Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0344

    Direttiva 76/344/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976, per l'applicazione della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne le operazioni di riparazione nel quadro del regime del perfezionamento attivo

    GU L 89 del 2.4.1976, p. 29–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987; abrogato da 31985R1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/344/oj

    31976L0344

    Direttiva 76/344/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976, per l'applicazione della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne le operazioni di riparazione nel quadro del regime del perfezionamento attivo

    Gazzetta ufficiale n. L 089 del 02/04/1976 pag. 0029 - 0029
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0137
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0057
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0057


    ++++

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 25 marzo 1976

    per l ' applicazione della direttiva 69/73/CEE per quanto concerne le operazioni di riparazione nel quadro del regime del perfezionamento attivo

    ( 76/344/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione ( 2 ) e dalla direttiva 76/119/CEE ( 3 ) , in particolare l ' articolo 29 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che l ' articolo 5 , paragrafo 1 , della direttiva 69/73/CEE prevede che il beneficio del regime di perfezionamento attivo può essere accordato quando esso contribuisce a riunire le condizioni più favorevoli per l ' esportazione delle merci , senza che sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari ;

    considerando che , in ragione della loro portata relativamente limitata rispetto all ' insieme delle attività economiche , le operazioni di riparazione , compresi il riattamento e la messa a punto delle merci che ne formano oggetto , come previsto dall ' articolo 2 , paragrafo 3 , della direttiva 69/73/CEE , soddisfano nella quasi totalità dei casi alle condizioni previste dall ' articolo 5 , paragrafo 1 , per poter essere effettuate sotto il regime del perfezionamento attivo ;

    considerando pertanto che è inutile obbligare le autorità competenti a valutare caso per caso gli effetti economici delle operazioni di riparazione e di messa a punto ; che è dunque giustificato considerare che tali operazioni contribuiscano a riunire le condizioni più favorevoli per l ' esportazione delle merci , senza che sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Nei casi in cui delle merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità per riparazioni , compresi il riattamento e la messa a punto , sotto il regime del perfezionamento attivo , si ritiene che tali operazioni contribuiscano a riunire le condizioni più favorevoli per l ' esportazione delle merci , senza che sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari , in applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , della direttiva 69/73/CEE .

    Articolo 2

    1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1976 e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 25 marzo 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . MART

    ( 1 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

    ( 3 ) GU n . L 24 del 30 . 1 . 1976 , pag . 58 .

    Top