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Document 31977D0803
77/803/EEC: Council Decision of 20 December 1977 on action by the European Social Fund for migrant workers
77/803/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativa all' intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti
77/803/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativa all' intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti
GU L 337 del 27.12.1977, p. 12–13
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
77/803/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1977, relativa all' intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/12/1977 pag. 0012 - 0013
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1977 relativa all ' intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti ( 77/803/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio , del 1° febbraio 1971 , relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ( 1 ) , modificata dalla decisione 77/801/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) , considerando che il 14 luglio 1977 è scaduto il termine di cui all ' articolo 4 , secondo comma , della decisione 74/327/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1974 , relativa all ' intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti ( 5 ) ; considerando che l ' articolo 1 della decisione 77/476/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1977 , relativa agli interventi del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti e dei minorati ( 6 ) prevede che gli articoli 1 , 2 e 3 della decisione 74/327/CEE restino applicabili alle operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione prima del 31 dicembre 1977 ; considerando che la squilibrio dell ' occupazione in seno alla Comunità mette in evidenza la necessità di un ' azione specifica comunitaria a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari ; considerando che il Consiglio ha adottato , il 9 febbraio 1976 , la risoluzione relativa ad un programma d ' azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari ( 7 ) ; considerando che le modalità d ' azione del Fondo sono definite dal regolamento ( CEE ) n . 2396/71 del Consiglio , dell ' 8 novembre 1971 , recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ( 8 ) , modificato dal regolamento ( CEE n . 2893/77 ( 9 ) , DECIDE : Articolo 1 Programmi integrati 1 . Possono beneficiare del contributo del Fondo , a norma dell ' articolo 4 della decisione 71/66/CEE , le operazioni facenti parte di un programma integrato , volte a facilitare l 'impiego e la mobilità geografica professionale delle persone - esclusi i lavoratori frontalieri - che si spostano o si sono spostate all ' interno della Comunità da un paese ad un altro per occuparvi un posto di lavoro . Per programma integrato s ' intende l 'insieme delle misure necessarie a garantire l ' efficacia e la continuità degli interventi che coordinano le successsive fasi della migrazione , che possono andare dalle preparazione all ' emigrazione sino al ritorno nel paese d ' origine . Tali programmi integrati debbono essere coerenti con gli obiettivi di politica di sviluppo industriale e regionale definiti nel quadro delle azioni comuni decise dalla Comunità . 2 . Possono formare oggetto del contributo del Fondo , a norma del paragrafo 1 , le provvidenze di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2396/71 . Articolo 2 Operazioni di inquadramento 1 . Possono ugualmente beneficiare del contributo del Fondo , a norma dell ' articolo 4 della decisione 71/66/CEE , le operazioni che , pur non rientrando in un programma integrato , sono volte a facilitare l ' accoglienza e l ' integrazione nell ' ambiente sociale e professionale delle persone - esclusi i lavoratori frontalieri - che hanno lasciato il proprio paese d ' origine per occupare un posto di lavoro in un paese della Comunità , nonchù dei loro familiari . 2 . Possono formare oggetto del contributo del Fondo , a norma del paragrafo 1 , le provvidenze di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera c ) , regolamento ( CEE ) n . 2396/71 . Articolo 3 Operatori sociali e personale insegnante 1 . Possono inoltre beneficiare del contributo del Fondo , a norma dell ' articolo 4 della decisione 71/66/CEE , le operazioni volte a facilitare la formazione ed il perfezionamento degli operatori sociali , nonchù del personale insegnante incaricato dei corsi di adattamento per i lavoratori migranti o per i loro figli . 2 . Possono formare oggetto del contributo del Fondo , a norma del paragrafo 1 , le provvidenze di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , b ) e c ) del regolamento ( CEE ) n . 2396/71 . Articolo 4 La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entra in vigore il 1° gennaio 1978 . Essa è applicabile alle operazioni oggetto di una domanda di contributo che sia stata approvata dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1981 . Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1977 . Per il Consiglio Il Presidente H . SIMONET ( 1 ) GU n . L 28 del 4 . 2 . 1971 , pag . 15 . ( 2 ) Vedi pag . 8 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . C 133 del 6 . 6 . 1977 , pag . 39 . ( 4 ) GU n . C 126 del 28 . 5 . 1977 , pag . 2 . ( 5 ) GU n . L 185 del 9 . 7 . 1974 , pag . 20 . ( 6 ) GU n . L 196 del 3 . 8 . 1977 , pag . 14 . ( 7 ) GU n . C 34 del 14 . 2 . 1976 , pag . 2 . ( 8 ) GU n . L 249 del 10 . 11 . 1971 , pag . 54 . ( 9 ) Vedi pag . 1 dell a presente Gazzetta ufficiale .