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Document 31977K0329

    77/329/CECA: Raccomandazione della Commissione, del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio

    GU L 114 del 5.5.1977, p. 6–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979; abrogato da 31979K3018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1977/329/oj

    31977K0329

    77/329/CECA: Raccomandazione della Commissione, del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio

    Gazzetta ufficiale n. L 114 del 05/05/1977 pag. 0006 - 0014


    ++++

    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 aprile 1977

    relativa alla difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio

    ( 77/329/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , specialmente gli articoli 74 e 86 ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 74 del trattato , la Commissione è qualificata , in casi di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità , ad attuare qualsiasi misura conforme a detto trattato e ad inviare agli Stati membri tutte le raccomandazioni necessarie ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 86 del trattato , gli Stati membri si sono impegnati ad agevolare alla Comunità l ' espletamento della sua missione ;

    considerando che , data l ' esistenza del mercato comune del carbone e dell ' acciaio , l ' attuazione di misure nazionali non costituirebbe di norma, e nemmeno in caso di concorso reciproco , una difesa efficace ed adeguata contro pratiche di dumping o sovvenzioni , ma rischierebbe al contrario di ostacolare il funzionamento di detto mercato comune e di comprometterne le realizzazioni , con particolare riguardo alla tariffa doganale unificata da applicare nei confronti dei paesi terzi ;

    considerando che per questi motivi la Commissione farà normalmente ricorso ai poteri conferitile dall ' articolo 74 e raccomanderà , se del caso , misure di difesa comunitarie ;

    considerando che al fine di consentire alla Commissione di esercitare i suoi poteri in modo rapido ed efficace occorre stabilire alcune regole di procedura ed organizzare la cooperazione con gli Stati membri ;

    considerando che per evitare contraddizioni fra le iniziative della Commissione e quelle di taluni Stati membri nonchù per consentire che , qualora non siano in gioco interessi comunitari , gli Stati membri possano attuare le misure adeguate per la difesa di una produzione nazionale , occorre disporre che , in assenza di azione comunitaria , possano essere attuate , previa consultazione , misure nazionali di inchiesta e di difesa ;

    considerando che per la Comunità economica europea la difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri è disciplinata dal regolamento ( CEE ) n . 459/68 ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2011/73 ( 2 ) ; che è opportuno raggiungere la maggiore omogeneità possibile tra le normative del commercio estero nelle due Comunità ; che occorre quindi disporre l ' applicazione per analogia , ai prodotti del settore ( carbone ed acciaio ) , dei principi e delle definizioni contenuti nel regolamento ( CEE ) n . 459/68 , versione in vigore , il quale è del resto il risultato degli obblighi internazionali delle due Comunità e dei loro Stati membri ;

    considerando che devono essere definite norme di procedura tenendo conto delle diverse concezioni dei due trattati ma ispirandosi il più strettamente possibile al disposto del regolamento ( CEE ) n . 459/68 modificato ,

    FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE :

    Articolo 1

    Le disposizioni della presente raccomandazione si applicano per la difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità , relative a prodotti contemplati dal trattato che istituisce la CECA . Esse non costituiscono deroga alle norme speciali contenute negli accordi conclusi con questi paesi .

    TITOLO I

    Dumping e misure anti-dumping

    Articolo 2

    1 . Può essere soggetto a dazio anti-dumping qualsiasi prodotto che costituisca oggetto di dumping quando la sua introduzione sul mercato della Comunità causa o minaccia di causare grave pregiudizio ad una produzione costituita della Comunità o ritarda sensibilmente la creazione di una produzione della quale è programmata a breve termine la costituzione nella Comunità .

    2 . Quando , nella presente raccomandazione , il termine « pregiudizio » è usato senza altra precisazione , esso deve intendersi come comprensivo delle tre eventualità sopra enunciate .

    Articolo 3

    1 . a ) Un prodotto introdotto nel mercato della Comunità è considerato come oggetto di dumping quando il suo prezzo all ' esportazione nella Comunità stessa è inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile , a norma dell ' articolo 5 , destinato al consumo nel paese d ' origine dal quale il prodotto è stato esportato .

    b ) Quando un prodotto non viene direttamente importato dal paese d ' origine , ma viene esportato da un paese intermedio con destinazione nella Comunità , il confronto dei prezzi ai fini dell ' accertamento di un dumping a norma del presente paragrafo è di norma effettuato tra il prezzo all ' esportazione di detto prodotto nella Comunità ed il prezzo comparabile di un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione . Il confronto con questo stesso prezzo può però essere effettuato nel paese d ' origine se , ad esempio , il prodotto costituisce oggetto di un traffico in transito per il paese di esportazione o se , per la stesso prodotto , non si abbiano nel paese di esportazione una produzione od un prezzo comparabile .

    2 . Quando nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non si ha vendita del prodotto simile , o quando , a causa della speciale situazione del mercato , vendite del genere non consentono un valido confronto , un prodotto viene considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all ' esportazione nella Comunità è inferiore ai valori sotto indicati :

    - al prezzo comparabile del prodotto simile , se quest ' ultimo è esportato a destinazione di un paese terzo ; in tal caso , questo prezzo potrà essere il prezzo all ' esportazione più elevato , purchù esso sia rappresentativo ;

    - oppure al costo di produzione nel paese d ' origine , maggiorato di un equo importo per le spese di amministrazione , di vendita o d ' altro genere e per i profitti . Di regola , la maggiorazione per il profitto non può essere superiore al profitto normalmente realizzato con la vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d 'origine .

    3 . Quando non esiste prezzo all ' esportazione , oppure quando non è possibile fondarsi su tale prezzo a causa dell ' esistenza di un ' associazione o di un accordo di compensazione tra l ' esportatore e l ' importatore od un terzo , il prezzo all ' esportazione può essere definito , ai fini dell ' applicazione dei paragrafi 1 oppure 2 , sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente oppure , se il prodotto non è rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene venduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione , in funzione di una qualsiasi base ragionevole .

    4 . a ) Il confronto tra il prezzo di esportazione ed il prezzo interno nel paese di origine o nel paese di esportazione , ovvero , se del caso , il prezzo di esportazione in un paese terzo od i costi di produzione di cui al paragrafo 2 , si riferisce ai prezzi praticati allo stesso stadio commerciale , che , in linea di massima , è quello dell ' uscita dalla fabbrica , ed alle vendite effettuate a date per quando possibile ravvicinate .

    b ) In ciascun caso si terrà debitamente conto , a seconda delle sue caratteristiche , delle differenze tra le condizioni di vendita , nonchù delle disparità di tassazione e delle altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi . Nei casi di cui al paragrafo 3 , si dovrà altresì tener conto delle spese sostenute e dei benefici realizzati tra l ' importazione e la rivendita .

    5 . Un prodotto non può essere considerato oggetto di dumping per il fatto che esso è esente da dazi o tasse gravanti sul prodotto simile , quando quest ' ultimo è destinato al consumo interno nel paese di origine o di esportazione , o per il fatto che tali dazi o tasse sono rimborsati .

    6 . Nel caso di importazioni provenienti da un paese il cui commercio costituisce oggetto di monopolio completo o quasi complesto , e nel quale i prezzi interni sono fissati dallo Stato , si può tenere conto della possibilità che un confronto esatto tra il prezzo di esportazione di un prodotto nella Comunità ed i prezzi interni di tale paese non risulti sempre appropriato , poichù in siffatti casi la determinazione della comparabilità dei prezzi può presentare speciali difficoltà .

    7 . Per margine di dumping si deve intendere la differenza di prezzo determinata in conformità delle disposizioni che precedono .

    Articolo 4

    1 . a ) Il pregiudizio sarà ritenuto esistente soltanto quando le importazioni che costituiscono oggetto di dumping ne sono manifestamente la causa principale . Ai fini della determinazione di questo pregiudizio , si terrà conto delle conseguenze del dumping effettivamente constate nonchù di tutti gli altri fattori , presi nel loro complesso , che possono influire negativamente sulla produzione della Comunità .

    b ) La determinazione dell ' esistenza di una minaccia di pregiudizio deve basarsi su fatti e non soltanto su presunzioni , congetture o lontane possibilità .

    Il mutamento di circostanze atto a creare la situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio dev ' essere chiaramente previsto ed imminente .

    2 . La valutazione del pregiudizio in basa sull ' esame di tutti i fattori che incidono sulla situazione della produzione considerata , quali le evoluzioni e le prospettive per quanto riguarda la cifra d ' affari , l ' aliquota di mercato , i profitti , i prezzi ( compresa l ' entità del divario in più o in meno tra il prezzo alla consegna del prodotto sdoganato ed il prezzo comparabile più rappresentativo del prodotto simile , al momento di transazioni commerciali normali nella Comunità ) , nonchù i risultati ottenuti all ' esportazione , l ' occupazione , il volume delle importazioni che costituiscono oggetto di dumping , il volume delle altre importazioni , il grado di utilizzazione del potenziale produttivo comunitario , la produttività e le pratiche commerciali restrittive . Uno solo o anche diversi fra i criteri citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante .

    3 . Per stabilire se le importazioni che costituiscono oggetto di dumping causino pregiudizio , vengono esaminati tutti gli altri fattori che , singolarmente o combinati fra loro , possono incidere negativamente sulla produzione della Comunità . I fattori da prendere in considerazione sono , tra l ' altro , in volume ed i prezzi del prodotto considerato , importato non in regime di dumping , la concorrenza tra gli stessi produttori della Comunità , la contrazione della domanda dovuta alla sostituzione di altri prodotti od a modifiche nei gusti dei consumatori .

    4 . l ' effetto delle importazioni che costituiscono oggetto di dumping viene valutato in rapporto alla fabbricazione del prodotto simile nella Comunità , quando i dati disponibili consentono di definire distintamente la produzione in funzione di vari criteri , quali i processi produttivi , le realizzazioni dei produttori e i profitti . Quando la fabbricazione del prodotto simile nella Comunità non costituisce un ' entità distinta in funzione di tali criteri , l' effetto delle importazioni che costituiscono oggetto di dumping viene valutato esaminando la produzione del gruppo ( o della gamma ) di prodotto simile per il quale possono ottenuti i necessari elementi di informazione .

    a ) Ai fini dell ' applicazione del presente titolo , per « produzione della Comunità » si intende il complesso dei fabbricanti di prodotti simili nella Comunità o di quelli fra di essi le cui produzioni addizionate costituiscono una proporzione maggiore della produzione comunitaria totale di tali , salvo restando quanto segue :

    - qualora taluni produttori siano anche importatori del prodotto per il quale si affermerebbe l ' esistenza di dumping , l 'espressione « produzione della Comunità » può essere interpretata come riferentesi esclusivamente al resto dei produttori ;

    - in circostanze eccezionali la Comunità può per quanto riguarda la produzione considerata , essere suddivisa in più mercati competitivi ed i produttori all ' interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una produzione della Comunità se , a causa delle spese di trasporto , tutti i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato e se in quest ' ultimo non è venduto alcun quantitativo o quasi del prodotto considerato , ottenuto in altra parte della Comunità , oppure se esistono sul piano regionale condizioni speciali di commercializzazione che comportano , per i produttori di tale mercato , uno stesso grado di isolamento dal resto della produzione , salvo restando che in siffatte circostanze l ' esistenza di un pregiudizio può essere affermata soltanto se esso colpisce la totalità o la quasi totalità della produzione del prodotto considerato sul mercato così definito .

    b ) Si applicano al presente paragrafo le disposizioni del paragrafo 4 .

    Articolo 5

    Ai fini dell ' applicazione del presente titolo , per « prodotto simile » si intende un prodotto identico , cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato oppure , in mancanza di tale prodotto , un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto, considerato .

    Articolo 6

    1 . Ogni persona fisica o giuridica , nonchù ogni associazione non avente personalità giuridica , che agisca a nome di una produzione della Comunità e che si ritenga lesa o minacciata da un dumping , può presentare denuncia delle condizioni precisate qui di seguito .

    2 . La denuncia viene trasmessa alla Commissione oppure allo Stato membro nel quale il settore economico della Comunità esercita la sua attività , qualunque sia lo Stato membro dove il dumping denunciato può produrre i suoi effetti .

    Copia della denuncia è trasmessa alla Commissione dallo Stato membro che l ' ha ricevuta . La Commissione trasmette senza indugio agli Stati membri ogni denuncia che le viene presentata .

    Articolo 7

    La denuncia deve contenere quanto segue :

    a ) la denominazione del prodotto per il quale è affermata l ' esistenza di dumping ;

    b ) l ' indicazione del paese di esportazione ;

    c ) per quanto possibile , l ' indicazione del paese di origine , del produttore e dell 'esportatore del prodotto considerato ;

    d ) elementi di prova relativi al dumping ed al pregiudizio che ne deriva per la produzione che si ritiene lesa o minacciata .

    Articolo 8

    1 . Lo Stato membro il quale constati che una denuncia contiene gli elementi di cui all ' articolo 7 ne informa al più presto la Commissione per iscritto od oralmente nel corso delle consultazioni di cui all ' articolo 10 . Esso trasmette alla Commissione tutti gli altri dati che ritenga necessari per l ' esame dei fatti sul piano comunitario .

    2 . Quando , in mancanza di una denuncia , uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia ad un pregiudizio che ne risulta per la produzione della Comunità , esso li comunica senza indugio alla Commissione .

    3 . La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui sopra agli altri Stati membri .

    Articolo 9

    Lo Stato membro il quale constati che la denuncia non contiene gli elementi di cui all ' articolo 7 , oppure che il margine di dumping , il volume delle importazioni in dumping , reali o potenziali , o il pregiudizio sono trascurabili , ne informa senza indugio la Commissione per iscritto oppure oralmente nel corso delle consultazioni di cui all ' articolo 10 . Questa avverte immediatamente gli altri Stati membri . Se , nel termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata informata , la Commissione non ha espresso obiezioni a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , la denuncia è respinta senza indugio dallo Stato membro destinatario della denuncia stessa o dalla Commissione , se è stato fatto ricorso a quest ' ultima a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 2 .

    Articolo 10

    1 . Preventivamente a qualsiasi misura di inchiesta o di difesa da parte della Comunità o degli Stati membri , si deve procedere a consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione sugli argomenti sotto indicati :

    a ) esistenza e margine del dumping ;

    b ) realtà ed entità del pregiudizio ;

    c ) misure idonee da attuare , considerando l 'insieme delle circostanze .

    2 . Le consultazioni si effettuano all ' interno di un comitato consultivo , denominato qui di seguito il « comitato » , composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da rappresentante della Commissione .

    3 . Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente . Quest ' ultimo comunica al più presto agli Stati membri tutti gli elementi utili di informazione .

    4 . Qualora ne se ravvisi la necessità , si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta ; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri ; questi ultimi possono , entro un termine fissato , esprimere un parere o chiedere una consultazione orale .

    Articolo 11

    1 . Quando le informazioni ricevute dimostrano che potrebbero essere necessarie misure di difesa contro un dumping , la Commissione , di concerto con gli Stati membri , inizia l' esame dei fatti sul piano comunitario . questo esame riguarda contemporaneamente il dumping ed il pregiudizio .

    2 . Essa ne informa ufficialmente i rappresentanti del paese esportatore nonchù gli esportatori ed importatori notoriamente interessati . Nel contempo , essa pubblica un avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Questo avviso indica il prodotto in questione nonchù il paese d ' origine o il paese d ' esportazione , a seconda dei casi . Esso precisa che qualsiasi informazione relativa al caso in esame può essere comunicata alla Commissione , e fissa il periodo durante il quale le parti interessate possono esprimere il desiderio di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al disposto del paragrafo 6 .

    3 . a ) Nell ' adempimento dei compiti che le sono assegnati a norma del paragrafo 1 , la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie .

    b ) Qualora , nondimendo , sia necessario procedere ad inchieste in paesi non membri della Comunità per verificare le informazioni raccolte o per completarle , le inchieste della Commissione sono subordinate all ' accordo delle imprese interessate ed all ' assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione , ufficialmente informato . In tutte le inchieste alle quali procede in loco , la Commissione può essere assistita da agenti di uno o più Stati membri che lo abbiano richiesto .

    4 . La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed espotatori notoriamente interessati , nonchù ai rappresentanti del paese esportatore , la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni di carattere non riservato ai sensi dell ' articolo 13 da essa utilizzato nell ' inchiesta antidumping , che riguardino la difesa dei loro interessi .

    5 . a ) Ai fini di una corretta determinazione del margine di dumping e del pregiudizio , la Commissione può chiedere agli Stati membri quanto segue :

    - fornirle informazioni ;

    - procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari ;

    - procedere ad inchieste nei paesi non membri della Comunità ; allo scopo di controllare le informazioni fornite e di completarle presso le imprese interessate , queste inchieste sono subordinate all ' accordo delle imprese stesse ed all ' assenza di opposizione da parte del governo del paese considerando , ufficialmente informato .

    b ) Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione . Essi comunicano a quest ' ultima le informazioni richieste nonchù il risultato delle verifiche , dei controlli o delle inchieste effettuati .

    c ) La Commissione trasmette senza indugio queste informazioni agli Stati membri .

    d ) Agenti della commissione possono , a richiesta di quest ' ultima o di uno Stato membro , assistere gli agenti degli Stati membri nell ' adempimento delle loro funzioni .

    6 . a ) La Commissione può sentire le parti interessate . Queste ultime debbono essere sentite quando lo richiedano per iscritto , nel termine fissato dall ' avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , e quando dimostrino che potrebbero essere che potrebbero essere direttamente interessate dal risultato dell ' esame dei fatti . In questo caso , la Commissione offre loro la possibilità di far conoscere per iscritto , nel termine da essa offre alle parti direttamente interessate che lo richiedano per iscritto la possibilità di esporre verbalmente il loro punto di visa , sempre che queste ultime dimostrino di avere un interesse sufficiente in proposito .

    b ) Per consentire , inoltre , il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni , la Commissione offre , su richiesta , alle parti direttamente interessate la possibilità di incontrarsi . Nell ' offrire questa possibilità , essa tiene conto del carattere riservato delle informazioni e della convenienza delle parti . Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa .

    7 . a ) Le disposizioni del presente articolo non impediscono alla Commissione di prendere decisioni preliminari o di decidere con sollecitudine sull ' applicazione di misure provvisorie a norma dell ' articolo 15 .

    b ) Quando una parte interessata non comunica le informazioni necessarie o quando il governo di paese non membro della Comunità formula obiezioni per quanto riguarda l ' attuazione di un ' inchiesta sul suo territorio a norma del paragrafo 5 , lettera a ) , possono essere elaborate conclusioni finali in base ai dati di fatto disponibili .

    Articolo 12

    In mancanza di un ' inchiesta sul piano comunitario , qualsiasi Stato membro può procedere ad un esame dei fatti sul piano nazionale ; esso ne informa la Commissione e le comunica i risultati delle sue indagini . Si applicano le disposizioni dell ' articolo 10 della presente raccomandazione .

    Articolo 13

    1 . Le informazioni ricevute in applicazione della presente raccomandazione possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono richieste .

    2 . La Commissione e gli Stati membri , nonchù i loro agenti , sono tenuti a non divulgare , salvo il caso di esplicita autorizzazione della parte che le avrà fornite , le informazioni ricevute in applicazione della presente raccomandazione e che , per la loro natura , hanno carattere riservato , oppure quelle che sono fornite in via riservata da una parte interessata ad un ' inchiesta anti-dumping .

    3 . Qualora , nondimeno , si ritenga che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustifica ta , e qualora colui che ha fornito le informazioni non voglia pubblicarle nù autorizzarne la pubblicazione in termini generici od in forma di riassunto , può non essere tenuto conto di dette informazioni , salvo che possa essere dimostrato in modo convincente , e da fonte competente , che l ' informazione è esatta .

    4 . Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali a norma dell ' articolo 11 , paragrafo 2 , nonchù della motivazione delle misure attuate ih applicazione della presente raccomandazione . Detta pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che non siano divulgati i loro segreti d ' affari .

    Articolo 14

    1 . a ) Qualora , dopo aver proceduto alle consultazioni di cui all ' articolo 10 , non ravvisi la necessità di misure di difesa , la Commissione chiude la procedura .

    b ) La Commissione informa i rappresentanti del paese esportatore e le parti direttamente interessate in merito alla chiusura della procedura , facendone conoscere i motivi ed i criteri . Salvo ragioni speciali , se un avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , la Commissione via dà notizia anche del termine della procedura .

    2 . a ) Le disposizioni dei paragrafo precedente si applicano anche quando nel corso dell ' esame dei fatti , gli esportatori si impegnino volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping , oppure a cessare le loro esportazioni del prodotto considerato nella Comunità , a condizione che la Commissione , dopo aver proceduto alle consultazioni d i cui all ' articolo 10 , ritenga accettabile questa soluzione .

    b ) Quando , in conformità col disposto di cui alla precedente lettera a ) , la Commissione ha accettato l ' impegno ivi enunciato , l ' inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esportatori la chiedono oppure se la Commissione stessa , dopo aver proceduto alla consultazioni di cui all ' articolo 10 , decida in tal senso . Se la Commissione conclude per la non esistenza di un pregiudizio , l ' impegno preso dagli esportatori decade immediatamente , a meno che questi ne confermino la validità .

    c ) Gli esportatori possono astenersi dal prendere gli impegni di cui sopra o rifiutare di assumerne nonostante l ' invito della Commissione , senza che ciò possa recare pregiudizio alla loro causa . La Commissione è nondimeno libera di giudicare che la concretizzazione di una minaccia di pregiudizio è piu probabile se proseguono le importazioni che formano oggetto di un dumping .

    d ) Qualora constati che l ' impegno agli esportatori viene eluso , non è rispettato o è stato denunciato , e che , di conseguenza , potrebbe sorgere la necessità di misure di difesa , la Commissione ne avvisa immediattamente gli Stati membri e riprende l' esame dei fatti a norma dell ' articolo 11 .

    e ) L ' articolo 18 , paragrafo 1 , si applica mutatis mutandis agli impegni assunti dagli esportatori sulla base del presente articolo . Qualsiasi modifica di detti impegni si effettua secondo la procedura definita al presente articolo .

    Articolo 15

    a ) Quando un esame preliminare dei fatti riveli l ' esistenza di un dumping , e quando sussistano sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e che gli interessi della Comunità richiedono un ' azione immediata , la Commissione provvede a quanto segue :

    - determina , nel rispetto del disposto dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , ed a titolo di dazio anti-dumping provvisorio , l ' importo che è oggetto di garanzia , la cui riscossione sarà effettuata in apllicazione della successiva raccomandazione formulato dalla Commissione a norma dell ' articolo 17 ;

    - designa i prodotti colpiti da questa misura secondo le indicazioni fissate all ' articolo 20 ;

    - raccomanda che l' immissione in consumo di detti prodotti nella Comunità sia subordinata alla fornitura di una garanzia dell ' importo di cui sopra .

    b ) La Commissione attua questa misura provvisoria dopo aver sentito i pareri espressi all ' interno del comitato oppure , in caso di estrema urgenza , dopo aver informato gli Stati membri . In quest ' ultimo caso , avranno luogo consultazioni all ' interno del comitato al massimo dieci giorni dopo la notifica della decisione della Commissione agli Stati membri .

    c ) Qualora la sua azione immediata sia stata richiesta da uno Stato membro , la Commissione stabilisce , mediante raccomandazione , nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda , se occorre istituire un dazio anti-dumping provvisorio .

    Articolo 16

    1 . Salvo restando il disposto dell ' articolo 18 , le misure provvisorie restano in applicazione per tre mesi ; prima della scadenza di questo termine , la Commissione decide un ' azione comunitaria a norma dell ' articolo 17 oppure , se gli esportatori e gli importatori la richiedono e non è stato ancora possibile terminare l' esame dei fatti , decide la proroga delle misure provvisorie per un massimo di tre mesi .

    2 . Al termine della validità di queste misure , la garanzia è svincolata , sempre che la Commissione non abbia raccomandato a norma dell ' articolo 17 , la riscossione definitiva dell ' importo garantito . Quando , a norma dell ' articolo 18 , il dazio provvisorio viene annullato o ridotto con effetto retroattivo , la garanzia indebitamente ottenuta è svincolata al più presto .

    Articolo 17

    1 . Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l ' esistenza di dumping e di pregiudizio , e quando gli interessi della Comunità esigano un ' azione comunitaria , la Commissione , dopo aver proceduto alle consultazioni di cui all ' articolo 10 , rivolge le necessarie raccomandazioni agli Stati membri . Queste raccomandazioni riguardano anche gli argomenti di cui al paragrafo 2 .

    2 . a ) In caso di applicazione dell ' articolo 15 , la Commissione stabilisce , mediante raccomandazione , fatto salvo il disposto dell ' articolo 16 , in quale misura l ' importo garantito a titolo di dazio provvisorio viene definitivamente riscosso .

    b ) La riscossione definitiva di detto importo non può essere decisa se dalla constatazione definitiva dei fatti non risulta l 'esistenza di un grave pregiudizio , e non semplicemente una minaccia di grave pregiudizio o un sensible ritardo nella creazione di una produzione , o che siffatto pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state attuate misure provvisorie .

    Articolo 18

    1 . a ) Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli articoli da 15 e 17 , la Commissione provvede a quanto segue su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa :

    - esamina gli effetti delle succitate misure ;

    - verifica se sussistono le condizioni per la loro applicazione ;

    - procede , se del caso , alle consultazioni di cui all ' articolo 10 .

    b ) A questo fine , i fornitori od importatori del prodotto in causa possono presentare alla Commissione , direttamente oppure tramite uno Stato membro , una domanda corredata di dati . Qualora accolga la domanda , la Commissione ne informa gli Stati membri .

    2 . Quando constata che l ' abrogazione , la modifica o l ' annullamento di queste misure si rivelano necessari , la Commissione vi provvede immediatamente di propria iniziativa .

    Articolo 19

    1 . Le misure anti-dumping , abbiano esse applicazione provvisoria o definitiva , vengono normalmente istituite in forma di dazi , mediante raccomandazione della Commissione .

    2 . a ) Fatto salvo il disposto dell ' articolo 17 , paragrafo 2 , detti dazi non possono essere istituiti nù resi più onerosi con effetto retroattivo .

    b )Essi si applicano a tutti i prodotti designati nell ' atto della Commissione che , dopo l ' entrata in vigore di quest ' ultimo , sono dichiarati per l ' immissione al consumo nella Comunità . A questo scopo , è determinante la data in cui il servizio delle dogane accetta l ' atto che manifesta la volontà del dichiarante di procedere all ' immissione di detti prodotti nel consumo .

    c ) Quando un prodotto è importato nella Comunità in provenienza da vari paesi , un dazio di tasso adeguato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di detto prodotto in merito alle quali è stato concluso che esse costituiscono anche oggetto di dumping e che causano pregiudizio .

    3 . L ' importo di un dazio anti-dumping , definitivo o provvisorio , non può superare il margine di dumping constatato oppure , in caso di istituzione di un dazio provvisorio , il margino che è stato provvisoriamente determinato . Detto importo dovrebbe essere inferiore al margine del dumping , se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio .

    4 . a ) Quando un importatore può provare che i prodotti da lui introdotti sul mercato della Comunità non costituiscono oggetto di dumping o che il margine di dumping praticato è inferiore a quello che è alla base della raccomandazione della Commissione , i dazi anti-dumping riscossi su questi prodotti gli vengono restituiti totalmente o parzialmente ; qualora siano state attuate misure provvisorie , le garanzie sono svincolate nelle stesse condizioni .

    b ) A questo effetto , entro 3 mesi dall ' immissione consumo di detti prodotti l ' importatore può presentare una domanda presso lo Stato membro sul territorio del quale questa immissione al consumo è stata effettuata . Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione , accompagnandola con un parere sulla sua fondatezza . La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri . Se , entro un mese dal ricevimento dell ' informazione , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , non esprime obiezioni , lo Stato membro considerato può prendere la decisione corrispondente al parere da esso comunicato alla Commissione . Negli altri casi dopo aver sentito i pareri espressi all ' interno del comitato , la Commissione decide se ed in quale misura lo Stato membro debba dare seguito alla domanda .

    5 . Quando è stata fatta applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 5 , lettera a ) , secondo trattino , la Commissione , dopo aver proceduto alle consultazioni di cui all ' articolo 40 , offre agli esportatori la possibilità di porre termine al dumping praticato sul mercato competitivo considerato . Quando in siffatti casi , è stata data rapidamente un ' assicurazione soddisfacente , la Commissione , non attua misure provvisorie . Quando , invece , la suddetta assicurazione non è stata data sollecitamente o quando essa non è stata onorata , la Commissione può instaurare un dazio provvisorio definitivo per il complesso della Comunità .

    6 . Una procedura anti-dumping non osta alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato .

    Articolo 20

    1 . La designazione dei prodotti ai quali si applicano le misure di cui agli articoli che precedono richiedono le indicazioni seguenti :

    a ) voce doganale ,

    b ) denominazione commerciale ,

    c ) paese d ' origine o d ' esportazione ,

    d ) fornitore .

    2 . Qualora siano implicati più fornitori dello stesso paese e non sia possibile , per ragioni pratiche , nominarli tutti , i prodotti possono essere designati secondo le indicazioni di cui alle lettere a ) , b ) e c ) del paragrafo precedente . Qualora siano implicati più fornitori appartenenti a vari paesi , i prodotti possono essere designati , oltre che mediante le indicazioni di cui alle lettere a ) e b ) , anche mediante riferimento all ' insieme dei fornitori implicati oppure , quando ciò non cia praticamente possibile , mediante riferimento a tutti i paesi fornitori implicati .

    3 . In mancanza di disposizioni speciali definite al momento dell ' instaurazione di un dazio anti-dumping , definito o provvisorio , si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci , nonchù le relative disposizioni comuni di applicazione .

    Articolo 21

    I dazi anti-dumping sono riscossi dagli Stati membri osservando la forma , l ' aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro istituzione , prescindendo dai dazi doganali , dalle tasse e dalle altre imposizioni normalmente esigibili all ' importazione .

    TITOLO II

    Premi , sovvenzioni e misure compensative

    Articolo 22

    I prodotti che nel paese d ' origine o d ' esportazione fruiscono di un premio o di una sovvenzione possono essere sottoposti , su raccomandazione della Commissione , a misure compensative , normalmente istituite in forma di dazi , quando la loro introduzione sul mercato della Comunità causa o minaccia di causare grave pregiudizio ad una produzione costituita della Comunità , oppure ritarda sensibilmente la creazione di una produzione della Comunità . Si applica per analogia il disposto dell ' articolo 3 , paragrafo 5 .

    Articolo 23

    L 'importo del dazio compensativo definitivo o provvisorio non può essere superiore all ' importo , determinato mediante valutazione ( a titolo provviscrio nel caso di dazio provvisorio ) , del premio o della sovvenzione concessi direttamente o indirettamente , nel paese di origine o di esportazione , alla fabbricazione , alla produzione o all ' esportazione del prodotto considerato , ivi compresa qualsiasi sovvenzione speciale concessa per il trasporto di detto prodotto .

    Articolo 24

    Nessun prodotto può essere soggetto contemporaneamente a dazi anti-dumping ed a dazi compensativi nell ' intento di porre rimedio ad una stessa situazione risultante da un dumping o dalla concessione di un premio o di una sovvenzione .

    Articolo 25

    Si applica al presente titolo , per analogia , il disposto degli articoli da 6 a 21 .

    TITOLO III

    Disposizioni finali

    Articolo 26

    Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per consentire ai governi di adempiere entro il termine stabilito gli obblighi loro derivanti in materia di difesa contro le pratiche di dumping , premi o sovvenzioni , a norma della presente raccomandazione . Essi ne informano immediatamente la Commissione , la quale trasmette senza indugio queste informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 27

    La presente raccomandazione viene notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Fatto a Bruxelles , il 15 aprile 1977 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Roy JENKINS

    ( 1 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 206 del 27 . 7 . 1973 , pag . 3 .

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