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Document 31977L0800
Council Directive 77/800/EEC of 19 December 1977 on a derogation accorded to the Kingdom of Denmark relating to the rules governing turnover tax and excise duty applicable in international travel
Direttiva 77/800/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori
Direttiva 77/800/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori
GU L 336 del 27.12.1977, p. 21–22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Direttiva 77/800/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 27/12/1977 pag. 0021 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0091
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977 relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d ' affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori ( 77/800/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 , vista la proposta della Commissione , considerando che , in applicazione dell ' articolo 133 dell ' atto di adesione e dell ' allegato VII , parte V , punto 1 , lettera a ) , dello stesso , il Regno di Danimarca ha beneficiato di una deroga per quanto riguarda l ' applicazione di talune disposizioni della direttiva 69/169/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative , riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosso all ' importazione del traffico internazionale di viaggiatori ( 1 ) modificata dalla direttiva 72/230/CEE ( 2 ) ; che detta deroga è stata prorogata dalle direttive 76/134/CEE ( 3 ) e 77/82/CEE ( 4 ) , adottate in applicazione delle disposizioni dell ' allegato VII , parte V , punto 1 , lettera c ) , dell ' atto di adesione ; che la facoltà di prorogare nuovamente tale deroga su questa base scade il 31 dicembre 1977 , a norma delle disposizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , dell ' atto di adesione ; considerando che il governo danese ha chiesto di beneficiare di un periodo di tempo supplementare per applicare il regime armonizzato risultante dalla direttiva 69/169/CEE ; considerando che il grado di realizzazione dell ' unione economica e monetaria , e in particolare del progresso dell ' armonizzazione fiscale , non consente ancora in Danimarca , senza rischio di conseguenze economiche rilevanti , l ' applicazione completa di tale regime ; considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno di Danimarca a mantenere provvisoriamente il regime derogatorio di cui ha beneficiato sinora ; che tuttavia , per agevolare l ' adeguamento , occorre prevedere un ravvicinamento progressivo di tale regime al regime comunitario armonizzato su un periodo di cinque anni , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 In deroga alla direttiva 69/169/CEE , il Regno di Danimarca è autorizzato , per quanto concerne l ' importazione in franchigia dei prodotti del tabacco , delle bevande alcoliche ( bevande distillate e bevande alcoliche , con gradazione alcolica superiore ai 22° di alcole ) e delle birre ( se il quantitativo supera i due litri ) : a ) a mantenere il regime attualmente in vigore fino al 31 dicembre 1979 , qualora tali prodotti siano importati da viaggiatori non residenti in Danimarca e che soggiornino in Danimarca meno di 24 ore ; b ) ad applicare i seguenti limiti quantitativi , qualora tali prodotti siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca , dopo aver soggiornato in un altro paese : - fino al 31 dicembre 1980 , se il soggiorno è inferiore a 72 ore , e dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1982 , se il soggiorno è inferiore a 48 ore : sigarette ( fino al 31 dicembre 1981 ) * 40 pezzi * ( dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982 ) * 60 pezzi * o sigaretti ( sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo * 20 pezzi * o sigari * 20 pezzi * o tabacco da fumo * 100 grammi * bevande distillate e bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 22° * nulla * birra * 2 litri . * Articolo 2 Il Regno di Danimarca provvede a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni che esso adotta affinchù il regime previsto dalla presente direttiva entri in vigore il 1° gennaio 1979 . Articolo 3 Il Regno di Danimarca è destinatario della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente G . GEENS ( 1 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 . ( 2 ) GU n . L 139 del 17 . 6 . 1972 , pag . 28 . ( 3 ) GU n . L 21 del 29 . 1 . 1976 , pag . 9 . ( 4 ) GU n . L 23 del 27 . 1 . 1977 , pag . 50 . ..377L0728 CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 novembre 1977 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura di pitture , vernici , inchiostri da stampa , adesivi ed affini ( 77/728/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che negli Stati membri le sostanze ed i preparati pericolosi sono oggetto di normative ; che tali normative presentano notevoli divergenze soprattutto in materia di etichettatura , ma anche in materia di classificazione secondo il grado di pericolosità ; che queste divergenze costituiscono un rilevante ostacolo agli scambi ed esercitano un ' incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che questo ostacolo deve quindi essere soppresso e che a tal fine è necessario ravvicinare le disposizioni legislative vigenti in materia negli Stati membri ; considerando che una normativa in materia di sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva 67/548/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura delle sostanze pericolose ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 76/907/CEE ( 4 ) ; che una normativa dei preparati pericolosi ( solventi ) è stata altresì adottata con la direttiva 73/173/CEE del Consiglio , del 4 giogno 1973 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e ammisnistrative degli Stati membri relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi ) ( 5 ) ; considerando che è ora necessario stabilire inoltre una normativa analoga per i preparati che contengono sostanze pericolose destinati ad essere utilizzati sotto forma di pitture , vernici , inchiostri da stampa , adesivi ed affini ; considerando che i preparati che contengono una o più di tali sostanze pericolose sono sovente utilizzati si nelle attività industriali , agricole ed artigianali , sia in ambiente domestico e che è necessario proteggere le persone che utilizzano detti preparati , in particolare specificando i rischi che essi comportano ; considerando che può verificarsi che questi preparati pericolosi compromettano la salute o la sicurezza , pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva ; che è pertanto opportuno prevedere un procedimento per ovviare a questo pericolo , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva riguarda : - la classificazione , - l ' imballaggio e - l ' etichettatura dei preparati destinati ad essere utilizzati sotto forma di - pitture , vernici , inchiostri da stampa , mani di rivestimento , adesivi , mastici , impermeabilizzanti per superfici , stucchi , sigillanti , mani di fondo , decapanti , sgrassanti , colori d ' arte e agenti di distacco , - protettivi e mordenti per legno , qualora non siano disciplinati da altre normative comunitarie , e dei preparati pericolosi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti summenzionati . La presente direttiva si applica ai preparati di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato degli Stati membri e classificati come pericolosi ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , della direttiva 67/548/CEE e ai sensi dell ' articolo 3 della presente direttiva . 3 . La presente direttiva si applica anche ai preparati elencati nell ' allegato II . 4 . Alla presente direttiva si applicano le definizioni di cui all ' articolo 2 della direttiva 67/548/CEE . Articolo 2 La presente direttiva non ai applica : a ) al trasporto di detti preparati pericolosi per ferrovia su strada , per via fluviale , marittima o aerea ; b ) ai preparati destinati all ' esportazione nei paesi terzi ; c ) ai preparati in transito sottoposti ad un controllo doganale , purchù non siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni . Articolo 3 1 . Per i preparati oggetto della presente direttiva occorre tener conto delle sostanze pericolose di cui all ' allegato I della direttiva 67/548/CEE , qualora le loro concentrazioni superino i limiti fissati nei paragrafi seguenti , indipendentemente dal fatto che siano presenti come impurità o additivi . 2 . Le concentrazioni in appresso indicate sono percentuali in peso riferite al peso totale del preparato . 3 . a ) Si considerano tossici : - i preparati che contengono un solvente o un miscuglio di solventi classificato come tossico ai sensi della direttiva 73/173/CEE ed a questo scopo la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato , come indicato al paragrafo 2 , oppure - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come tossiche nell ' allegato I della presente direttiva in una concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come tossica , oppure - i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano nù nell ' allegato I della presente direttiva nù nella direttiva 73/173/CEE , ma che sono classificate come tossiche nell ' allegato I della direttiva 67/548/CEE , in cui la concentrazione di ciascuna sostanza superi lo 0,2 % o la concentrazione totale nel preparato l ' 1 % . b ) Si considerano nocivi : - i preparati che contengono un solvente o un miscuglio di solventi classificato come nocivo ai sensi della direttiva 73/173/CEE ed a questo scopo la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato , come indicato al paragrafo 2 , oppure - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come nocive nell ' allegato I della presente direttiva in una concentrazione compresa nei limiti in base ai quali la sostanza è classificata come nociva , oppure - i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano nù nell ' allegato I della presente direttiva , nù nella direttiva 73/173/CEE , ma che sono classificate come nocive nell ' allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 10 % . c ) Si considerano corrosivi : - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come corrosive nell ' allegato I della presente direttiva in concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come corrosiva , oppure - i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano nù nell ' allegato I della presente direttiva , nù nella direttiva 73/173/CEE , ma che sono classificate come corrosive nell ' allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 5 % . d ) Si considerano irritanti : - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come irritanti nell ' allegato I della presente direttiva , in una concentrazione compresa nei limiti in base ai quali la sostanza è classificata come irritante , oppure - i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano nù nell ' allegato I della presente direttiva , nù nella direttiva 73/173/CEE , ma che sono classificate come irritanti nell ' allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 5 % . e ) Si considerano comburenti : - i preparati che contengono almeno una delle sostanze classificate come comburenti nell ' allegato I della presente direttiva , in concentrazione superiore al limite in base al quale la sostanza è classificata come comburente , oppure - i preparati che contengono una o più sostanze che non figurano nell ' allegato I della presente direttiva , ma che sono classificate come comburenti nell ' allegato I della direttiva 67/548/CEE e la cui concentrazione totale superi il 25 % . f ) Si considerano facilmente infiammabili : i preparati allo stato liquido , il cui punto di infiammabilità , stabilito secondo il procedimento indicato nell ' allegato V della direttiva 67/548/CEE , è inferiore a 21° C . g ) Si considerano infiammabili : i preparati allo stato liquido , il cui punto di infiammabilità , stabilito secondo il procedimento di cui all ' allegato V della direttiva 67/548/CEE , è compreso tra 21° C e 55° C . 4 . Per i preparati aerosol , si applicano le disposizioni concernenti i criteri di infiammabilità di cui al punto 1,8 dell ' allegato della direttiva 75/324/CEE del Consiglio , del 20 maggio 1975 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol ( 6 ) . Articolo 4 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù i preparati di cui all ' articolo 1 possano essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati . Articolo 5 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù i preparati di cui all ' articolo 1 possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde ai seguenti requisiti : a ) gli imballaggi e le chiusure debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita non intenzionale del contenuto ; queste disposizioni non si applicano qualora siano prescritti dispositivi speciali di sicurezza ; b ) i materiali costituenti l ' imballaggio e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto nù poter formare con quest ' ultimo combinazioni nocive o pericolose ; c ) tutte le parti dell ' imballaggio e della chiusura debbono essere solide e resistenti , in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione . Articolo 6 1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù i preparati di cui all ' articolo 1 possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde , per quanto riguarda l ' etichettatura , ai requisiti sottoelencati . 2 . Ogni imballaggio di un preparato considerato pericoloso ai sensi dell ' articolo 3 deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile ; a ) il nome del componente o dei componenti tossici , nocivi e/o corrosivi del preparato , qualora la loro concentrazione superi i limiti inferiori indicati nell ' articolo 3 ; il nome dei componenti irritanti , qualora la loro concentrazione superi i limiti inferiori indicati nell ' articolo 3 e il preparato non contenga inoltre componenti tossici , nocivi o corrosivi . Anzichù i nomi dei vari componenti irritanti basta indicare la menzione « solventi irritanti » , se trattasi di componenti di questa natura . Per i solventi si applica l ' articolo 5 , paragrafo 2 , lettera a ) , della direttiva 73/173/CEE ; la percentuale di ciascun solvente viene calcolata con riferimento al peso totale del preparato . Il nome deve essere indicato conformemente alle denominazioni che figurano nell ' elenco dell ' allegato I della direttiva 67/548/CEE ; b ) il nome e l ' indirizzo del fabbricante o di qualsiasi altra persona che immette sul mercato il preparato ; c ) i simboli , qualora siano prescritti dalla presente direttiva , e l ' indicazione dei pericoli che presenta il preparato , conformemente all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettera c ) e all ' allegato II della direttiva 67/548/CEE , nonchù al suo allegato V per quanto riguarda il punto di infiammabilità ; d ) la menzione dei rischi specifici del preparato . Per i preparati contenenti sostanze nocive , irritanti , facilmente infiammabili , infiammabili o comburenti non è necessario menzionare i rischi specifici se il contenuto dell ' imballaggio non è superiore a 125 millilitri . 3 . Per i preparati soggetti ad omologazione i servizi competenti indicano i rischi specifici secondo la natura dei rischi principali ; negli altri casi vi provvedono il fabbricante o qualsiasi altra persona che immette il preparato sul mercato . Tali avvertenze devono essere conformi alle indicazioni di cui all ' allegato II della direttiva 67/548/CEE . Non è necessario apporre più di quattro di tali avvertenze . Le indicazioni relative alle salute devono avere la precedenza su quelle relative al pericolo di esplosione o di incendio . 4 . Le avvertenze per l ' utilizzazione dei preparati sono riportate sull ' etichetta o direttamente sull ' imballaggio oppure , ove ciò non sia possibile , ad essi alleguate . Dette avvertenze sono scelte dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che immette il preparato sul mercato . Qualora il preparato sia soggetto ad omologazione , esse sono scelte dall ' autorità competente . Esse devono essere conformi alle indicazioni contenute nell ' elenco dell ' allegato IV della direttiva 67/548/CEE . Per quanto riguarda i preparati contenenti sostanze nocive , irritanti , facilmente infiammabili , infiammabili o comburenti , non è necessario apporre le avvertenze sulle confezioni che non superano i 125 millilitri . Per i preparati elencati nell ' allegato II non si applica tale limite , salvo disposizione contraria . Per i preparati contenenti sostanze di cui all ' allegato II occorre inoltre menzionare le indicazioni ivi riportata . Per i preparati destinati alla nebulizzazione , occorre indicare le avvertenze per l ' uso del prodotto . Per i preparati aerosol immessi sul mercato occorre altresì applicare le disposizioni del punto 2.2 dell ' allegato della direttiva 75/324/CEE . 5 . Quando più simboli di pericolo sono assegnati ad un preparato : - l ' obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativo l ' uso dei simboli X e C , a meno che l ' allegato I non disponga altrimenti ; - l ' obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo l ' uso del simbolo X ; - l ' obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativo l ' uso dei simboli F e O . Articolo 7 1 . Se le indicazioni prescritte dall ' articolo 6 si trovano su un ' etichetta , quest 'ultima deve essere apposta su uno o più lati dell ' imballaggio in modo da assicurarne la lettura ozizzontale quando l ' imballaggio si trova in posizione normale . Le dimenzioni dell ' etichetta debbono corrispondere ai seguenti formati : Capacità dell ' imballaggio * possibilmente * Formato ( in mm ) - inferiore o pari a 3 l * almeno * 52 × 74 * - superiore a 3 l e inferiore o pari a 50 l * almeno * 74 × 105 * - superiore a 50 l e inferiore o pari a 500 l * almeno * 105 × 148 * - superiore a 500 l * almeno * 148 × 210 . * Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell ' etichetta e misurare almeno 1 cm2 . L ' etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all ' imballaggio che contiene direttamente il preparato . Il colore e la presentazione dell ' etichetta - e , nel caso di cui al paragrafo 2 , dell ' imballaggio - devono essere tali che il simbolo ed il suo sfondo gialloarancione risaltino chiaramente . 2 . Non è necessario apporre etichette se le dovute indicazioni figurano chiaramente sull ' imballaggio stesso secondo le modalità previste dal paragrafo 1 . 3 . Per l ' immissione sul mercato dei preparati pericolosi nel loro territorio gli Stati membri possono esigere che l ' etichetta sia redatta nella lingua o nelle lingue nazionali . 4 . I requisiti di etichettatura della presente direttiva si considerano soddisfatti : a ) quando un imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è provvisto di un ' etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l ' imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente direttiva ; b ) quando un imballaggio unico è provvisto di un ' etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose , nonchù all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) , d ) e paragrafo 4 . In luogo di un ' etichettatura conforme ai regolamenti internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose può essere autorizzata un ' etichettatura conforme ai regolamenti nazionali per le sostanze pericolose che non escono dal territorio di uno Stato membro . Articolo 8 1 . Gli Stati membri possono permettere : a ) che sugli imballaggi , le cui dimensioni ridotte od altre caratteristiche non permettono un ' etichettatura conforme all ' articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , sia applicata in altro modo adeguato l ' etichettatura prescritta dall ' articolo 6 ; b ) che , in deroga agli articolo 6 e 7 , gli imballaggi dei preparati , ad esclusione dei preparati tossici , siano etichettati in modo diverso quando detti imballaggi contengono quantità talmente limitate da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano detti preparati e per i terzi . 2 . Lo Stato membro che si avvale delle possibilità previste dal paragrafo 1 deve informarne immediatamente la Commissione . Articolo 9 Gli Stati membri non possono vietare , limitare od ostacolare per motivi di classificazione , di imballaggio o di etichettatura , ai sensi della presente direttiva , l ' immissione sul mercato dei preparati pericolosi , se questi ultimi sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati . Articolo 10 1 . Se uno Stato membro constata , in base ad una motivazione circostanziata , che un preparato pericoloso , quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva , può mettere in pericolo la sicurezza o la salute , detto Stato può provvisoriamente vietare nel suo territorio l ' immissione sul mercato di tale preparato o subordinarla a speciali condizioni . Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri , precisando i motivi della sua decisione . 2 . Entro sei settimane la Commissione consulta gli Stati membri interessati . Essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso . 3 . Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti technici alla presente direttiva , tali adeguamenti sono adottati dalla Commissione stessa o dal Consiglio secondo la procedura prevista dall ' articolo 8 quater della direttiva 67/548/CEE ; in tal caso , lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può manternerle sino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti . Articolo 11 Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura dell ' articolo 8 quater della direttiva 67/548/CEE . Con questa procedura sono altresi adottati i metodi di analisi . Articolo 12 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 7 novembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente A . HUMBLET ( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 34 . ( 2 ) GU n . C 35 del 16 . 2 . 1976 , pag . 26 . ( 3 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 360 del 30 . 12 . 1976 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 189 dell ' 11 . 7 . 1973 , pag . 7 . ALLEGATO I ELENCO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE Legenda ( 1 ) Le concentrazioni indicate sono percentuali in peso riferite al peso totale del preparato . ( 2 ) Le concentrazioni indicate sono percentuali calcolate in peso di metallo riferite al peso totale del preparato . ( 3 ) Le concentrazioni indicate di isocianato sono percentuali in peso di monomero libero riferite al peso totale dei gruppi isocianati ( monomero libero riferite al peso totale dei gruppi isocianati ( monomeri e polimeri ) . N . di riferimento della direttiva 67/548/CEE * Sostanza * Concentrazione alla quale il preparato assume il simbolo indicato ( 1 ) * T % * Xn % * * SOSTANZE TOSSICHE * * * * A . Composti dei metalli pesanti ( 2 ) * * * * composti alchilici del mercurio * > 0,1 * 0,05 - 0,1 * 080-002-00-8 * composti inorganici del mercurio , esclusi il cloruro mercuroso e il solfuro di mercurio * > 0,5 * 0,1 - 0,5 * 080-004-001 * composti organici del mercurio , esclusi i composti alchilici del mercurio , l ' ossicianuro di mercurio ed il fulminato di mercurio * > 0,5 0,05 - 0,5 * * composti di trimetil stagno * > 0,1 * 0,05 - 0,1 * * composti di trietil stagno * > 0,1 * 0,05 - 0,1 * * composti di tripropil stagno * > 0,1 * 0,05 - 0,1 * * composti di triamil stagno * 1,0 * 0,25 - 1,0 * * composti di tributil stagno * > 1,0 * 0,25 - 1,0 * * composti di triesil stagno * > 1,0 * 0,25 - 1,0 * * composti di trifenil stagno * > 1,0 * 0,25 - 1,0 * 033-002-00-5 * composti dell ' arsenico * > 0,1 * 0,05 -0,1 * 082-002-00-1 * derivati alchilici del piombo * > 0,1 * 0,01 - 0,1 * * B . Altre sostanze * * * * diepossido di vinilcicloesano * > 0,1 * 0,025 - 0,1 * * diepossido di butadiene * > 0,1 * 0,025 - 0,1 * * 0,0 '- diglicidil estere del resorcinolo * > 0,1 * 0,025 - 0,1 * * 0,0' - diglicidil erere dell ' 1,4 - butandiolo * > 0,1 * 0,025 - 0,1 * 608-003-00-4 * nitrile acrilico ( 1 ) * > 1,0 * 0,2 - 1,0 * * isocianato di 3-isocianatome2 til-3,5,5-trimetil-cicloesile ( 2 ) * > 3,0 * 0,7 - 3,0 * 612-028-00-6 * fenilendiammina ( o , m , p ) * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * * esametilen diisocianato ( 3 ) * > 3,0 * 0,7 - 3,0 * 615-006-00-4 * 2,4 toluilen diisocianato ( 3 ) * > 3,0 * 0,7 - 3,0 * 615-006-00-4 * miscela di 2,4 toluilen diisocianato con 2,6 toluilen diisocianato ( 3 ) * > 3,0 * 0,7 - 3,0 * * miscela di 2,2,4-trimetil-esametilene diisocianato con 2,4,4 trimetilen diisocianato * > 3,0 * 0,7 - 3,0 * 604-002-00-8 * pentaclorofenolo * > 5,0 * 0,5 * - 5,0 * 604-003-00-3 * sali alcalini di pentaclorofenolo * > 5,0 * 0,5 - 5,0 * 605-001-01-2 * formaldeide * > 30,0 * 5,0 - 30,0 * 612-016-00-0 * N,N-dimetilanilina * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * 612-054-00-8 * N,N-dietilanilina * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * 612-056-00-9 * N,N-dimetil-p-toluidina * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * 607-003-00-1 * acido monocloroacetico * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * * gliossale * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * 00*-003-00-1 * acido fluoridrico * in qualsiasi concentrazione * * * C . Sostanze comburenti * * * * p.m . * * * * SOSTANZE NOCIVE * * * * A . Composti metallici solubili in HCI 0,07 N ( 2 ) * * * * composti del cadmio * * *0,1 * * composti dell ' antimonio * * *0,25 * 056-002-00-7 * composti del bario * * *1,0 * 082-001-00-6 * composti del piombo * * *1,0 * * B . Altre sostanze * * * 607-006-00-8 * acido ossalico * * *5,0 * 607-007-00-3 * sali dell ' acido ossalico * * *5,0 * * maleato di dimetile * * *25,0 * * fosfato di tris -( 2-cloroetile ) * * *25,0 * * n-butil metacrilato * * *25,0 * 603-038-00-1 * etere allilglicidico * * *25,0 * 603-039-00-7 * etere-n-butilglicidilico * * *25,0 * 615-005-00-9 * 4,4 difenilmetan-diisocianato ( 3 ) * * *3,0 * 015-017-00-4 * fosfato di tricresile ( miscele contenenti al massimo l ' 1 % di O-cresolo esterificato ) * * *25,0 * 612-006-00-6 * etilendiammina * * 1,0 - 10,0 * * SOSTANZE CORROSIVE * * * * dimetilamminopropilammina * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * * dietilamminopropilammina * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * * dietilentriammina * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * * dipropilentriammina * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * * 4,4'-diamminodicicloesilmetano * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * * 4,4-diamminometildicicloesilmetano * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * * 1-ammino-3-amminometil-3,5,5 trimetil cicloesano ( isoforondiammina ) * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * * tetraetilenpentammina * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * * trietilentetrammina * > 10,0 * 1,0 - 10,0 * 607-001-00-0 * soluzione di acido formico * > 25,0 * 10,0 -25,0 * 607-002-00-6 * soluzione di acido acetico * > 25,0 * 10,0 -25,0 * 607-004-00-7 * soluzione di acido tricloroacetico * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * 009-003-00-1 * soluzione di acido fluoridrico * ogni concentrazione * * 017-002-01-X * soluzione di acido cloridrico * > 25,0 * 10,0 - 25,0 * 016-020-00-2 * soluzione di acido solforico * > 15,0 * 5,0 - 15,0 * 007-004-00-1 * soluzione di acido nitrico * > 20,0 * 5,0 - 20,0 * 607-061-00-8 * soluzioni di acido acrilico * > 25,0 * 2,0 - 25,0 * 015-011-00-6 * soluzione di acido fosforico * > 25,0 * 10,0 - 25,0 * 009-010-00-X * soluzione di acido fluoborico * > 25,0 * 10,0 - 25,0 * 009-011-00-5 * soluzione di acido fluosilicico * > 25,0 * 10,0 - 25,0 * 019-002-00-X * soluzione di idrossido di potassio * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * 011-002-00-6 * soluzione di idrossido di sodio * > 5,0 * 1,0 - 5,0 607-008-00-9 * anidride acetica * > 25,0 * 10,0 - 25,0 * 024-001-00-0 * anidride cromica * > 5,0 * 0,5 - 5,0 * * 2,3-epossipropanolo * > 5,0 * 1,0 - 5,0 * * SOSTANZE IRRITANTI * * * * acrilati [ CH2 = CH - COOR - R = CnH2n + 1 ; n = 1 - 8 ] * * *25,0 * * metacrilati [ CH2 = CCH3 - COOR - R = CnH2n + a ; n = 1 - 8 ] * * *25,0 * * etere fenilglicidilico * * *25,0 * * etere cresiglicidilico * * *25,0 * * etere 2-etilesilglicidilico * * *25,0 * * diglicidilanilina * * *25,0 * * etere 4-amminofeniltriglicidilico * * *25,0 * * isocianato di 4-tosile * * *5,0 * * isocianato di ss-naftile * * *25,0 * * dicloridrina * * *25,0 * * 2,2-bis ( 4-idrossifenil ) propano * * *25,0 * 602-036-00-8 * 2-clorobutadiene ( cloroprene ) * * *25,0 * 024-002-00-6 * bicromato di potassio * * *0,5 * 024-003-00-1 * bicromato d ' ammonio * * *0,5 * 024-004-00-7 * bicromato di sodio * * *0,5 * 605-001-00-8 * aldeide formica ( soluzioni ) 5-30% HCHO * * *5,0 * ALLEGATO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L ' ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI 1 . Pitture e vernici contenenti piombo L ' etichetta dell ' imballaggio di pitture e vernici contenenti piombo in tenore ( espresso in peso di metallo ) superiore allo 0,5 % del peso totale del preparato deve recare la seguente indicazione : « Contiene piombo . Non utilizzare per oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini » . Per gli imballagi il cui contenuto è inferiore a 125 millilitri , l ' indicazione può essere la seguente : « Attenzione ! Contiene piombo » . 2 . Colle a base di cianoacrilato L ' imballaggio che contiene direttamente colle a base di cianoacrilato deve recare le seguenti indicazioni : « Cianoacrilato Pericolo Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi istanti . Conservare fuori dalla portata dei bambini » . Gli opportuni consigli di prudenza devono essere allegati all ' imballaggio .