sino a concorrenza del suddetto importo massimo .

    Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il ( la ) sottoscritto ( a ) è chiamato ( a ) in causa in seguito ad un ' operazione di transito comunitario che abbia avuto inizio anteriormente al trentesimo giorno successivo a quello in cui il ( la ) sottoscritto ( a ) ha ricevuto la o le precedenti richieste .

    3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall ' ufficio di garanzia .

    Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal ( la ) sottoscritto ( a ) , nonchù dallo Stato membro nel cui territorio si trova l ' ufficio di garanzia .

    La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all ' altra parte .

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito all operazioni di transito comunitario , coperte dal presente impegno , che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto , anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente .

    4 . ( 5 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio in ... ( 6 ) nonchù , in ciascuno degli altri Stati membri di cui al paragrafo 1 , presso :

    Stato membro * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo *

    1 . ... * ... *

    ... * ... *

    2 . ... * ... *

    ... * ... *

    3 . ... * ... *

    ... * ... *

    4 . ... * ... *

    ... * ... *

    5 . ... * ... *

    ... * ... *

    6 . ... * ... *

    ... * ... *

    7 . ... * ... *

    ... * ... *

    8 . ... * ... *

    ... * ...

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsias formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lu ( lei ) stesso ( a ) .

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio .

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) s ' impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l ' ufficio di garanzia .

    Fatto a ... , addì ...

    Firma ( 7 )

    II . ACCETTAZIONE DELL ' UFFICIO DI GARANZIA

    Ufficio di garanzia di ...

    Impegno del garante accettato il ...

    Timbro e firma

    ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale .

    ( 2 ) Indirizzo completo .

    ( 3 ) Cancellare l ' indicazione dello o degli Stati membri il cui territorio non sarà attraversato .

    ( 4 ) Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo dell ' obbligato principale .

    ( 5 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis .

    ( 6 ) Indirizzo completo .

    ( 7 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta : « Buono a titolo di garanzia per l ' importo di ... » , indicando l ' importo in lettere .

    MODELLO II

    TRANSITO COMUNITARIO

    ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

    ( Garanzia prestata per una sola operazioni di transito comunitario )

    I . IMPEGNO DEL GARANTE

    1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 )

    domiciliato ( a ) in ... ( 2 )

    si costituisce garante in solido , presso l ' ufficio di partenza di ... nei confronti del Regno del Belgio , del Regno di Danimarca , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , dell ' Irlanda , della Repubblica Italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno del Paesi Bassi , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ( 3 ) ,

    Per tutte le somme di cui ... ( 4 ) è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee , sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall ' obbligato principale , dall ' ufficio di partenza di ... all ' ufficio di destinazione di ... , e riguardante le merci qui di seguito designate :

    2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire .

    3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall ' ufficio di partenza .

    4 . ( 5 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio in ... ( 2 ) nonchù , in ciascuno degli altri Stati membri di cui al paragrafo 1 , presso :

    Stato membro * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo *

    1 . ... * ... *

    ... * ... *

    2 . ... * ... *

    ... * ... *

    3 . ... * ... *

    ... * ... *

    4 . ... * ... *

    ... * ... *

    5 . ... * ... *

    ... * ... *

    6 . ... * ... *

    ... * ... *

    7 . ... * ... *

    ... * ... *

    8 . ... * ... *

    ... * ...

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lui ( lei ) stesso ( a ) .

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio .

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) s ' impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l ' ufficio di partenza .

    Fatto a ... , addì ...

    Firma ( 6 )

    II . ACCETTAZIONE DELL ' UFFICIO DI PARTENZA

    Ufficio di partenza di ...

    Impegno del garante accettato il ... , a copertura dell ' operazione di transito comunitario che forma oggetto del documento T 1 / T 2 ( 7 ) rilasciato il ... n . ...

    Timbro e firma

    ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale .

    ( 2 ) Indirizzo completo .

    ( 3 ) Cancellare l ' indicazione dello o degli Stati membri il cui territorio non sarà attraversato .

    ( 4 ) Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo dell ' obbligato principale .

    ( 5 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis .

    ( 6 ) Il firmatario deve far precedere la propria dalla seguente menzione manoscritta « Buono a titolo di garanzia » ,

    ( 7 ) Cancellare la voce inutile .

    MODELLO III

    TRANSITO COMUNITARIO

    ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

    ( Sistema di garanzia forfettaria )

    I . IMPEGNO DEL GARANTE

    1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 )

    domiciliato ( a ) in ... ( 2 )

    si costituisce garante in solido , presso l ' ufficio di garanzia di ... nei confronti del Regno del Belgio , del Regno di Danimarca , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , dell ' Irlanda , della Repubblica Italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno del Paesi Bassi , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ,

    Per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee , sia per il debito principale e addizionale sia per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d ' operazioni di transito comunitario , per i quali il ( la ) sottoscritto ( a ) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 5 000 unità di conto per certificato .

    2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire e sino a concorrenza di 5 000 unità di conto per ogni singolo certificato di garanzia .

    3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall ' ufficio di garanzia .

    Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal ( la ) sottoscritto ( a ) , nonchù dallo Stato membro nel cui territorio si trova l ' ufficio di garanzia .

    La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all ' altra parte .

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario , coperte dal presente impegno , che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto , anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente .

    4 . ( 3 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio in ... ( 2 ) nonchù , in ciascuno degli altri Stati membri , presso :

    Stato membro * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo *

    1 . ... * ... *

    ... * ... *

    2 . ... * ... *

    ... * ... *

    3 . ... * ... *

    ... * ... *

    4 . ... * ... *

    ... * ... *

    5 . ... * ... *

    ... * ... *

    6 . ... * ... *

    ... * ... *

    7 . ... * ... *

    ... * ... *

    8 . ... * ... *

    ... * ...

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lui ( lei ) stesso ( a ) .

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio .

    Il ( la ) sottoscritto ( a ) s ' impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l ' ufficio di garanzia .

    Fatto a ... , addì ...

    Firma ( 4 )

    II . ACCETTAZIONE DELL ' UFFICIO DI GARANZIA

    Ufficio di garanzia di ...

    Impegno del garante accettato il ...

    Timbro e firma

    ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale .

    ( 2 ) Indirizzo completo .

    ( 3 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis .

    ( 4 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta « Buono a titolo di garanzia » ,

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