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Document 31976L0933
Sixteenth Commission Directive 76/933/EEC of 1 December 1976 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feedingstuffs
Sedicesima direttiva 76/933/CEE della Commissione, del 1 dicembre 1976, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Sedicesima direttiva 76/933/CEE della Commissione, del 1 dicembre 1976, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
GU L 364 del 31.12.1976, p. 18–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429
Sedicesima direttiva 76/933/CEE della Commissione, del 1 dicembre 1976, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 31/12/1976 pag. 0018 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0209
++++ SEDICESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1° dicembre 1976 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 76/933/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla quindicesima direttiva della Commissione , del 21 giugno 1976 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , considerando che , a norma della direttiva succiata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ; considerando che , secondo ricerche efettuate a livello comunitario , i tenori massimi fissati nell ' allegato I per la vitamina D3 nell ' alimentazione del pollame non sono sufficienti ad assicuare i bisogni di questa specie ; che conviene autorizzare a tale riguardo dei tenori massimi più elevati , nella misura in cui possa risultarne alcun rischio per la salute animale od umana ; considerando che l ' impiego del fattore di crescenza Olaquindox per suini è stato esperimentato con successo in taluni Stati membri ; che conviene autorizzarlo , sotto talune condizioni , almeno a livello nazionale , in attesa che esso venga consentito su scala comunitaria ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti degli animali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Gli allegati della direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali , sono modificati come indicato negli articoli seguenti . Articolo 2 L ' allegato I , parte H « Vitamine , provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite » è modificato come segue per quel che riguarda l ' additivo E 671 « vitamina D3 » : 1 . Le parole 4 « galline ovaiole » nella colonna « Specie animale » , come pure il valore « 3 000 » figurante in corrispondenza di tale specie nella colonna « Tenore massimo UI/kg dell ' alimento completo o della razione giornaliera » sono sostituite rispettivamente dalle parole « polli da ingrasso , tacchini » e dal valore « 5 000 » . 2 . Il valore « 2 000 » figurante in corrispondenza della specie « altro pollame » nella colonna « Tenore massimo UI/kg dell ' alimento completo e della razione giornaliera » è sostituito dal valore « 3 000 » . Articolo 3 L ' allegato II , parte F « fattori di crescenza » è completato con la posizione seguente : N . * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Durata dell ' autorizzazione * 3 * Olaquindox * 2 - ( N-2 '- idrossieticarbamoil ) 3-metil-chinossaliti 1,4-diossido * Suini * 4 mesi * 15 * 50 * somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione . È proibita la miscela e la somministrazione simultanea con un antibiotico * 31 dicembre 1978 * * * * * * 50 * 100 * Soltanto succedanei del latte * * Articolo 4 gli Stati membri curano l ' entrata in vigore , al più tardi il 1° febbraio 1977 delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 1° dicembre 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 198 del 23 . 7 . 1976 , pag . 10 .