Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0933

    Sedicesima direttiva 76/933/CEE della Commissione, del 1 dicembre 1976, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    GU L 364 del 31.12.1976, p. 18–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/933/oj

    31976L0933

    Sedicesima direttiva 76/933/CEE della Commissione, del 1 dicembre 1976, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 364 del 31/12/1976 pag. 0018 - 0019
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0209


    ++++

    SEDICESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 1° dicembre 1976

    che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali

    ( 76/933/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla quindicesima direttiva della Commissione , del 21 giugno 1976 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    considerando che , a norma della direttiva succiata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ;

    considerando che , secondo ricerche efettuate a livello comunitario , i tenori massimi fissati nell ' allegato I per la vitamina D3 nell ' alimentazione del pollame non sono sufficienti ad assicuare i bisogni di questa specie ; che conviene autorizzare a tale riguardo dei tenori massimi più elevati , nella misura in cui possa risultarne alcun rischio per la salute animale od umana ;

    considerando che l ' impiego del fattore di crescenza Olaquindox per suini è stato esperimentato con successo in taluni Stati membri ; che conviene autorizzarlo , sotto talune condizioni , almeno a livello nazionale , in attesa che esso venga consentito su scala comunitaria ;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti degli animali ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Gli allegati della direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali , sono modificati come indicato negli articoli seguenti .

    Articolo 2

    L ' allegato I , parte H « Vitamine , provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite » è modificato come segue per quel che riguarda l ' additivo E 671 « vitamina D3 » :

    1 . Le parole 4 « galline ovaiole » nella colonna « Specie animale » , come pure il valore « 3 000 » figurante in corrispondenza di tale specie nella colonna « Tenore massimo UI/kg dell ' alimento completo o della razione giornaliera » sono sostituite rispettivamente dalle parole « polli da ingrasso , tacchini » e dal valore « 5 000 » .

    2 . Il valore « 2 000 » figurante in corrispondenza della specie « altro pollame » nella colonna « Tenore massimo UI/kg dell ' alimento completo e della razione giornaliera » è sostituito dal valore « 3 000 » .

    Articolo 3

    L ' allegato II , parte F « fattori di crescenza » è completato con la posizione seguente :

    N . * Additivi * Denominazione chimica , descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Durata dell ' autorizzazione *

    3 * Olaquindox * 2 - ( N-2 '- idrossieticarbamoil ) 3-metil-chinossaliti 1,4-diossido * Suini * 4 mesi * 15 * 50 * somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione . È proibita la miscela e la somministrazione simultanea con un antibiotico * 31 dicembre 1978 *

    * * * * * 50 * 100 * Soltanto succedanei del latte * *

    Articolo 4

    gli Stati membri curano l ' entrata in vigore , al più tardi il 1° febbraio 1977 delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 1° dicembre 1976 .

    Per la Commissione

    P . J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 198 del 23 . 7 . 1976 , pag . 10 .

    Top