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Document 31976L0344
Council Directive 76/344/EEC of 25 March 1976 implementing Council Directive 69/73/EEC as regards the repair of goods under inward processing arrangements
Direttiva 76/344/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976, per l'applicazione della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne le operazioni di riparazione nel quadro del regime del perfezionamento attivo
Direttiva 76/344/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976, per l'applicazione della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne le operazioni di riparazione nel quadro del regime del perfezionamento attivo
GU L 89 del 2.4.1976, p. 29–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987; abrogato da 31985R1999
Direttiva 76/344/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976, per l'applicazione della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne le operazioni di riparazione nel quadro del regime del perfezionamento attivo
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 02/04/1976 pag. 0029 - 0029
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0137
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0057
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1976 per l ' applicazione della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne le operazioni di riparazione nel quadro del regime del perfezionamento attivo ( 76/344/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione ( 2 ) e dalla direttiva 76/119/CEE ( 3 ) , in particolare l ' articolo 29 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 5 , paragrafo 1 , della direttiva 69/73/CEE prevede che il beneficio del regime di perfezionamento attivo può essere accordato quando esso contribuisce a riunire le condizioni più favorevoli per l ' esportazione delle merci , senza che sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari ; considerando che , in ragione della loro portata relativamente limitata rispetto all ' insieme delle attività economiche , le operazioni di riparazione , compresi il riattamento e la messa a punto delle merci che ne formano oggetto , come previsto dall ' articolo 2 , paragrafo 3 , della direttiva 69/73/CEE , soddisfano nella quasi totalità dei casi alle condizioni previste dall ' articolo 5 , paragrafo 1 , per poter essere effettuate sotto il regime del perfezionamento attivo ; considerando pertanto che è inutile obbligare le autorità competenti a valutare caso per caso gli effetti economici delle operazioni di riparazione e di messa a punto ; che è dunque giustificato considerare che tali operazioni contribuiscano a riunire le condizioni più favorevoli per l ' esportazione delle merci , senza che sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Nei casi in cui delle merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità per riparazioni , compresi il riattamento e la messa a punto , sotto il regime del perfezionamento attivo , si ritiene che tali operazioni contribuiscano a riunire le condizioni più favorevoli per l ' esportazione delle merci , senza che sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari , in applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , della direttiva 69/73/CEE . Articolo 2 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1976 e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 25 marzo 1976 . Per il Consiglio Il Presidente M . MART ( 1 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 58 .