This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31977L0179
Seventeenth Commission Directive 77/179/EEC of 16 February 1977 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Diciassettesima direttiva 77/179/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Diciassettesima direttiva 77/179/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
GU L 60 del 5.3.1977, p. 15–17
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429
Diciassettesima direttiva 77/179/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 060 del 05/03/1977 pag. 0015 - 0017
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0189
++++ COMMISSIONE DICIASSETTESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1977 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 77/179/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla sedicesima direttiva della Commissione 76/603/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , considerando che , a norma della direttiva succitata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ; considerando che l ' impiego del fattore di crescenza nitrovina per i vitelli e il pollame e quello dell ' emulsionante ricinoleato di glicerina polietileneglicole , iscritti finora nell ' allegato II , sono stati abbondantemente esperimentati in diversi Stati membri ; che è necessario quindi autorizzarli , a certe condizioni , su scala comunitaria ; considerando che l ' impiego dell ' antibiotico flavofosfolipol per i bovini all ' ingrasso è stato esperimentato con successo in alcuni Stati membri ; che è necessario autorizzarlo , a certe condizioni , almeno su scala nazionale nell ' attesa che sia ammesso su scala comunitaria ; considerando che l ' emulsionante citrato di stearoile non rappresenta più alcun interesse per la fabbricazione degli alimenti degli animali ; che deve quindi essere soppresso ; considerando che è necessario correggere nella versione tedesca la parola « Truthaehne » , impiegata negli allegati della direttiva ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come indicato negli articoli seguenti . Articolo 2 L ' allegato I è modificato come segue : 1 . La parte E « Agenti emulsionanti , stabilizzanti , condensanti e gelificanti » è da completarsi con la posizione seguente : N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Eta massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * E 484 * Ricinoleato di glicerina polietileneglicole * Tutte le specie * * * * Tutti gli alimenti * 2 . Nella parte J « Fattori di crescenza » la posizione E 800 « Nitrovina » è da completarsi nel modo seguente : N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Eta massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * * * * Vitelli * 6 mesi * 20 * 40 * * * * * * * 40 ( 1 ) * 80 ( 1 ) * * * * * Tacchini * 26 settimane * 10 * 15 * * * * * Altro pollame salvo le anitre , le oche , galline ovaiole , piccioni * 16 settimane * 10 * 15 * * Articolo 3 L ' allegato II è modificato come segue : 1 . Nella parte A « Antibiotici » la posizione 16 « Flavofosfolipol » è da completarsi nel modo seguente : N . CEE * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Eta massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Validita dell ' autorizzazione * * * * Bovini all ' ingrasso * * 5 * 15 * Dose massima nella razione giornaliera : 50 mg * 31 dicembre 1978 * 2 . Nella parte C « Agenti emulsionanti , stabilizzanti , condensanti e gelificanti » le posizioni n . 2 « Ricinoleato di glicerina polietileneglicole » e n . 6 « Citrato di stearoile » sono soppresse . 3 . Nella parte F « Fattori di crescenza » la posizione n . 1 « Nitrovina » è soppressa . Articolo 4 Nella versione tedesca la parola « Truthaehne » che figura negli allegati della direttiva è sostituita dalla parola « Truthuehner » . Articolo 5 Gli Stati membri curano l ' entrata in vigore , al più tardi il 1° ottobre 1977 , delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 16 febbraio 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 364 del 31 . 12 . 1976 , pag . 18 .