Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0527

    Direttiva 76/527/CEE della Commissione, del 4 giugno 1976 relativa al calcolo dell'esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione nell'ambito del regime del perfezionamento passivo

    GU L 153 del 12.6.1976, p. 43–45 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; abrogato da 31986R2473

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/527/oj

    31976L0527

    Direttiva 76/527/CEE della Commissione, del 4 giugno 1976 relativa al calcolo dell'esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione nell'ambito del regime del perfezionamento passivo

    Gazzetta ufficiale n. L 153 del 12/06/1976 pag. 0043 - 0045
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0145
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0069
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0069


    ++++

    COMMISSIONE

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 4 giugno 1976

    relativa al calcolo dell ' esenzione parziale o totale dai dazi all ' importazione nell ' ambito del regime del perfezionamento passivo

    ( 76/527/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 76/119/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1975 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 14 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 557/76 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 243/73 del Consiglio , del 31 gennaio 1973 , che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1999/74 ( 5 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 , nonchù le disposizioni corrispondenti di altri regolamenti che stabiliscono le regole generali del regime degli importi compensativi per i prodotti agricoli ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1143/76 ( 7 ) ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 8 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 367/76 ( 9 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 5 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 10 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 368/76 ( 11 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 4 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 12 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 369/76 ( 13 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 4 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2784/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo alle modalità di applicazione del regime degli importi compensativi all ' importazione delle merci contemplate dall ' articolo 47 , paragrafo 1 , dell ' atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati ( 14 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 974/71 ha instaurato un sistema di importi compensativi monetari applicabile negli scambi tra Stati membri nonchù tra questi ed i paesi terzi ;

    considerando che l ' atto di adesione prevede un sistema di importi compensativi di adesione destinato a compensare le differenze nel livello dei prezzi agricoli tra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria durante il periodo transitorio ;

    considerando che è necessario adottare delle misure di applicazione affinchù il calcolo di cui all ' articolo 10 della direttiva 76/119/CEE per l ' esenzione parziale o totale dai dazi all ' importazione nell ' ambito del regime di perfezionamento passivo sia realizzato tenendo conto della necessità di rispettare gli obiettivi perseguiti con l ' instaurazione degli importi compensativi monetari e degli importi compensativi di adesione ;

    considerando che , quando le merci vengono esportate in regime di perfezionamento passivo , gli importi compensativi adesione sono riscossi o restituiti in applicazione delle norme generali relative all ' applicazione di questi importi ;

    considerando che all ' atto della reimportazione gli importi compensativi monetari sono applicati senza tener conto del fatto che i prodotti sono reimportati a seguito di operazioni di perfezionamento passivo ; che i dazi all ' importazione applicabili ai prodotti reimportati non vanno , quindi , modificati per mezzo degli importi compensativi monetari che sarebbero stati riscossi o concessi per le merci temporaneamente esportate ove esse fossero state importate nello Stato membro direttamente dal paese in cui hanno formato oggetto dell ' operazione o dell ' ultima operazione di perfezionamento ;

    considerando che , per i prodotti esportati in un altro Stato membro per perfezionamento passivo , gli importi compensativi adesione riscossi all ' atto della reimportazione debbono essere applicati senza tener conto del fatto che i prodotti sono reimportati a seguito di perfezionamento passivo ;

    considerando che i regolamenti del Consiglio relativi all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali , delle carni suine , delle uova e del pollame prevedono la possibilità di riscuotere un dazio o un importo supplementare all ' importazione dei prodotti agricoli di paesi terzi ; che è necessario adottare delle misure di applicazione al fine di evitare che un dazio o un importo supplementare , fissato per compensare il livello dei prezzi praticati da paesi terzi , conduca a una distorsione nel calcolo dell ' esenzione parziale o totale dai dazi all ' importazione applicabile ai prodotti che , dopo essere stati esportati temporaneamente dalla Comunità , sono reimportati sotto forma di prodotti compensatori ;

    considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento e dei comitati di gestione interessati ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Per il calcolo dell ' esenzione parziale o totale dai dazi all ' importazione previsto dall ' articolo 10 della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative concernenti il perfezionamento passivo ( direttiva di base ) , l ' ammontare dei dazi all ' importazione applicabili ai prodotti reimportati non può essere modificato

    a ) dagli importi compensativi monetari ,

    b ) dagli importi supplementari previsti

    - dall ' articolo 14 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ,

    - dall ' articolo 13 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 ,

    - dall ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 ,

    - dall ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2777/75

    che sarebbero stati applicabili alle merci temporaneamente esportate se queste fossero state importate nello Stato membro in questione dal paese dove hanno formato oggetto dell ' operazione o dell ' ultima operazione di perfezionamento .

    2 . Per il calcolo dell ' esenzione parziale o totale dai dazi all ' importazione , indicata al paragrafo 1 , sui prodotti reimportati dopo perfezionamento passivo in un altro Stato membro , i dazi all ' importazione applicabili ai prodotti reimportati non possono essere modificati dagli importi compensativi adesione che sarebbero stati applicabili alle merci temporaneamente esportate se queste fossero state importate nello Stato membro in questione dallo Stato membro dove hanno formato oggetto dell ' operazione o dell ' ultima operazione di perfezionamento .

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono all ' entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo che tali misure siano applicabili a decorrere dalla data in cui sono applicate le misure necessarie per conformarsi alla direttiva di base .

    Articolo 3

    1 . Ogni Stato membro informa immediatamente la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l ' applicazione della presente direttiva .

    2 . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , il 4 giugno 1976 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Membro della commissione

    ( 1 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 58 .

    ( 2 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , p . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 29 del 1° . 2 . 1973 , pag . 26 .

    ( 5 ) GU n . L 209 del 31 . 7 . 1974 , pag . 5 .

    ( 6 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 7 ) GU n . L 130 del 19 . 5 . 1976 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 9 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 1 .

    ( 10 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 49 .

    ( 11 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 2 .

    ( 12 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 77 .

    ( 13 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 3 .

    ( 14 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 108 .

    Top