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Document 31976R0804

    Regolamento (CEE) n. 804/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 990/72 per quanto concerne talune modalità di denaturazione del latte scremato in polvere e le condizioni d' incorporazione negli alimenti composti

    GU L 93 del 8.4.1976, p. 22–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/804/oj

    31976R0804

    Regolamento (CEE) n. 804/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 990/72 per quanto concerne talune modalità di denaturazione del latte scremato in polvere e le condizioni d' incorporazione negli alimenti composti

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 08/04/1976 pag. 0022 - 0023


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 804/76 DELLA COMMISSIONE

    del 7 aprile 1976

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 990/72 per quanto concerne talune modalità di denaturazione del latte scremato in polvere e le condizioni d ' incorporazione negli alimenti composti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 559/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 3 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 990/72 della Commissione , del 15 maggio 1972 , relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 453/73 ( 4 ) , stabilisce , all ' articolo 1 , paragrafo 3 , l ' elenco dei prodotti la cui presenza nel latte scremato in polvere allo stato naturale o incorporato in una miscela impedisce l ' attribuzione dell ' aiuto ; che è necessario , per assicurare il buon funzionamento del regolamento ( CEE ) n . 563/76 del Consiglio , del 15 marzo 1976 , relativo all ' acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d ' intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali ( 5 ) , completare la lista di tali prodotti al fine di escludere il latte scremato in polvere utilizzato ai sensi di detto regolamento , dal beneficio dell ' aiuto ;

    considerando che , per mantenere e aumentare i quantitativi di latte scremato in polvere utilizzato negli alimenti per animali , è opportuno prevedere , per l ' attribuzione dell ' importo dell ' aiuto , un tasso minimo di incorporazione di latte scremato in polvere ; che è opportuno prevedere taluni adattamenti per assicurare l ' efficacia di tale disposizione e in particolare , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , una limitazione dei quantitativi di latte scremato in polvere che beneficiano di un aiuto in caso di denaturazione ;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    All ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 990/72 , i tre trattini che figurano al paragrafo 3 sono completati dai seguenti trattini :

    « - dei pannelli macinati ,

    - della farina di pesce ,

    - dell ' olio di pesce ,

    - dei sali di ferro ,

    - dei sali di rame . »

    Articolo 2

    All ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 990/72 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

    « 4 . L ' aiuto per il latte scremato in polvere , denaturato a norma degli articoli 2 e 3 durante il periodo che intercorre tra il 15 aprile 1976 e la fine della campagna lattiera 1976/1977 , è concesso soltanto per i quantitativi che non superino , per singolo mese , i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati dall ' impresa in questione nel corso del mese corrispondente all ' anno precedente e rilevati per mezzo del controllo di cui all ' articolo 3 . »

    Articolo 3

    Il testo dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 990/72 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 2

    Il latte scremato in polvere è denaturato mediante aggiunta , per 100 kg di prodotto , di 2,5 kg di farina di erba o di farina di erba medica , contenenti almeno il 70 % di particelle non eccedenti 300 micron e ripartiti uniformemente nella miscela . »

    Articolo 4

    L ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 990/72 è modificato come segue :

    1 . Al paragrafo 1 :

    - la disposizione di cui alla lettera a ) è sostituita dalla seguente :

    « a ) contengono un minimo del 60 % ed un massimo del 70 % di latte scremato in polvere , al quale siano aggiunti :

    - almeno il 5 % di materie grasse non butirriche ed almeno il 2 % di amido o di amido rigonfiato ,

    oppure

    - almeno il 2,5 % di materie grasse non butirriche ed almeno il 2 % di amido o di amido rigonfiato , nel caso in cui , per ogni 100 kg di latte scremato in polvere , vengano incorporati 2,5 kg di farine di erba o di farina di erba medica contenenti almeno il 70 % di particelle non eccedenti 300 micron ; »

    - alla fine del paragrafo è aggiunto il comma seguente :

    « Gli Stati membri nel cui territorio siano stati fabbricati , durante la campagna lattiera 1975/1976 , alimenti composti ammessi ad aiuto ed aventi un tenore di latte scremato in polvere superiore al 70 % , possono aumentare sino all ' 80 % il tenore massimo del 70 % , prescritto per il latte scremato in polvere alla lettera a ) . »

    2 . Alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera d ) :

    « d ) il tenore di latte scremato in polvere del prodotto finito . »

    3 . Alla fine del paragrafo 4 è aggiunto il periodo seguente :

    « o non abbia formato oggetto delle misure previste dal regolamento ( CEE ) n . 563/76 . »

    Articolo 5

    All ' articolo 8 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 990/72 , il testo del secondo comma è sostituito dal comma seguente :

    « Il riconoscimento è revocato quando queste garanzie non sussistano più o quando sia stato constatato che l ' azienda interessata non ha rispettato uno degli obblighi di cui al presente regolamento . »

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 1976 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 7 aprile 1976 .

    Per la Commissione

    P . J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 18 .

    ( 3 ) GU n . L 115 del 17 . 3 . 1972 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 53 del 26 . 2 . 1973 , pag . 4 .

    ( 5 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 18 .

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