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Document 31976L0546

Quattordicesima direttiva 76/546/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1976, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

GU L 160 del 22.6.1976, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1985; abrog. impl. da 31985L0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/546/oj

31976L0546

Quattordicesima direttiva 76/546/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1976, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 22/06/1976 pag. 0011 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0123


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QUATTORDICESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell ' 8 giugno 1976

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali

( 76/546/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla tredicesima direttiva della Commissione del 15 dicembre 1975 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

considerando che , a norma della direttiva succitata , il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all ' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ;

considerando che l 'impiego del coccidiostatico meticlorpindol per i conigli , iscritto finora nell ' allegato II , è stato abbondantemente sperimentato nella Comunità ; che è necessario quindi autorizzarlo , sotto certe condizioni , su scala comunitaria ;

considerando che l ' impiego del coccidiostatico alofuginone per i polli e dell ' istomonostatico ipronidazolo per i tacchini è stato sperimentato con successo in alcuni Stati membre ; che è necessario autorizzarlo , con certe condizioni , almeno su scala nazionale nell ' attesa che sia ammesso su scala comunitaria ;

considerando che le condizioni fissate nell ' allegato I per l ' uso del rame sui maiali dovrebbero essere modificate in base alle ricerche effettuate in certi Stati membri ; che è necessario , al fine di permetterne una più vasta sperimentazione , elencare queste nuove condizioni di impiego nell ' allegato II ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati della direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali , sono modificati come indicato negli articoli seguenti .

Articolo 2

All ' allegato I , parte D , « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose » la voce E 755 « Meticlorpindol » è completata nel modo seguente :

N . CEE * Additivi * Denominazione chimica descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni *

* * * Conigli * * 125 * 200 * Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione *

Articolo 3

L ' allegato II è modificato come segue :

1 . La parte B « Coccidiostatici ed altre sostranze medicamentose » è modificata nel modo seguente :

1.1 . La voce n . 5 « Meticlorpindol » è soppressa

1.2 . Sono da aggiungere le seguenti voci :

N * Additivi * Denominazione chimica descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Validità dell ' autorizzazione *

22 * alofuginone * 4(3H)chinazolinone,7-brono-6-cloro-3-[3-(3-idrossi-2 - piperidil)acetoni] * Polli d ' ingrasso * * 2 * 3 * Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione * 31 dicembre 1977 *

23 * Ipronidazolo * 1-metil-2-isopropil-5-nitromidazolo * Tacchini * * 50 * 85 * Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione * 31 dicembre 1977 *

2 . La parte D bis « Oligo-elementi » è da completare nel modo seguente :

N * Additivi * Denominazione chimica descrizione * Specie animale * Età massima * Tenore minimo * Tenore massimo * ppm dell ' alimento completo * Altre disposizioni * Validità dell ' autorizzazione *

3 * Rame * Cu * Maiali * * > 125 * 200 * * 31 dicembre 1977 *

Articolo 4

Gli Stati membri curano l ' entrata in vigore , al più tardi il 1° ottobre 1976 , delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , l ' 8 giugno 1976 .

Per la Commissione

P.J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . l 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . l 4 del 9 . 1 . 1976 , pag . 21 .

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